Nuove regole per le associazioni dei produttori ortofrutticoli

    regole ortofrutta
    Il decreto ministeriale rende operative le nuove disposizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il calcolo della produzione vendibile

    Un aggiornamento e un adeguamento delle disposizioni nazionali attualmente in vigore in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, sono contenuti nel decreto del 5 ottobre 2018 del Mipaaft, disponibile nel sito dello stesso ministero.

    Il provvedimento appena pubblicato aggiorna le disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, per conformarle al regolamento (Ue) n.2393/2017, al regolamento delegato (Ue) 2018/1145, al regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1146 oltre che al DM n. 9286 e permettere quindi alle organizzazioni di produttori di predisporre e presentare i progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, nonché i progetti delle annualità residue dei programmi operativi in corso, sulla base di una legislazione opportunamente rivista.
    L’aggiornamento delle norme ha avuto come immediata conseguenza anche l’allungamento dei termini per la presentazione delle modifiche e degli aggiornamenti ai piani operativi in corso. In particolare per i programmi poliennali presentati nel 2018 e per le modifiche presentate relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso. Il termine del 30 settembre 2018 è posticipato al 19 ottobre e quello del 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.

    Le deroghe per il calcolo della produzione

    Il decreto ministeriale rende operative le nuove disposizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per il calcolo della produzione vendibile, prevedendo alcune deroghe alle norme generali che devono essere formalmente richieste da ciascun socio e debitamente motiviate.
    In dettaglio le deroghe sono:

    • l’Op può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
    • l’Op può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
    • L’Op definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe e la produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l’anno considerato.

    Le azioni finanziabili dai piani operativi

    Le Aop possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:

    1. a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
    2. b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
    3. c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;
    4. d) ritiro dal mercato;
    5. e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
    6. f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
    7. g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
    8. h) presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le Regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

    I ritiri dal mercato

    I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

    1. a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi;
    2. b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
    3. c) alimentazione animale;
    4. d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;
    5. e) biodegradazione o compostaggio.
      Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l’OP o la Aop dimostri all’Organismo pagatore l’impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.
    Nuove regole per le associazioni dei produttori ortofrutticoli - Ultima modifica: 2018-10-12T16:53:30+02:00 da Simone Martarello

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento
    Per favore inserisci il tuo nome