Più rigore per le etichette dell’olio di oliva

    L'acidità indicata non può più essere quella alla raccolta, ma quella alla fine del periodo di conservazione. Le nuove regole comunitarie intervengono anche sull'indicazione della campagna di commercializzazione. Si eviteranno così le contestazioni della repressione frodi?

    Il regolamento comunitario che fissa nuove condizioni per l’etichettatura degli oli di oliva e in particolare per quelli extra vergini, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 3 agosto dopo che era stato adottato dalla Commissione sin dal 22 maggio 2018.

    Il nuovo Regolamento prende in considerazione due menzioni facoltative che possono essere riportate sulle etichette e dispone alcune precise modalità da rispettare, rispettivamente per l’indicazione dell’acidità e della campagna di raccolte delle olive.

    L’indicazione dell’acidità

    A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici quali l’indice dei perossidi, il tenore di cere e l’assorbimento nell'ultravioletto.

    Con il nuovo regolamento viene introdotta una nuova condizione con la quale si prescrive che, con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.

    La norma eliminerà molti contenziosi nei quali i valori rilevati dagli organi di controllo erano diversi da quelli indicati in etichetta e tale diversità veniva attribuita dai produttori, a loro giustificazione, al periodo di conservazione dell’olio anche se questo rimaneva, pur sempre, nel periodo massimo di conservazione riportato in etichetta.

    La campagna di raccolta delle olive

    L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è stato precisato come riportare in etichetta la campagna di raccolta.

    In particolare la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione del tipo 2018/2019 oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive per cui olive raccolte a dicembre 2018 e molite a gennaio 2019  dovranno riportare “campagna di raccolta 01/2019” e quindi alla stessa stregue delle olive raccolte a gennaio 2019 e molite nello stesso mese.

    Il regolamento nuovo autorizza poi gli Stati membri, sempre al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull'età di un olio d'oliva, a rendere obbligatoria l'indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l'obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali.

    C’e’ tempo per esaurire le vecchie  etichette

    Il nuovo Regolamento è entrato in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione ma si applicherà solo a partire dal 6 febbraio 2019 in modo da consentire l’esaurimento di tutte le scorte di confezioni di olio che riportano le menzioni secondo le norme precedenti.

    Più rigore per le etichette dell’olio di oliva - Ultima modifica: 2018-08-10T08:16:09+02:00 da Lorenzo Tosi

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