Il contratto di affiancamento per svecchiare l’agricoltura

affiancamento
Il giovane agricoltore si obbliga a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’azienda, d’intesa con il titolare dell’impresa.

Molto si è detto, negli anni, sull’invecchiamento degli addetti in agricoltura. Opportunamente, la legge di Bilancio 2018 prevede nuove regole per favorire il passaggio generazionale. La materia era stata oggetto di un precedente intervento legislativo ed in particolare dell’art. 6 della legge n. 154/2016, con il quale si formulava una delega al Governo per introdurre, nel nostro ordinamento positivo le “società di affiancamento per le terre agricole”.

La delega (che doveva essere tradotta in provvedimento entro 12 mesi) si proponeva in sintesi di adottare un decreto legislativo atto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività di impresa agricola a favore dei giovani.

Il testo di delega prevedeva, poi, che i giovani imprenditori avessero l’obbligo di dimostrare di aver apportato innovazioni e di aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate. Divenuta inefficace la precitata delega, con la legge di Bilancio 2018 è stato reintrodotto l’istituto dell’affiancamento, ripescando i punti qualificanti della precedente legge delega (vedi box a fianco).

La centralità del contratto

In particolare la norma, contenuta nella legge di Bilancio, ripesca l’istituto, individuando la centralità del “contrato di affiancamento” e prevede che:

- il contratto di affiancamento si applica ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che non siano proprietari di terreni o titolari di diritti reali di godimento su terreni agricoli;

- il contratto di affiancamento deve essere sottoscritto con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni o pensionati;

- al giovane imprenditore spetta, in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto di affiancamento, il diritto di prelazione previsto all’articolo 8 della L. n. 590/65;

- durante il periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato, ai fini previdenziali, all’Iap, con relativa iscrizione alla gestione Inps;

- la stipula del contratto di affiancamento favorisce l’accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Dlgs. 185/2000 (contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall’Ue; contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall’Ue; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto).

Il contratto di affiancamento può prevedere forme associate, stabilendo criteri di divisione degli utili tra le parti in misura proporzionale all’apporto di capitale e di lavoro prestato dal giovane agricoltore, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50%, a favore del giovane imprenditore stesso.

Nel contratto di affiancamento che, per i necessari incombenti legati alla pubblicità nei confronti dei terzi, dovrà essere iscritto nel registro delle imprese (in base all’articolo 2193 c.c.), si dovrà indicare il progetto imprenditoriale che le parti intendono realizzare attraverso l’esecuzione dell’accordo, definendo gli obblighi delle parti per assicurare un’efficiente gestione dell’unità produttiva.

Possibili forme associate

Con il contratto di affiancamento, il giovane agricoltore in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge, si obbliga a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’azienda, d’intesa con il titolare dell’impresa. Il contratto di affiancamento ha comunque una durata nel massimo triennale (dal 2018 fino al 2020).

Il contratto di affiancamento può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda e, in ogni caso, prevedere le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto (e cioè nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione del contratto).

In sostanza, anche in deroga al divieto di sub – concessione del contratto di affitto (art. 21 legge n. 203/82), il subentro può avvenire anche nel caso in cui sul fondo interessato sussistano contratti di affitto agrario, alle stesse condizioni dell’agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato.

Il contratto di affiancamento può prevedere l’eventuale liquidazione dell’indennizzo da riconoscere per i miglioramenti fondiari previsti dal progetto imprenditoriale.

Per analogia, nel silenzio della legge e tenendo conto delle peculiarità legate agli affitti agrari per i terreni sui quali si svilupperà la collaborazione, sovente goduti in base ad un titolo locatizio, per garantire l’equilibrio tra le parti contraenti e la correttezza del rapporto, pare opportuno che il contratto di affiancamento sia sottoscritto, ai sensi dell’articolo 45 della L. n. 203/82, con la assistenza e la partecipazione delle Organizzazioni.

 

Il contratto di affiancamento per svecchiare l’agricoltura - Ultima modifica: 2018-02-03T01:54:20+01:00 da K4

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