Al via le domande di rimborso per i vecchi voucher non utilizzati

vecchi voucher
Se acquistati dopo il 17 marzo 2017. I datori di lavoro/committenti potranno presentare domanda di rimborso alle Sedi Inps competenti, utilizzando il modello predisposto dall’ente, denominato SC52.

Con messaggio n. 4405 del 7 novembre scorso l’Inps ha fornito le istruzioni e la modulistica per la domanda di rimborso dei versamenti per i vecchi voucher acquistati successivamente al 17 marzo 2017. Si tratta dei voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata abrogata con il Dl. n. 25/2017 (conv. in L. n. 49/2017).

In precedenza l’Inps aveva chiarito, con messaggio n. 1652/2017, che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto.

Con il citato messaggio, l’Inps ha comunicato a tutte le sedi territoriali che i datori di lavoro/committenti potranno presentare domanda di rimborso alle Sedi Inps competenti, utilizzando il modello predisposto dall’ente, denominato SC52, che dovrà essere protocollato ad opera della sede territoriale che l’ha ricevuto.

Per procedere al rimborso il datore di lavoro/committente dovrà comunicare:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento ed importo per tutti i tipi di pagamento,
  • per i pagamenti on line, il codice Inps rilasciato dal sito Inps al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

I documenti da allegare alla domanda

I committenti dovranno, poi, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa.

La nota Inps precisa che, qualora il versamento sia avvenuto tramite bonifico, la Sede territoriale Inps invia copia della richiesta ed eventuale documentazione alla Direzione centrale entrate e recupero crediti (tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla procedura di Poste (verifica estratto conto).

Concluse le verifiche, la Direzione darà il via libera (sempre per email) all’inserimento dell’istanza di rimborso.

La sede Inps competente inserirà i dati comunicati nell’istanza di rimborso tramite la funzionalità ”Rimborsi post DL. 25/2017” nella sezione “Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici” della procedura intranet, la quale provvederà alle verifiche sugli archivi.

Questa operazione corrisponde alla presa in carico dell’istanza da parte della Sede che passa nello stato “PRESA IN CARICO”; conclusa l’istruttoria, la sede Inps effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso (in proposito si richiamano le istruzioni fornite nel messaggio n. 10500/2011).

Una volta effettuato il rimborso, l’Inps chiuderà l’istanza nella procedura intranet tramite la funzionalità “liquidazione” presente nella sezione “Utilità” di “Rimborsi post DL. 25/2017”, accessibile agli utenti profilati su IDM come OperatoreRimborsiPostDL. Conseguentemente l’istanza sarà configurata nello stato “LIQUIDATA”.

 

 

Al via le domande di rimborso per i vecchi voucher non utilizzati - Ultima modifica: 2017-11-20T13:03:17+01:00 da K4

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