Successione, i contributi pubblici non incidono sul valore dell’immobile

    Un caso controverso di successione

    Domanda

    Tizio, Caio e Sempronio sono tre fratelli che alla morte del padre ereditano un’azienda agricola e un fabbricato urbano.
    Nel 1969 decidono di separarsi, Sempronio prende il fabbricato urbano e gli altri due fratelli, in comproprietà, l’azienda agricola ove nello stesso anno realizzano un fabbricato rurale di abitazione per un valore, all’epoca, di 8 milioni di £.
    Nel 1977 Tizio e Caio decidono di costruire un ovile ed effettuare dei miglioramenti fondiari per un importo complessivo di 42 milioni di £ accendendo un mutuo e utilizzando le provvidenze pubbliche di un piano carne; tutto l’iter procedurale e burocratico, Caio consenziente, viene svolto da Tizio, ed entrambi cominciano al 50% a pagare le cambiali.
    Nel 1980 Caio si ammala e, restando in azienda, viene accudito dal fratello Tizio.
    Nel 1983 Caio muore, senza mai essersi sposato e senza avere figli, nominando erede universale il fratello Tizio che continuerà da solo a pagare le cambiali fino all’estinzione del mutuo.
    Sempronio invoca la legittima ed inizia una causa che si è conclusa in primo grado nel 2014 ed in appello lo scorso dicembre.
    Durante la causa viene accertata da un perito calligrafo la falsità del testamento e Tizio dichiarato indegno a succedere (anche nel successivo appello) sia per i terreni che per i fabbricati rurali e condannato al rilascio dei beni (o in alternativa alla loro monetizzazione) e al risarcimento monetario della quota parte dei frutti percepiti indebitamente a favore di Sempronio.
    Si segue la strada dell’indennizzo monetario anche per i beni immobili e un Ctu stima il valore attuale della casa rurale, dell’ovile e dei miglioramenti fondiari; Tizio invoca la circostanza che Sempronio gli riconosca il 50% delle spese da lui sostenute per la realizzazione della casa rurale, dell’ovile e delle migliorie, e lo stesso Ctu attualizza pro quota il valore delle cambiali pagate da scorporare dall’indennizzo che Tizio deve corrispondere a Sempronio.
    I quesiti sono:
    1) Il valore della casa colonica deve essere conteggiato, anche se realizzata in epoca molto antecedente alla morte di Caio, o bisogna tener conto solo delle opere realizzate successivamente alla morte dello stesso?
    2) I contributi pubblici percepiti da Tizio per un importo di 18 milioni di £ (opportunamente attualizzati) vanno detratti o meno dalla cifra che Tizio deve corrispondere a Sempronio?
    3) I fabbricati e le migliorie vanno valutati in base al principio nominalistico o attualizzati?

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    Successione, i contributi pubblici non incidono sul valore dell’immobile
    - Ultima modifica: 2018-05-10T10:21:18+02:00
    da Barbara Gamberini
    Successione, i contributi pubblici non incidono sul valore dell’immobile - Ultima modifica: 2018-05-10T10:21:18+02:00 da Barbara Gamberini

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