Giovani agricoltori, il pagamento sale dal 25% al 50%

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La durata è di 5 anni. Società semplice: basta essere soci

I giovani agricoltori percepiscono un pagamento aggiuntivo nella Pac 2015-2020; dal 2018, le scelte nazionali del Regolamento Omnibus hanno aumentato l’importo del pagamento ai giovani agricoltori dal 25% al 50% del valore medio dei titoli detenuti (in proprietà o in affitto).

In altre parole, il giovane agricoltore percepisce un pagamento pari al 50% del valore medio dei titoli all’aiuto, detenuti in proprietà e/o in affitto, per un numero massimo di 90 ettari. Il vantaggio per i giovani agricoltori è rilevante, soprattutto se sono detentori di titoli di valore elevato.

Infatti, il pagamento per i giovani agricoltori è proporzionale al valore dei titoli individuali; quindi un giovane agricoltore che possiede titoli di valore elevato, ottiene un pagamento elevato e viceversa.

Limite di 90 ettari

La normativa comunitaria e nazionale stabilisce che l’importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di 90 ettari.

Ad esempio un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari (tab. 1).

Aiuto per un lustro

Il pagamento ai giovani agricoltori è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni.

Fino al 2017 (ante-Regolamento Omnibus), se l’insediamento era avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale veniva ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime del pagamento di base, ovvero il 2015.

Ad esempio, se un giovane agricoltore si è insediato nel 2013, il pagamento per i giovani agricoltori viene concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).

Con le decisioni nazionali del Regolamento Omnibus, dall’anno di domanda 2018, tale modalità di calcolo è eliminata. Ciò vuol dire che tutti i giovani agricoltori potranno richiedere il pagamento supplementare per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento).

Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all’anno di domanda 2018. Quindi, coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in ragione della formulazione originaria della norma, potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.

I pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei 5 anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere erogati, atteso che la modifica normativa in esame è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Su Terra e Vita n.16/2018 leggi tutti i requisiti necessari accedere al pagamento “giovani agricoltori”.

Giovani agricoltori, il pagamento sale dal 25% al 50% - Ultima modifica: 2018-05-14T10:29:25+02:00 da K4

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