Quote latte, l’Italia deve recuperare dagli allevatori 1,3 miliardi

quote latte
Le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia europea nei confronti dell’Italia inadempiente: ininfluente per i giudici il fatto che il debito sia già stato coperto dall'erario italiano. Per le professionali sono stati danneggiati gli agricoltori onesti.

La condanna dell’Italia per la vicenda quote latte arriva con una sentenza di gennaio 2018 ma ha un valore particolarmente rilevante in quanto condanna tutta l’attività svolta dall’Amministrazione italiana per la gestione del regime e soprattutto per il recupero delle multe non pagate dagli allevatori.

Il Tribunale comunitario ha messo sotto accusa addirittura i primi quattordici anni di attuazione del regime delle quote latte in Italia e cioè a partire dal 1985 e fino al 1997 con specifico riferimento al fatto che le multe attribuite ai singoli allevatori che avevano superate le quote produttive non sono ancora state corrisposte per un importo complessivo di 1,3 miliardi di euro.

Per la Corte si tratta di una "situazione iniqua nei confronti dei contribuenti italiani, poiché il costo è ricaduto sulla collettività".

Il bilancio comunitario non ha subito alcun danno in quanto le casse comunitarie sono state soddisfatte con fondi messi a disposizione dall’erario italiano che non risultano compensati dai corrispondenti pagamenti degli allevatori multati.

Proprio questo era stato uno dei motivi di difesa dell’Amministrazione italiana che affermava di aver comunque ottemperato al versamento del super prelievo per il superamento della quota nazionale di produzione assegnata all’Italia. Ma la sentenza afferma che gli obblighi imposti agli Stati membri sono due e cioè il versamento dell’importo complessivo delle multe e l’applicazione delle multe individuali agli allevatori per cui limitare l’obbligo solo al primo adempimento equivale, in definitiva, a travisare la finalità del prelievo supplementare consistente nell’obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti.

L’Italia aveva addotto anche come scusante che pur riconoscendo che esiste un obbligo, in forza del diritto dell’Unione, di effettuare l’imputazione e, se del caso, il recupero del prelievo supplementare, tale obbligo è un obbligo «di mezzi» e non «di risultato» e che la Commissione non ha fornito la prova dell’inosservanza di quest’ultimo da parte delle autorità italiane. L’argomento non è stato ritenuto accettabile.

Il controricorso

Nel controricorso, il governo italiano adduce altri tre argomenti che i giudici valutano non essere validi.

In particolare secondo la Repubblica italiana, le sue attività di riscossione si sarebbero adeguate alle continue modifiche della normativa dell’Unione, che essa definisce «complessa e mutevole». I procedimenti giurisdizionali a livello nazionale avrebbero seguito lo stesso orientamento e l’operato normativo e amministrativo delle autorità italiane avrebbe condotto nel tempo, e fino alla situazione attuale, al superamento di queste difficoltà. Ad oggi, l’ammontare non riscosso a titolo del sistema di prelievo sarebbe pari al solo 21,85% del totale di prelievi imputati alle campagne in discussione.

In terzo luogo, il governo italiano attira l’attenzione sull’elevato numero di casi nei quali la procedura di recupero è stata contestata dinanzi ai giudici nazionali e questi ultimi hanno disposto la sospensione provvisoria dell’obbligo di pagare il prelievo fino alla pronuncia di merito. A suo parere, nulla gli si potrebbe addebitare in siffatte circostanze per quanto riguarda le somme non riscosse.

In quarto luogo, il governo italiano sostiene che l’adozione della decisione del Consiglio Ue del 2003 che autorizzò l’Italia a rateizzare le multe non pagate,  non sarebbe stata possibile se la Repubblica italiana fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della normativa dell’Unione relativamente alla riscossione del prelievo. Un’istituzione non può approvare un aiuto di Stato qualora lo Stato membro in questione sia inadempiente ai suoi obblighi.

La risposta dell'Ue

La sentenza comunitaria afferma che le motivazioni addotte non siano plausibili e, che il giudizio in questione riguarda semmai la valutazione se lo Stato membro ha omesso di adottare una normativa di trasposizione del diritto dell’Unione che sia anzitutto sufficientemente chiara o ha omesso di prendere provvedimenti per modificare la propria normativa interna alla luce delle decisioni sfavorevoli dei giudici nazionali.

La sentenza conclude allora che se si valuta in base a tale criterio il comportamento tenuto dalla Repubblica italiana nell’adozione e nell’applicazione delle norme in materia di prelievo, mi sembra che si possa chiaramente affermare che essa è venuta meno ai suoi obblighi.

Da parte della Commissione che aveva citato l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia, il primo è più importante argomento è stato quello della scadente prassi normativa costituita da leggi nazionali illegittime, confuse e contraddittorie.

La Commissione osserva infine che l’iniziale confusione normativa ha finito per creare contenzioso che, quanto meno quando il prelievo è stato introdotto in Italia, è sfociato in decisioni favorevoli alle parti che avevano contestato le norme nazionali e ha impedito alle autorità competenti di adempiere i loro compiti. Dati i tempi incredibilmente lunghi nell’amministrazione della giustizia in Italia, il procedimento di recupero del prelievo si è bloccato. La Commissione richiama in proposito le osservazioni formulate dall’AGEA nel 2010, secondo cui «lo stato di incertezza che si viene a creare tra il momento della sospensiva di primo grado richiesta dai ricorrenti, ed emessa con urgenza dal giudice adito e l’eventuale definitivo appello di secondo grado, ingenera una grave turbativa che altera pericolosamente il regime delle quote latte».

Hanno detto

«Quella delle quote latte in Italia è una pagina non felice della politica che ha creato un notevole danno all’erario e pesanti distorsioni della concorrenza a discapito degli allevatori onesti, che hanno rispettato le quote di produzione o le hanno acquistate oppure hanno pagato i prelievi sulle eccedenze in caso di superamento dei limiti. Ora non possiamo farci carico di quei pochi che non hanno rispettato i livelli produttivi e la legge. I produttori in difetto, hanno avuto tutte le possibilità di regolarizzare la loro posizione attraverso adeguate rateizzazioni» ha commentato Confagricoltura.

Per Coldiretti si tratta di «una pesante eredità delle troppe incertezze e disattenzioni del passato nel confronti dell’Europa nell’attuazione del regime delle quote latte (terminato il 31 marzo 2015). La Corte di Giustizia chiede che l’importo sia effettivamente imputato ai produttori che hanno contribuito a ciascun superamento del livello consentito di produzione e sia pagato in tempo utile, dopo notificazione dell’importo dovuto, o in caso di non pagamento nei termini previsti, sia iscritto a ruolo ed eventualmente recuperato con esecuzione forzata. A seguito di tale sentenza, l’Italia si dovrà uniformare alle indicazioni della Corte, esponendosi, in caso di inottemperanza, ad una nuova causa da parte della Commissione che potrebbe comportare una condanna del nostro Paese al pagamento di penali. Le pendenze a cui fa riferimento l’Ue riguardano per importi significativi poche centinaia di soggetti che hanno assunto un comportamento che mette a rischio le casse dello Stato e fa concorrenza sleale alla stragrande maggioranza dei 32mila allevatori italiani».

Quote latte, l’Italia deve recuperare dagli allevatori 1,3 miliardi - Ultima modifica: 2018-01-25T10:49:56+01:00 da Dulcinea Bignami

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome