Versamento acconti Irpef e Irap entro il prossimo 30 novembre

Se si versa meno del dovuto, sono previste sanzioni fino al 30%

Scade il prossimo 30 novembre il termine per il versamento degli acconti Irpef, Ires (se l’esercizio della società coincide con l’anno solare) e Irap. Per alcuni contribuenti si tratta di versare la prima e unica rata d’acconto, per altri invece si tratta di versare la seconda rata.

 

PERSONE FISICHE
L’acconto Irpef per l’anno 2010 è dovuto solo se l’imposta dovuta per l’anno 2009, quale risulta indicata nella relativa dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, è superiore a 51,65 euro. In tal caso, la misura dell’acconto da versare per l’anno 2010 è pari al 99% di quell’importo. Applicare la regola di legge è piuttosto semplice, essendo sufficiente riferirsi al rigo RN34 della dichiarazione Unico PF 2010: l’acconto è dovuto solo se l’importo di rigo RN34 è superiore a 51,65 euro. Se si è tenuti a versare l’acconto, occorre verificare se esso è dovuto in una o due rate. L’acconto deve essere versato in due rate solo se l’ammontare dovuto è superiore a euro 257,52. La verifica è molto semplice: l’acconto va versato in due rate solo se l’importo del rigo RN34 è superiore a 260 euro. Dunque, se l’importo di rigo RN34 è pari o inferiore a 260 euro, il contribuente deve versare l’intero importo dell’acconto (rigo RN34 × 0,99) in un’unica rata entro il prossimo 30 novembre. Se invece l’importo di rigo RN31 è superiore a 260 euro, il contribuente avrà provveduto a versare, anche ratealmente, l’importo della prima rata a giugno/luglio scorsi, pari al 40% dell’acconto dovuto, e dovrà versare il restante 60% come seconda rata entro il prossimo 30 novembre. Più semplicemente, l’importo della prima rata si ottiene con: rigo RN34 × 0,396; l’importo della seconda rata si ottiene con: rigo RN34 × 0,594. Quanto all’acconto Irap per l’anno 2010, per le persone fisiche si applicano le stesse regole appena illustrate per l’acconto Irpef. Ovviamente, non si dovrà fare riferimento al modello Unico 2009, ma al modello Irap 2010, rigo IR22. Basta rileggere quanto scritto sopra sostituendo le parole “rigo RN34” con le parole “rigo IR22”.

 

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI
Per le società di capitali ed enti equiparati non è previsto alcun limite che determini l’obbligo o meno di versarel’acconto Ires. L’unico cosa da verificare è se l’acconto va versato in un’unica rata o in due rate. A questo scopo occorre riferirsi al rigo RN17 del modello Unico SC 2010: se l’importo ivi indicato non supera 103 euro, la società deve versare l’acconto in un’unica rata; se l’importo è più alto, l’acconto va versato in due rate. L’importo dell’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17. Nel caso di versamento in due rate, la prima (già versata a giugno o luglio) doveva essere pari al 40% del dovuto; la seconda rata, pari al restante 60% va versata entro il prossimo 30 novembre. L’acconto Irap per l’anno 2010 da parte delle società di capitali è dovuto se l’importo del rigo IR22 del modello Irap 2010 è superiore a 20,66 euro. Se l’acconto è dovuto, si applicano le stesse regole per la determinazione dell’acconto Ires.

 

SOCIETÀ DI PERSONE
Le società di persone ed enti equiparati devono eventualmente versare solo l’acconto Irap (poiché il reddito prodotto è compreso nell’Irpef dei soci). Per stabilire se l’acconto Irap per l’anno 2009 è dovuto, in quale misura e se in una o due rate, si applicano le stesse regole stabilite per l’acconto Irap delle persone fisiche.

 

METODO PREVISIONALE, SANZIONI, RAVVEDIMENTO
Persone fisiche e società possono versare a titolo d’acconto (sia per Irpef, che Ires e Irap) una cifra inferiore a quella che risulta dovuta in base alle regole sopra esposte. Il presupposto è che il contribuente preveda che per l’anno cui l’acconto si riferisce l’imposta risulterà minore rispetto a quella dell’anno precedente (ad esempio per effetto di maggiori detrazioni, o per la percezione di redditi inferiori). Attenzione però: se il minore acconto versato risulterà poi, a fronte della dichiarazione annuale del prossimo anno, inferiore a quello che si sarebbe dovuto versare, il contribuente subirà le sanzioni per insufficiente versamento dell’acconto (pari al 30% dell’importo
dovuto, oltre agli interessi legali).

 

La predetta sanzione del 30% è ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica;
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale.

 

Si tenga infine conto, nel caso in cui il contribuente si accorge di aver versato un importo minore di quello dovuto, della possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento. Con il ravvedimento, la sanzione del 30% è ridotta al 2,5% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, la sanzione del 30% è ridotta al 3%.
 

 

IRAP E PRODUTTORI AGRICOLI
Con riferimento esclusivamente all’Irap, non devono versare l’acconto i produttori agricoli che nel 2009 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva anche se, nello stesso 2009, hanno superato i limiti previsti per l’esonero. Sono, invece, tenuti a versare l’acconto Irap i produttori agricoli che, avendo superato nell’anno 2009 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabellaAallegata alla legge Iva (Dpr n. 633/72), non rientrano nel regime di esonero per l’anno 2010.

Versamento acconti Irpef e Irap entro il prossimo 30 novembre - Ultima modifica: 2010-11-03T09:00:00+01:00 da Redazione Terra e Vita

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