CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sospesa l’Imu su terreni e fabbricati

fabbricati
Il pagamento è rinviato al 16 settembre se non sarà varata una riforma fiscale sugli immobili.

Il decreto legge approvato
venerdì 17 maggio
dal Consiglio dei
ministri ha sospeso il pagamento
della prima rata dell’imposta
municipale per i
terreni agricoli e fabbricati
rurali.

La scadenza del versamento
del 50 per cento dell’Imu
per l’anno 2013 è in
scadenza il prossimo 17 giugno.
La norma non prevede
l’annullamento dell’imposta
ma soltanto la sospensione
con rinvio; infatti il pagamento
è fissato al 16 settembre
2013 nel caso in cui il
Governo non adotti una
complessiva riforma della
disciplina fiscale sul patrimonio
immobiliare entro il
prossimo 31 agosto.

Quindi rientrano nell’ambito
della sospensione della
prima rata dell’imposta municipale
sia i terreni agricoli
sia i fabbricati rurali.

I terreni agricoli interessati

Ai fini del tributo sono
considerati agricoli i terreni
destinati all’esercizio delle
attività agricole di cui all’art.
2135 c.c. anche se
non coltivati e quindi anche
nel caso in cui il terreno è
lasciato a riposo.

Inoltre la circolare ministeriale
n. 3/DF/2012 ha
chiarito che non sono considerati
edificabili, ancorché
classificati come tali nel piano
regolatore del Comune,
i terreni posseduti e condotti
da un soggetto Iap (imprenditore
agricolo professionale)
o coltivatore diretto
iscritti nella previdenza
agricola.

Pertanto la sospensione
della prima rata rileva anche
per queste aree. Peraltro
il ministero delle Finanze
ha avuto modo di precisare
che in presenza di terreno
edificabile in comproprietà
di più persone, qualora
il terreno sia coltivato
anche da uno solo dei comproprietari
con la qualifica
di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale
iscritto nella gestione
previdenziale, è considerato
agricolo anche per la
quota di proprietà dei soggetti
sprovvisti delle predette
qualifiche.

Agevolazioni estese alle
società Iap


Tale agevolazione è estesa
anche alle società proprietarie
di terreni che abbiano
la medesima qualifica
di imprenditore agricolo
professionale con amministratore
o socio iscritti nella
gestione previdenziale.

Per quanto riguarda i fabbricati
invece, la nozione ai
fini fiscali di ruralità è contenuta
nell’art. 9 del Dl n.
557/1993.

In particolare al comma
3 la norma stabilisce le condizioni
necessarie per il riconoscimento
di tale qualifica
con riferimento ai fabbricati
a uso abitativo. Ad
esempio è rurale un fabbricato
utilizzato quale abitazione
dall’affittuario del
terreno a cui l’immobile è
asservito.

Il successivo comma
3-bis individua invece le
caratteristiche rilevanti per
il riconoscimento della ruralità
per i fabbricati strumentali.

Quando un fabbricato
è rurale

In pratica tali fabbricati
sono considerati rurali se sono
necessari allo svolgimento
dell’attività agricola di
cui all’art. 2135 del c.c.

In tal senso occorre altresì
precisare che la circolare
ministeriale n. 3/DF/2012
ha chiarito che ai fini del
riconoscimento della ruralità
rileva unicamente la natura
e la destinazione dell’immobile
indipendentemente
dalla categoria catastale di
appartenenza.

La ruralità negli atti catastali
è riconosciuta mediante
una specifica annotazione
(«R»).

Riteniamo che la richiesta
e la successiva apposizione
di tale annotazione,
ancorché non necessarie
per il riconoscimento ai fini
tributari della ruralità, siano
quantomeno opportuni
per meglio affrontare eventuali
future contestazioni.

Infatti può accadere che
un fabbricato strumentale
alla attività agricola sia
iscritto in categorie non
agricole come la D1 o la
D7. Sotto il profilo oggettivo
tali immobili sono certamente
rurali ai sensi dell’articolo
9, comma 3-bis, del
Dl n. 557/93. Tuttavia sulla
base della normativa recente
ovvero l’articolo 13, comma
14-bis del Dl n.
201/2011 sembra che il riconoscimento
del requisito di
ruralità dipenda dalle risultanze
catastali. Non è un
problema di categoria catastale
in quanto il fabbricato
non deve essere necessariamente
classificato nella categoria
D10 (immobili strumentali
per le attività agricole),
ma occorre che in catasto
risulti l’annotazione
«R» come previsto dal decreto
del ministero dell’Economia
26 luglio 2012. In
assenza di tale annotazione
il fabbricato non usufruisce
della sospensione del pagamento
della prima rata dell’Imu.

