Riso, via libera alla riforma del mercato

Approvato in via definitiva il provvedimento di riforma del mercato del riso che diverrà esecutivo non appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana. «Una riforma attesa da tanti anni – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina - che permetterà di tutelare e promuovere con ancora più forza il comparto del riso»

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2017 ha approvato in via definitiva il provvedimento di riforma del mercato del riso che diverrà esecutivo non appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana. Grande soddisfazione per il settore che vede finalmente portata a compimento una riforma che si attendeva da decenni. Ma la soddisfazione è maggiore in quanto la nuova legge arriva in un momento particolarmente difficile per il settore risicolo italiano per cui il Governo attraverso il Ministro Martina ha chiesto all’Ue di far scattare le misure di salvaguardia al fine di proteggere il mercato europeo e soprattutto quello italiano.

«Diamo il via a una riforma attesa da tanti anni – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina - che permetterà di tutelare e promuovere con ancora più forza un settore fondamentale come quello del riso. Con il decreto puntiamo alla semplificazione delle norme, alla maggiore valorizzazione delle varietà tradizionali italiane e alla sempre maggiore trasparenza in etichetta per il consumatore. Tre orizzonti di assoluta strategicità per tutto il made in Italy».

I punti fondamentali del decreto approvato sono in sintesi:

  • la riorganizzazione e semplificazione della normativa relativa alla commercializzazione del riso, che risaliva al 1958 e il suo adeguamento anche alla normativa europea;
  • la salvaguardia delle varietà di riso italiane;
  • il miglioramento genetico di nuove qualità e la valorizzazione della produzione risicola attraverso l’istituzione di un registro nazionale delle denominazioni dei risi tenuto dall’Ente risi;
  • la valorizzazione attraverso la denominazione “classico” in etichetta delle varietà di prodotto da risotto oggi più note e maggiormente utilizzate, che sono un patrimonio della filiera risicola italiana, come previsto dai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega; in particolare la denominazione “classico potrà essere utilizzata unicamente in associazione alla denominazione dell’alimento, per il prodotto della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro tenuto presso l’Ente Nazionale Risi per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Le denominazioni sono quindi Riso Arborio, Riso Roma o Riso Baldo, Riso Carnaroli, Riso Ribe, Riso Vialone nano e Riso S. Andrea che potranno essere accompagnate dalla denominazione “Classico”;
  • la tutela del consumatore con più trasparenza delle denominazioni sulle etichette; in particolare la denominazione dell’alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro da cui il riso è ottenuto e i nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell’alimento. Sulla confezione è consentito l’utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell’alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto;
  • il rafforzamento dei controlli con il relativo nuovo apparato sanzionatorio che prevede il massimo della sanzione pecuniaria fino a 8mila euro per chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l’origine e la qualità merceologica del riso.

Nella denominazione dell’alimento deve figurare:

a) l’indicazione “semilavorato” o “integrale” o “semigreggio” se è riconducibile a tali tipi di lavorazione;

b) il particolare trattamento subito;

c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. La denominazione dell’alimento “miscela di risi colorati” deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi.

 

 

 

Riso, via libera alla riforma del mercato - Ultima modifica: 2017-07-31T10:49:00+02:00 da Alessandro Maresca

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome