Pac 2021-2027, scompare il greening

Molte le novità nelle proposte legislative per i prossimi pagamenti diretti. Le tipologie passano da sette a sei: base, ridistributivo, giovani, clima e ambiente, accoppiato, piccoli agricoltori

Il 1° giugno 2018, la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo le proprie proposte legislative sulla Pac 2021-2027.

greening
Angelo Frascarelli - È Professore di Economia e Politica Agraria al Corso di laurea in Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Perugia. Insegna inoltre Politica Agroalimentare al Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile. È riconosciuto quale uno dei più autorevoli esperti italiani di politica agricola comunitaria e sviluppo rurale.

Le novità sono molteplici su tutti i fronti della Pac, a cominciare dal decisivo ruolo degli Stati membri nel decidere gli strumenti della Pac, con la redazione di un “piano strategico sulla Pac”, ai nuovi pagamenti diretti, le misure di mercato e i Psr.

Una grande attenzione meritano i nuovi pagamenti diretti, che presenta la conferma dello spacchettamento del sostegno in più componenti e tante novità: la soppressione del greening, il pagamento ridistributivo obbligatorio, la possibilità di abolire i titoli.

La nuova articolazione

La proposta di regolamento classifica i pagamenti in due categorie e sei tipologie (tab. 1):

• disaccoppiati: sostegno al reddito di base, sostegno complementare ridistributivo, sostegno complementare per i giovani agricoltori, regimi per il clima e l’ambiente (eco-schema);

• accoppiati: sostegno accoppiato al reddito (nei pagamenti accoppiati c’è anche il pagamento specifico per il cotone che non interessa l’Italia).

Rimane la possibilità facoltativa per lo Stato membro di prevedere un pagamento forfettario specifico per i piccoli agricoltori, sostitutivo di tutti i pagamenti diretti, la cui definizione dovrà essere riportata nel Piano strategico della Pac.

Rispetto all’attuale programmazione ci sono diverse novità:

  • la soppressione del pagamento greening, i cui impegni sono in parte inclusi nelle condizionalità;
  • l’inserimento di regimi volontari per il clima e l’ambiente (eco-schema);
  • la non obbligatorietà del pagamento ambientale (eco-schema) e del pagamento per i giovani agricoltori.
tab. 1 Tipologie di pagamenti diretti nella programmazione 2021-2027
Tipologia di pagamento Obbligatorietà per lo Stato membro
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori No
Regini per il clima e l’ambiente (eco-schema) No
Sostegno accoppiato al reddito No
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori No

 

Il pagamento di base

Gli Stati membri devono obbligatoriamente concedere un pagamento per il sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile a favore degli “agricoltori veri e propri” (genuine farmers).

Questo pagamento potrà essere erogato secondo tre modalità:

  • pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, ovvero un pagamento legato alla superficie, senza titoli; in tal caso, i titoli attuali scadranno il 31 dicembre 2020;
  • pagamento annuale per ettaro ammissibile differenziato per territorio, ma uniforme per gli agricoltori dello stesso territorio;
  • attribuzione del sostegno sulla base di titoli all’aiuto: gli Stati membri possono decidere di continuare a concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei titoli all’aiuto.

Le prime due modalità di pagamento sono “senza titoli”; questa è una grossa novità.

La scelta sulla modalità di erogazione dei pagamenti spetta agli Stati membri, in fase di adozione del “piano strategico sulla Pac”.

Il superamento dei titoli

In altre parole, gli Stati membri possono decidere di superare il Regime di Pagamento Unico (Rpu) o Single Payment System (Sps) e passare ad un Regime di Pagamento Unico per Superficie (Rpus) o Single Area Payment System (Saps).

Il regime di pagamento unico (Rpu), in vigore nella maggior parte dei Paesi Ue (tra cui l’Italia), necessita di stabilire e gestire titoli all’aiuto individuali, con la possibilità di vendita o l’affitto.

Il regime di pagamento unico per superficie (Rpus) è un regime semplificato di sostegno del reddito, proposto agli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e nel 2007 (Ue-12) come opzione al fine di agevolare l’attuazione dei pagamenti diretti. Tale regime, che tutti gli Stati membri Ue-12 tranne la Slovenia e Malta hanno deciso di applicare, sostituisce tutti i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie.

Il livello del pagamento si ottiene dividendo la dotazione finanziaria annuale del paese per la sua superficie agricola ammissibile.

Con la nuova Pac 2021-2027, l’Ue offre la possibilità anche all’Italia di superare il regime dei titoli all’aiuto per passare al pagamento annuale uniforme per ettaro ammissibile, attualmente in vigore nei Paesi dell’Est Europa.

Gli agricoltori presentano annualmente la domanda con le superfici ammissibili e ricevono un pagamento uniforme ad ettaro, senza la necessità di possedere i titoli.

Il mantenimento dei titoli

Lo Stato membro può continuare a concedere il sostegno al reddito di base sulla base dei titoli all’aiuto. In tal caso, la proposta di regolamento impone un processo di convergenza dei titoli storici.

I vecchi titoli scadono il 31 dicembre 2020 e i nuovi titoli vengono riassegnati nel 2021, sulla base dell’anno di riferimento 2020.

Il nuovo valore unitario dei titoli all’aiuto è calcolato partendo dal valore dei titoli all’aiuto dell’anno di domanda 2020 (ultimo anno di applicazione della Pc 2014-2020) e aggiungendo ad esso il relativo pagamento greening per l’anno di domanda 2020. In altre parole, il valore dei titoli all’aiuto è determinato sommando il loro valore storico e il relativo pagamento percepito per il greening.

I titoli rimangono differenziati sulla base del loro valore storico, ma con l’applicazione di una convergenza per avvicinare il valore dei titoli al valore medio nazionale.

Lo Stato membro assicura entro il 2026 una convergenza del valore unitario dei titoli al 75% del valore unitario medio. In altre parole, il valore unitario dei titoli, nel 2026, non potrà essere per nessuno inferiore al 75% del valore unitario medio. Per raggiungere questo obiettivo, viene diminuito il valore unitario dei titoli all’aiuto più elevati. Tuttavia, lo Stato membro possono prevedere che la diminuzione del valore dei titoli più elevati non possa superare il 30%.

In sintesi, se lo Stato membro lo decide, il valore dei titoli rimarrà differenziato anche tra un valore massimo definito dallo Stato membro e il valore minimo pari al 75% del valore medio.

Il sostegno complementare ridistributivo

Gli Stati membri devono prevedere un nuovo pagamento, chiamato “sostegno al reddito ridistributivo”; tale pagamento è obbligatorio per gli Stati membri.

Tale sostegno è destinato agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base e che operano in aziende piccole e medie dimensioni. Tale pagamento è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro o con diversi importi per scaglioni di ettari, che saranno fissati dagli Stati membri.

Per finanziare tale pagamento sono utilizzati anche i proventi finanziari risultanti dal capping (leggi qui la sintesi dell'articolo uscito su Terra e Vita n. 22/2018).

Lo scopo di questo pagamento è la ridistribuzione del sostegno dalle aziende agricole di grandi dimensioni a quelle piccole e medie. Questo pagamento è la risposta alla ricorrente critica alla Pac per cui il 20% degli agricoltori riceve l’80% dei pagamenti ovvero i pagamenti sono legati a terreni concentrati nelle mani di una minoranza di agricoltori; a tale fine la Commissione vorrebbe promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno.

Questa tipologia di sostegno lascia molte perplessità, soprattutto nella realtà italiana; le simulazioni dimostrano che il pagamento ridistributivo consisterebbe in un importo di pochi euro, destinato a piccole e piccolissime aziende, senza reale efficacia.

Il sostegno per i giovani agricoltori

Gli Stati membri possono stabilire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta. Il pagamento è annuale disaccoppiato per ettaro ammissibile agli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.

Si tratta quindi di un pagamento volontario per gli Stati membri, che tuttavia sarà sicuramente attuato in Italia.

La politica per i giovani agricoltori rimane una priorità. Infatti, gli Stati membri sono obbligati a riservare almeno il 2% della loro dotazione nazionale per i pagamenti diretti, al fine di sostenere i giovani agricoltori, che possono destinare al sostegno complementare al reddito e/o per l’aiuto all’insediamento previsto nello sviluppo rurale.

I Paesi sono liberi di accantonare una somma maggiore per incoraggiare i giovani agricoltori se ne ravvisano una necessità specifica.

I regimi per il clima e l’ambiente

Gli Stati membri possono adottare un sostegno volontario per il clima e l’ambiente (regimi ecologici) tramite un pagamento annuale per ettaro agli agricoltori che si impegnano volontariamente a osservare determinate pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Gli Stati membri definiscono le condizioni di accesso ai “regimi ecologici” nei loro piani strategici sulla Pac; in altre parole, gli Stati membri definiscono l’elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Gli impegni assunti dai beneficiari devono andare al di là delle norme obbligatorie stabilite per la condizionalità, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalle autorità nazionali.

Il sostegno accoppiato

Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato sotto forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile o per capo animale ammissibile a favore di comparti che sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali, per affrontare le difficoltà, migliorando la competitività, la loro sostenibilità o la loro qualità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso sino a un importo massimo del 10% del massimale per i pagamenti diretti.

La percentuale da destinare al sostegno accoppiato può essere aumentata del 2% purché la percentuale eccedente il 10% sia destinata alla produzione delle colture proteiche.

Il sostegno accoppiato può essere concesso nei seguenti settori e produzioni: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, cicoria e canna da zucchero, ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture no-food che forniscono prodotti che potenzialmente potrebbero sostituire i materiali fossili (esclusi gli alberi).

Ulteriori dettagli su: nuovo metodo di lavoro, più potere decisionale agli Stati Membri e strategie nazionali sull'articolo pubblicato su Terra e Vita 23

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Più potere decisionale agli Stati Membri. è uno degli obiettivi della nuova modalità di attuazione della Pac post 2020

 

Pac 2021-2027, scompare il greening - Ultima modifica: 2018-07-18T16:41:27+02:00 da K4

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