Base imponibile dei fabbricati

La base imponibile dei
fabbricati rurali per l’anno
2013 sarebbe determinata
assumendo la rendita catastale
rivalutata del 5 per
cento e moltiplicata per 65.

Mentre l’aliquota sarebbe
del 0,2 per cento riducibile
all’0,1 per cento da parte
dei comuni. Tuttavia la circolare
ministeriale n.
5/DF/2013 ha definitivamente
chiarito che per i fabbricati
rurali a uso strumentale
l’aliquota di riferimento
rimane quella ridotta dello
0,2 per cento senza però
la possibilità per i Comuni
di ridurla fino allo 0,1. In
ogni caso tali regole sono
comunque sospese con riferimento
alla prima rata Imu
2013.

Si ricorda altresì che continuano
a essere in ogni caso
esenti dall’imposta municipale
i fabbricati rurali strumentali
ubicati in comuni
classificati montani indicati
nell’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto
nazionale di statistica
(Istat).

La medesima esenzione
è altresì prevista per i terreni
agricoli, ancorché incolti
(circolare Agenzia delle Entrate
n. 5/E/2013), ricadenti
in aree montane o di collina
di cui alla circolare n. 9 del
14 giugno 1993.

Infine la bozza al decreto
in questione contiene una
clausola di salvaguardia.

La clausola di salvaguardia

In particolare il provvedimento
stabilisce che in caso
di mancata adozione di una
complessiva riforma della
disciplina fiscale del patrimonio
immobiliare entro il
prossimo 31 agosto la prima
rata è fissata al 16 settembre
2013. Ciò in quanto
continua a trovare applicazione
la disciplina vigente.
In altre parole se entro il
prossimo 31 agosto il governo
non porta a termine una
riforma complessiva sulla
fiscalità immobiliare la prima
rata Imu per i terreni
agricoli e fabbricati rurali,
a oggi sospesa, dovrà essere
versata entro il successivo
16 settembre.

Quindi per il settore agricolo
c’è questa gradita sorpresa
che può usufruire della
sospensione del pagamento
della prima rata di Imu
per l’anno 2013. Quindi la
prossima scadenza del 17
giugno passa inosservata
dai proprietari di terreni
agricoli e fabbricati rurali
in quanto non devono pagare
alcunché a titolo di imposta
municipale.

I proprietari di fabbricati
rurali avevano un credito
nei confronti del legislatore
che si era impegnato a ridurre
l’imposta municipale su
tali immobili se il gettito
avesse raggiunto un certo
obiettivo. Tale promessa è
ancora sospesa e probabilmente
potrà trovare la definizione
in sede di riordino
della fiscalità immobiliare.

In effetti l’introduzione
dell’imposta non era stata
gradita dal comparto agricolo
in quanto da un lato aveva
comportato un forte aumento
in positivo in confronto
alla precedente imposta
comunale sugli immobili.
Infatti l’Imu è sempre
almeno il doppio della soppressa
Ici. Inoltre la normativa
sull’Imu aveva scovato
i fabbricati rurali che fino a
quel momento erano irrilevanti
ai fini fiscali. È pur
vero che l’aliquota d’imposta
sui fabbricati rurali è soltanto
del 2 per mille, riducibile
all’1 per mille a cura
dei Comuni (riduzione non
possibile per l’anno 2013 in
cui il gettito sarebbe riservato
allo Stato) tuttavia tenuto
conto che la rendita relativa
ai fabbricati rurali è catastalmente
già compresa nel reddito
dominicale dei terreni,
la tassazione Imu genera
una duplicazione d’imposta.
Di tale circostanza il
legislatore fiscale dovrebbe
tenerne conto in occasione
della revisione della fiscalità
immobiliare.

Sospesa l’Imu su terreni e fabbricati - Ultima modifica: 2013-05-23T10:02:07+02:00 da Redazione Terra e Vita

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