RIFORMA PAC

Frumento duro, così ritorna l’obbligo di semente certificata

In vigore fino al 2010, abrogato per il 2011 e 2012, è stato reintrodotto per il 2013.

La misura dell’avvicendamento biennale dell’Articolo 68 non finisce mai di destare incertezze applicative e dubbi interpretativi. Per il 2013, si aggiunge un ulteriore vincolo applicativo: l’obbligo dell’utilizzo di semente certificata di grano duro (tab. 1).

Al fine di contribuire ad una migliore chiarezza interpretativa e applicativa, Agea ha di recente emanato una circolare riguardante “chiarimenti e precisazioni” sull’avvicendamento biennale (Circolare ACIU.2012.414 del 19.10.2012), a cui si aggiunge la circolare riguardante la Domanda unica 2013 (Circolare n. 38 del 30.10.2012).

Semente certificata di grano duro

A decorrere dalla domanda 2013, per la coltivazione di frumento duro gli agricoltori hanno l’obbligo dell’utilizzo di semente certificata.

Si tratta di un ritorno alle sementi certificate, in quanto questo obbligo è stato in vigore fino al 2010, poi è stato abrogato per il 2011 e 2012, ed è stato reintrodotto per il 2013.

L’obbligo della semente certificata riguarda solamente il grano duro e decorre dalle semine autunnali del 2012 (Domanda Unica della Pac 2013).

Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che sulle superfici interessate coltivano grano duro ai sensi del Reg. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche.

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1ª e 2ª riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e devono essere almeno pari a 160 kg/ha.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg) devono essere indicati dal produttore nel modulo di Domanda unica.

La scelta della varietà di grano duro è libera, l’importante è che la semente sia certificata.

La documentazione

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione: copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l’indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali Inran-Ense o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:

– identificazione della partita “Inran-Ense”;

– categoria;

– specie;

– varietà.

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le varietà autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2013, mentre per le varietà primaverili non potrà essere successiva al 15 maggio 2013.

Agea fa presente che ai sensi dell’allegato VI del Dpr 1.065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia dall’acquisto della semente stessa.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell’intestatario della fattura stessa.

Qualora la fattura non sia completa delle informazioni, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

a) originali delle etichette ufficiali dei cartellini Inran-Ense;

b) copia fatture di acquisto.

L’agricoltore che coltiva grano duro biologico, e non utilizza sementi di varietà certificate sulle superfici interessate da tali produzioni, è tenuto ad allegare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo di certificazione, contenente l’indicazione delle superfici interessate da tale coltivazione.

Esempi di avvicendamento

L’avvicendamento biennale deve avvenire tra un cereale e una coltura miglioratrice, come nei seguenti esempi:

a) grano duro - favino;

b) grano duro - favino - grano duro - favino;

c) girasole - orzo - favino - grano duro;

d) favino - grano tenero - soia - orzo;

Il ristoppio non è consentito (tab. 2).

Le colture intercalari non rientrano nell’avvicendamento.

Ai fini dell’Articolo 68, si considerano le colture principali coltivate in modo ordinario e per un ciclo colturale completo.

Dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l’agricoltore può non richiedere l’aiuto nel terzo anno, interrompendo l’avvicendamento.

Il mancato rispetto dell’avvicendamento comporta l’ineleggibilità dell’aiuto per l’intero biennio e il conseguente recupero dell’aiuto eventualmente già erogato nell’anno precedente.

Gli agricoltori possono richiedere la misura dell’Avvicendamento biennale nel 2013 come primo anno di impegno.

Cessione dell’azienda

In caso di cessione dell’azienda, l’impegno biennale dell’avvicendamento si considera non rispettato e si procede al recupero dell’anno precedente salvo che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

– cessione totale dell’azienda;

– il cessionario presenti domanda di aiuto di avvicendamento continuando la rotazione delle colture iniziata dal cedente.

In altre parole, in caso di cessione dell’azienda o di parte di essa, l’avvicendamento è rispettato se l’acquirente o affittuario rispetta l’impegno al 2° anno e presenta la domanda; quindi il cessionario termina il biennio iniziato dal cedente.

Destinazione del prodotto

La destinazione d’uso del prodotto (e quindi la fase di raccolta) non influenza l’esito dell’avvicendamento.

Ad esempio, se un produttore utilizza il cereale autunno vernino (esempio grano tenero) per la produzione di granella secca o se provvede alla raccolta dopo la maturazione lattea per la produzione di foraggi, ai fini dell’avvicendamento non vi è alcuna differenza, in quanto la tecnica di coltivazione rimane la medesima. L’agricoltore, quindi, è libero di utilizzare la coltura sia per la produzione di granella che di foraggio.

Allegati

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Frumento duro, così ritorna l’obbligo di semente certificata - Ultima modifica: 2012-11-22T00:00:00+01:00 da Redazione Terra e Vita
Frumento duro, così ritorna l’obbligo di semente certificata - Ultima modifica: 2012-11-22T11:40:02+01:00 da Redazione Terra e Vita

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