Permesso di soggiorno, rinnovo ai disoccupati

Female farmer
Se iscritti nelle liste di collocamento. Tutte le indicazioni in una circolare del ministero dell’Interno

Il ministero dell’Interno con la circolare n.40579 del 3 ottobre scorso ha fornito chiarimenti in merito a quanto disciplinato dall’art. 22 comma 11 del Dlgs. 286/98 in merito al rinnovo del permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari in attesa di ottenere occupazione.

In base a quanto previsto dalla disposizione normativa la persona che è in possesso di un permesso di soggiorno per svolgere attività di lavoro subordinato pur avendo perso il proprio lavoro, anche a seguito di dimissioni, ha la possibilità di iscriversi presso i Centri per l’impiego nelle liste di collocamento.

Il periodo entro il quale il cittadino extracomunitario può rimanere iscritto nelle liste di collocamento è pari a quello residuo di validità del permesso di soggiorno e comunque, tranne che non si tratti di un lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno stagionale, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Esiste un’eccezione a tale tempistica: il lavoratore straniero potrà rimanere iscritto nelle liste di collocamento anche per un periodo superiore all’anno qualora stia percependo una prestazione di sostegno al reddito la cui durata è superiore all’anno.

Importante è anche la precisazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione legato ai requisiti reddituali previsti dall’art. 29 c. 3 lettera b) dello stesso Dlgs. In questo caso il ministero dell’Interno ha precisato che dovrà essere considerato il reddito annuo complessivo di tutti i familiari che risultano conviventi con la persona che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno. In base a quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato N.2730/16 si dovrà considerare la tipologia di contratto di lavoro che potrà essere part-time o a tempo pieno o a tempo indeterminato o determinato. Nel considerare il rapporto di lavoro part-time dovranno essere precisate le ore di lavoro svolte; mentre per il tempo determinato occorrerà considerare la durata contrattuale, in modo da poter considerare se il contratto di lavoro sottoscritto sia idoneo a produrre un reddito ritenuto sufficiente.

 

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Permesso di soggiorno, rinnovo ai disoccupati - Ultima modifica: 2016-10-13T16:47:49+02:00 da Sandra Osti

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