Quando l’agricoltore è “attivo”; il nodo partita Iva

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Per i dipendenti part-time e i pensionati. Una circolare Agea specifica i requisiti e la documentazione attestante

Gli aiuti comunitari 2015-2020 sono percepiti dai soggetti che rivestono la qualifica di “agricoltore attivo”.

Questo requisito della nuova Pac è una novità che persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti, escludendo gli agricoltori “non attivi”: un requisito molto complesso, disciplinato da numerose normative comunitarie e nazionali (tab. 1).

In ultimo, il 20 marzo 2015, Agea ha emanato una Circolare che chiarisce i requisiti, le procedure e la documentazione necessaria per dimostrare la qualifica di “agricoltore attivo”.

Con questa Circolare, la normativa sull’agricoltore attivo è definitivamente chiarita e consente di procedere alla presentazione della domanda di assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e alla domanda di pagamento 2015, entrambe con scadenza fissata al 15 giugno 2015.

Quando si applica

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi dell’Unione europea (tab. 2).

Questo requisito si applica sia ai regimi di sostegno del Reg. 1307/2013 (pagamenti diretti) sia ad una serie di misure previste Reg. 1305/2013 (sviluppo rurale). Ad esempio, anche i contributi alle assicurazioni agevolate, l’agricoltura biologica e le indennità compensative per le zone svantaggiate sono soggetti al possesso del requisito dell’agricoltore attivo.

La normativa è molto complessa. I “veri” agricoltori non hanno difficoltà a dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. Invece, ci sono casi molto complessi soprattutto per i soggetti che non hanno partita Iva in campo agricolo (part-time, pensionati) ed importanti casi di esclusione (enti pubblici, società immobiliari).

Gli agricoltori “non attivi”

Gli agricoltori non attivi appartengono a quattro categorie (tab. 3).

Attività agricola minima

Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e su cui non siano svolte le attività agricole minime fissate dallo Stato membro.

Lista nera fissata dall’Ue

Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Lista nera fissata dall’Italia

L’Italia ha operato un ampliamento della lista nera a quattro categorie di soggetti:

-   banche e finanziarie;

-   soggetti che svolgono attività di intermediazione commerciale (es. società immobiliari);

-   assicurazioni;

-   Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Sono fatti salvi dall’esclusione gli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo, quindi le aziende agricole delle Università, degli Istituti tecnici agrari e dei centri di ricerca, e gli enti che gestiscono usi civici.

Lo svolgimento delle attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata da Agea mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria.

Agricoltori senza requisiti

Altri agricoltori non attivi sono i soggetti che non possiedono i requisiti minimi: coloro le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. Questi soggetti sono quelli che non hanno i requisiti dell’agricoltore attivo, riportato nel prossimo paragrafo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti (tab. 4):

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva.

Agricoltore sotto un certa soglia

Gli agricoltori sono attivi se nell’anno precedente hanno percepito pagamenti diretti di ammontare inferiore a:

-   5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate;

-   1.250 euro nelle altre zone.

In Italia la maggior parte dei beneficiari della Pac sono al di sotto di tale soglia; infatti, i percettori di aiuti inferiori a 5.000 euro rappresentano nel nostro Paese l’87% della platea dei beneficiari, anche se la loro quota sull’ammontare dei pagamenti erogati è stata solo del 26%. Di conseguenza, la maggior parte dei beneficiari attuali della Pac è “agricoltore attivo” per il fatto di essere sotto una certa soglia di pagamenti diretti; infatti, tutti i piccoli agricoltori sarebbero considerati attivi, indipendentemente dal loro status (part-time, pensionati, assenteisti ecc.).

Iscrizione all’Inps

L’iscrizione all’Inps deve riguardare il richiedente dei pagamenti diretti in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro. Non vale iscrizione all’Inps di un dipendente.

Titolari di partita Iva

La partita Iva deve essere attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, l’agricoltore deve presentare anche la dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate non è necessaria la dichiarazione annuale Iva.

Per partita Iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. In altre parole, il certificato di attribuzione della partita Iva deve riportare il codice ATECO 01.

Le aziende, in cui è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo (senza dichiarazione dell’Iva nel 2016), sono quelle con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. 1257/1999, ossia la classificazione di zone montane e/o svantaggiate, utilizzate ai fini del Psr.

Deroghe per gli agricoltori non attivi....

L'ARTICOLO INTEGRALE Può ESSERE LETTO SU TV 15/2015

 

Quando l’agricoltore è “attivo”; il nodo partita Iva - Ultima modifica: 2015-04-09T10:43:04+02:00 da Sandra Osti

12 Commenti

  1. Percepisco un pagamento diretto di 1400 euro
    Ho una partita iva agricola attivata dal 1996
    Vorrei sapere se oltre alle dichiarazione iva se dovrei anche iscrivermi alla camera del commercio (che penso che comporterebbe pagare i contributi inps).

