Sui pascoli magri vietato il pascolamento di terzi

pascoli
Alpine meadow with globeflowers, South Tyrol
Definitivamente esclusa la possibilità di includere nel computo degli aiuti per la domanda Pac questa attività. La conferma viene dal Tar Lazio che ha rigettato un ricorso di allevatori

Il Tar del Lazio è ritornato sulla vicenda dei pascoli magri con una sentenza depositata il 18 febbraio scorso con la quale viene rigettato l’ennesimo ricorso presentato da un gruppo di allevatori che avevano chiesto l’abrogazione della circolare Agea del 2015 con la quale venivano reintrodotti definitivamente i criteri di non ammissibilità di tali pascoli se non utilizzati direttamente e con il pascolo effettivo di animali.

I ricorrenti avevano precisato che non si trattava di mettere in discussioni le precedenti decisioni del Tar Lazio che in un precedente giudizio aveva respinto la richiesta di abrogazione della circolare Agea dell’11 ottobre 2013 che aveva escluso dal 2014 dalla domanda di aiuto la possibilità di considerare il pascolamento di terzi sulle superfici dichiarate a pascolo magro.

Il nuovo ricorso era stato proposto per richiedere l’abrogazione della Circolare Agea del 2015 e del decreto ministeriale, dello stesso anno, con i quali era stata definitivamente esclusa la possibilità di includere nel computo degli aiuti per la domanda Pac il pascolamento di terzi sui pascoli magri.

In particolare con questo nuovo ricorso si rappresentava ai giudici amministrativi che in realtà erano state ripristinate le limitazioni già in essere prima del 2014 e per giunta con effetto retroattivo in quanto il pascolamento di terzi non veniva preso in considerazione per l’assegnazione dei titoli 2015 della nuova Pac.

I giudici del Tar fanno rilevare nella loro ultima sentenza che il Consiglio di Stato aveva sospeso cautelarmente la circolare Agea del 2013, per cui nel 2014 gli allevatori avevano potuto, temporaneamente ritornare al vecchio regime e da qui la presunta illogicità della circolare Agea del 2015 che aveva in effetti ripristinato il divieto di pascolamento dei terzi. Nel ricorso peraltro così come nella sentenza, non si fa accenno al fatto che le circolari e i decreti del 2015 sono riferibili al nuovo periodo di programmazione della Pac che ha avuto inizio nel 2015 e che ha mutato anche le regole attraverso la cancellazione dei vecchi titoli e l’assegnazione di nuovi sulla base di altrettanti nuovi criteri.

In questa ultima sentenza il Tar ricorda come la Corte dei Conti dell’Ue in un audit del 2009 aveva già censurato le irregolarità riferite alle particelle di pascolo magro adibite a pascolamento da parte di terzi per cui ne conseguiva che gli aiuti venivano versati a persone che non esercitano attività sul terreno dichiarato sicché non veniva conseguito l’obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori dal momento che i diritti erano usati da soggetti il cui principale obiettivo non è l’attività agricola pur intesa nel senso di mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Questa situazione di rilevata irregolarità è stata sanata solo successivamente e, secondo la sentenza del Tar Lazio, tale irregolarità non può ammettere deroghe da parte dell’Amministrazione in quanto si tratta di attività vincolata al rispetto dei criteri e degli indirizzi comunitari. Ne consegue quindi che l’irregolarità priva di sostegno la tesi, sostenuta dai ricorrenti, di violazione del principio di affidabilità in quanto non può essere tutelato l’affidamento dei privati fondato su un’erronea interpretazione della normativa in materia.

Il rigetto del ricorso appare quindi sufficientemente motivato e dovrebbe aver messo la parola fine su questo ultimo colpo di coda degli allevatori ricorrenti che speravano di riaprire il discorso del pascolamento dei terzi anche per il nuovo periodo di programmazione 2015/2020.

 

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 10/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Sui pascoli magri vietato il pascolamento di terzi - Ultima modifica: 2016-03-11T08:45:27+01:00 da Sandra Osti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome