Giacenze vino, si rafforza il registro telematico

    I vignaioli di Fivi, su questa questione, minacciarono addirittura azioni di "disobbedienza civile" qualora non fosse riconosciuta la modalità telematica tra le opzioni di compilazione. Agea ha accolto l'esigenze e confermato la dematerializzazione della dichiarazione di giacenza da assolvere entro il 10 settembre

    Continua il processo di telematizzazione della cantina 2.0. Dopo l’entrata a regime del registro telematico, la circolare Agea del 30 luglio – che a seguito del DM 25 luglio 2018 ha fornito le istruzioni operative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza – ha dato la possibilità ai produttori di impiegare il registro telematico per poter assolvere all’adempimento della dichiarazione di giacenza.

    Si conferma quindi, seppure in maniera facoltativa, lo strumento telematico sperimentato nella campagna vendemmiale 2016-2017 dopo le proteste dei vignaioli indipendenti (Fivi).

    Cosa cambia

    Oltre alle abituali modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza – presso un CAA o mediante l’operatività di utenti qualificati (v. tabella in calce) – è possibile utilizzare i servizi telematici Sian impiegando i dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

    C’è da dire intanto che, a differenza delle ordinarie modalità di dichiarazione – che riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono nel Comune – l’utilizzo del registro telematico implica la presentazione di una dichiarazione per ogni stabilimento con codice ICQRF.

    Così come occorre effettuare la chiusura del registro telematico al 31 luglio, i cui saldi contabili delle tipologie di vino in giacenza devono poi confluire automaticamente nel Quadro C della dichiarazione relativo ai prodotti detenuti.

    Oltre alla modalità online – che prevede il collegamento all’area riservata nel portale http://mipaaf.sian.it e la comunicazione diretta delle operazioni – è anche possibile la trasmissione della dichiarazione di giacenza mediante la modalità web-service, cioè tramite l’accesso diretto al sistema di cooperazione del Sian che consente il trasferimento automatico dei dati.

    In caso di ritardo?

    La circolare Agea precisa che la dichiarazione di giacenza da registro, una volta predisposta, non è modificabile. Tuttavia eventuali successive rettifiche devono essere effettuate considerando, soltanto per la correzione di errori e di indicazioni inesatte, in ogni caso non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione delle giacenze, l’applicabilità del ravvedimento operoso, previsto dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, il cd. Testo Unico del vino.

    Per le dichiarazioni di giacenza presentate in ritardo invece, oltre il 10 settembre 2018, è prevista una sanzione, anch’essa stabilita dal Testo unico del vino, pari a 300 euro se il ritardo non supera i 30 giorni lavorativi (ma aumentata a 500 euro se la dichiarazione comprende anche vini Dop e Igp) oppure, oltre i 30 giorni lavorativi, pari a 1.000 euro.

    Una metamorfosi di sistema

    Già l’anno scorso, dopo il rischio di disobbedienza civile dei vignaioli FIVI, l’Agea acconsentì alla compilazione e alla presentazione automatica della dichiarazione di giacenza mediante i dati nel registro Sian.

    Un sistema quindi voluto dagli stessi addetti ai lavori, ormai entrato nelle logiche della dematerializzazione della contabilità di cantina e che recentemente ha coinvolto anche l’emissione, anche in tal caso facoltativa, del documento MVV elettronico (MVV-E).

    Un’evoluzione ancora in corso, che consente di raccogliere, all’interno dello stesso database, numeri e informazioni che, al di là degli obblighi di tracciabilità e di controllo, sono utilizzati dall’ICQRF come strumento di monitoraggio del sistema Italia (clicca su questo link per accedere ai dati di giacenza Cantina Italia al 31 luglio 2018). Un sistema che, grazie alla capacità di accorpamento e di elaborazione dei dati, consente quindi di dire quante e quali tipologie di vino sono presenti, ad una certa data, nelle cantine e quali sono i maggiori poli di giacenza.

    E che, come in ogni caso di condivisione di open data e big data, consente di essere un importante fattore competitivo, potenzialmente in grado di contribuire alla migliore conoscenza delle dinamiche di filiera così come degli orientamenti e delle prospettive di mercato.

    Tabella – Le principali regole di compilazione della dichiarazione di giacenza

    a) le quantità da dichiarare entro il 10 settembre 2018 devono essere riferite alla detenzione delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio
    b) le quantità di vino atto a diventare Dop, cioè non ancora certificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2018 (e così prese in carico nel registro telematico) vanno dichiarati nelle caselle pertinenti ai vini Dop certificati
    c) nelle caselle relative ai vini, con o senza Igp, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto
    d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio 2018 in conto imbottigliamento od altro conto lavorazione, e presi in carico nel registro Sian dell’impresa che effettua la prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima impresa
    e) nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dallo stesso proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico
    f) i vini detenuti in magazzini all’ingrosso (non depositi all’ingrosso indicati al punto precedente) devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico
    g) va presentata una dichiarazione per ciascun Comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.

    In deroga alla regola generale, le imprese che facoltativamente si avvalgono dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso Comune

    Fonte: Circolare Agea prot. 63216 del 30 luglio 2018

     

    Giacenze vino, si rafforza il registro telematico - Ultima modifica: 2018-08-14T07:26:00+02:00 da Lorenzo Tosi

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