    • Il lettore chiede se è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio per beneficiare dei pagamenti della Pac.
      Il problema riguarda il requisito di “agricoltore attivo”.
      Precisiamo che l’iscrizione alla Camera di Commercio non viene mai richiesta per dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”. In ogni caso, l’iscrizione alla Camera di Commercio non comporta automaticamente l’obbligo di versamento dei contributi Inps.
      Ricordiamo che l’agricoltore può utilizzare sei fattispecie per dimostrare di essere “attivo”:
      1. agricoltore sotto una certa soglia di pagamenti diretti nell’anno precedente (5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone);
      2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro;
      3. titolari di partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, anche la dichiarazione annuale dell’Iva;
      a queste tre fattispecie, aggiungono le seguenti tre deroghe che hanno la stessa valenza:
      4. i proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
      5. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
      6. l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola.
      L’agricoltore in questione dichiara di percepire un importo dei pagamenti diretti di 1.400 euro, in zona non montana e svantaggiata; quindi non può utilizzare la prima fattispecie.
      L’agricoltore non è iscritto all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap); quindi non può utilizzare la seconda fattispecie.
      L’agricoltore possiede la Partita Iva dal 1996 e presenta dichiarazione annuale dell’Iva; quindi è “agricoltore attivo”, in base alla terza fattispecie.
      Nel caso l’agricoltore sia in regime di esonero Iva e non presenti la dichiarazione annuale dell’Iva, anziché tenere la contabilità Iva e presentare la dichiarazione annuale dell’Iva potrebbe utilizzare una delle tre deroghe.
      In particolare si segnala la fattispecie n. 5, che è la più accessibile: l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.

      Angelo Frascarelli

  2. Salve.
    Ho acquistato un terreno agricolo e, insieme al terreno, ho acquistato pure i titoli. Io sono un dipendente con un reddito annuo di circa 14.000 euro. Se apro una partita iva agricola, posso avete il trasferimento dei titoli Agea o devo fare qualche altra cosa? Grazie anticipatamente.

    • Il lettore pone una domanda relativa al requisito di “agricoltore attivo” ai fini del trasferimento dei titoli.
      La normativa comunitaria (Reg. 1307/2013) prevede che il cedente può anche non essere “agricoltore attivo”, invece il cessionario (acquirente) deve essere “agricoltore attivo”. Quindi, il lettore – che ha acquistato i titoli – deve possedere il requisito di “agricoltore attivo”.
      Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente.
      Bisogna ricordare che ci sono ben sei fattispecie per la dimostrazione dell’agricoltore attivo (vedi Terra e Vita n. 2/2016):
      1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
      2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro;
      3. titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva;
      4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
      5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
      6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
      L’apertura della partita Iva non fornisce il possesso del requisito di “agricoltore attivo”, in quanto doveva essere aperta prima del 1° agosto 2014. Quindi l’agricoltore deve ricorrere ad altre fattispecie.
      Il lettore può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.
      Ad esempio, nel caso in questione, il lettore è un dipendente con 14.000 euro di redditi extra-agricoli. Egli è “agricoltore attivo” se i pagamenti diretti sono maggiori di 700 euro (5% di 14.000 euro). Quindi un lavoratore dipendente può essere “agricoltore attivo”, anche se svolge l’attività agricola part-time e non necessita di aprire la Partita Iva.
      Un’altra possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo è se “il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola”. La Circolare Agea n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 prevede che l’agricoltore è “attivo” se è iscritto alla Cciaa e se è titolare di partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO agricoltura 01 principale.
      Il requisito di “agricoltore attivo” non è particolarmente stringente, anche se è molto complicato. Pochissimi sono gli agricoltori esclusi; il lettore deve analizzare una delle sei fattispecie suelencate e verificare quella che è più confacente alla sua situazione.
      Angelo Frascarelli

  3. Salve.
    Sono proprietario di 3 terreni agricoli di cui uno ubicato in zona montana ed altro in zona parzialmente montana e per i quali ho percepito lo scorso anno 5200 euro. Io sono pensionato con accompagnamento con reddito di euro 11.200.
    Ora, per richiedere i fondi per il 2017, con riferimento al requisito dell’imprenditore attivo ed in considerazione del fatto che non ho partita iva, Volevo gentilmente chiedere intanto se è compatibile il mio stato con quello di imprenditore agricolo e poi se aprendo partita iva agricola ora avrei requisito per assumere la qualifica di imprenditore agricolo attivo ed avrei diritto quindi ai fondi o dovrei ricorrere ad altre fattispecie e nel caso quali.
    Grazie anticipatamente

    • Bisogna ricordare che ci sono ben sei fattispecie per la dimostrazione dell’agricoltore attivo (vedi Terra e Vita n. 2/2016):
      1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
      2. iscrizione all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
      3. titolari di partita IVA, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA;
      4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
      5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
      6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
      Il lettore può ricorrere ad una qualsiasi delle sei fattispecie.
      L’apertura della partita Iva non è sempre indispensabile e, comunque, non fornisce automaticamente il possesso del requisito di “agricoltore attivo”, in quanto doveva essere aperta prima del 1° agosto 2014.
      Il lettore dichiara di aver percepito un importo dei pagamenti diretti di 5.200 euro nell’anno precedente, quindi non può utilizzare la fattispecie 1.
      Essendo pensionato, non è iscritto all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP), quindi non può utilizzare la fattispecie 2.
      Il lettore dichiara di non possedere la partita Iva, quindi non può utilizzare la fattispecie 3.
      Il lettore rientra nella fattispecie n. 5: “importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente”. Infatti i pagamenti diretti nell’anno precedente (5.200 euro) sono pari al 46% dei redditi extra-agricoli (reddito da pensione di 11.200 euro). Quindi, l’importo annuo dei pagamenti diretti è ben superiore 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.
      In sintesi, il lettore è “agricoltore attivo”, in quanto rientra nella fattispecie n. 5, senza dover fare altre operazioni (apertura della partita Iva o quant’altro).

      Angelo Frascarelli

  4. Buongiorno.
    Sono imprenditore agricolo con partita Iva dal 1982, in pensione come ex dipendente pubblico,
    risiedo in comune svantaggiato e ho percepito nel 2015 pagamenti diretti sotto 5.000 euro;
    il mio CAA mi dice che non mi spettano piu’ gli aiuti perché inferiori al 5% del mio reddito complessivo.
    Vorrei sapere se ciò è corretto.
    Grazie.

    • Il lettore è “agricoltore attivo”. Infatti ci sono ben sei fattispecie per la dimostrazione dell’agricoltore attivo (vedi Terra e Vita n. 2/2016):
      1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
      2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
      3. titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva;
      4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
      5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
      6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
      Il lettore dichiara di non rientrare nella fattispecie 5: “l’importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente”.
      Tuttavia il lettore rientra nella fattispecie 1: “i pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate”.
      Pertanto Il lettore è “agricoltore attivo”.

      Angelo Frascarelli

  5. buona sera,
    vorrei alcune indicazioni. Mia mamma e mio padre sono braccianti agricoli, nonchè proprietari al 50% di alcuni appezzamenti di terreni che conducono insieme nelle giornate in cui non sono impegnati presso altre aziende.
    Orbene circa 7 anni fa la mia mamma( poichè ha problemi respiratori) ha iniziato a percepire una misera pensione di 300 euro mensili. Lei comunque nei periodi in cui non vi è molto freddo continua ad andare in campagna a coltivare – unitamente a mio padre – le loro terre.
    Orbene, non so per quale motivo mio padre si è ritrovato intestatario nel” registro dei terreni” di tutti i fondi che in realtà sono di proprietà al 50% e che continuano a condurre insieme.
    Questo ha comportato che mio padre è stato cancellato dai registri dei braccianti agricoli ed iscritto come coltivatore diretto, poichè la somma delle giornate per la coltivazione dei terreni nell’insieme supera le 105 giornate previste dalla normativa. Mi chiedo, ma se i terreni sono al 50% e li conducono insieme, perchè p accaduto questo? cosa bisogna fare adesso? Il patronato ha fatto ricorso amministrativo, ma ancora nessuna notizia….grazie

  6. Buongiorno , vorrei sapere se posso diventare coltivatore diretto . Ho già dei terreni ereditati,con 50% di quote. Ma sono affittati per i prossimi 5 anni. Dato che la attività all inizio avrà un guadagno molo basso devo comunque pagare i contributi Inps di 1500 € all anno? I terreni presto saranno miei al 100% per iniziare incrementare vigneti già esistenti. Devo essere considerato imprenditore agricolo? Grazie.

    • Gentile lettore,

      la ringraziamo per il suo commento e la informiamo che, da gennaio 2018, il servizio “L’esperto risponde” è riservato agli abbonati ad almeno una delle nostre riviste.
      Pertanto la invitiamo a registrarsi nell’area riservata.
      https://www.edagricole.it/area-riservata/
      Cordiali saluti.
      La redazione

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