Le nuove misure di mercato nel regolamento Omnibus

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Via libera a una vera e propria mini-riforma della Pac. Fra le novità sostanziali l’esenzione per gli agricoltori dalle regole della concorrenza.

La parte agricola del Regolamento Omnibus è stata ufficialmente approvata con il Reg. (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017.

Con questo atto, la mini-riforma della Pac 2014-2020 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Ormai si può parlare di mini-riforma della Pac, visto che l’approvazione non ha riguardato tutto il Regolamento Omnibus (vedi box), ma solo la parte agricola di esso.

Le modifiche della mini-riforma apportano una serie di miglioramenti ai quattro regolamenti che disciplinano la Pac: pagamenti diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune dei mercati e regolamento orizzontale (tab. 1).

L’attenzione degli agricoltori si concentra spesso sui pagamenti diretti (vedi Terra e Vita n. 32/2017), invece ci sono importanti novità in tutti i 4 regolamenti, in particolare sull’organizzazione comune dei mercati (reg. 1308/2013).

Ocm unica più ambiziosa

La proposta di revisione della Pac 2014-2020, nota come “Regolamento Omnibus”, presentata dalla Commissione europea il 14 settembre 2016 conteneva alcuni cambiamenti alle misure di mercato, andando a modificare il Reg. 1308/2013.

Le proposte della Commissione di modifica del Reg. 1308/2013 erano molto limitate e riguardavano gli aiuti al settore ortofrutticolo (art. 33-34, Reg. 1308/2013) e i contingenti tariffari (art. 188, Reg. 1308/2013).

Dalla proposta di Regolamento Omnibus, non emergevano novità sull’impianto normativo delle misure di mercato e le poche modifiche consistevano in piccoli aggiustamenti tecnici.

Il Parlamento europeo, invece, ha voluto cogliere quest’occasione per apportare modifiche più importanti nella Pac 2014-2020; in particolare Paolo De Castro, co-relatore insieme all’eurodeputato Albert Dess, si sono fortemente impegnati per rendere più ambiziose le modifiche all’Ocm unica. La proposta dei parlamentari europei ha mirato ad elevare la qualità degli strumenti per il funzionamento delle filiere alimentari e per la stabilizzazione dei prezzi.

L’azione del Parlamento europeo si è esplicitata sia verso strumenti di contrasto alle crisi di mercato sia sul protagonismo e sulla competitività delle imprese agricole, fornendo loro strumenti organizzativi capaci di migliorare le relazioni commerciali e il funzionamento delle filiere agroalimentari, in un quadro di progressiva liberalizzazione dei mercati agricoli oggi minacciato dalle turbolente relazioni commerciali internazionali.

Cosa cambia nell’Ocm unica

Le novità introdotte riguardano la regolamentazione della filiera (OP, OI, contratti, norme di concorrenza) e una serie di piccoli aggiustamenti su temi specifici (programmi operativi dell’ortofrutta, autorizzazione impianti viticoli, programmi operativi dell’ortofrutta).

Nell’ambito delle misure di mercato, emerge con chiarezza la volontà di conferire maggiore forza contrattuale ai produttori e alle loro diverse forme organizzative (le modifiche degli articoli 152, 157, 168 e 209 del Reg. 1308/2013).

OP e Oi più forti

All’art. 152, relativo alle Organizzazioni di Produttori (OP), vengono aggiunti nuovi criteri in base ai quali tali organizzazioni possano essere riconosciute dagli Stati membri.

Le OP devono svolgere almeno una delle seguenti attività: trasformazione comune, distribuzione comune, confezionamento, etichettatura o promozione comune, controllo di qualità comune, utilizzo comune di strumentazione e magazzini, gestione comune dei rifiuti di produzione, acquisizione comune dei fattori produttivi e altre attività collettive di servizio.

Il termine “comune” chiarisce bene che tutte le attività elencate debbano essere utilizzate quale strumento collettivo e condiviso dai soci produttori per accedere al mercato.

Inoltre le OP, riconosciute in base alle attività suindicate, potranno agire sul mercato in deroga al diritto della concorrenza (art. 101 par. 1 del TFUE) e quindi saranno libere di pianificare la produzione, di ottimizzare i costi di produzione, di immettere i propri prodotti sul mercato negoziando i contratti per conto dei propri soci in relazione a tutta la produzione o solo per una parte di essa.

Tutto ciò potrà essere fatto anche senza che vi sia un trasferimento di proprietà del prodotto dagli agricoltori all’OP e senza avere uno stesso prezzo negoziato per tutta la produzione.

Di particolare interesse è l’inserimento dell’opportunità di condividere il valore lungo la filiera (art. 152b) tramite la creazione di regole che consentano la redistribuzione di utili o di perdite che derivano dalle condizioni di mercato per specifici prodotti. All’art. 157, relativo alle Organizzazioni Interprofessionali (OI), sono ampliati gli obiettivi e le attività delle OI con la possibilità di definire clausole di condivisione del valore e di ampliare le misure preventive e gestionali in relazione alla salute animale, alla protezione delle piante e ai rischi ambientali.

Anche per le OI viene consentito allo Stato membro di riconoscere organizzazioni operanti in diversi settori.

Relazioni contrattuali

Viene data l’opportunità ai produttori, alle OP e alle AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) di tutti i settori – quindi anche se non esplicitamente previsto dallo Stato membro – di contrattare in forma scritta ogni consegna di prodotto a un trasformatore o a un distributore e di ricevere un’offerta scritta dal primo acquirente.

Se il primo acquirente è una micro, piccola o media impresa il contratto e l’offerta contrattuale non sono obbligatori (in questo caso le parti tuttavia possono utilizzare un contratto standard definito da una OI).

Deroghe al diritto di concorrenza

Di particolare rilievo sono le modifiche e le integrazioni apportate all’art. 209, relativo alle deroghe nell’ambito delle regole di concorrenza per gli agricoltori e le loro associazioni, qualora essi perseguano gli obiettivi della Pac. Più precisamente, vengono definite le deroghe al diritto di concorrenza al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori sul mercato.

Con tali modifiche viene stabilito che l’art. 101 del TFUE (norme di concorrenza) non deve essere applicato agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate degli agricoltori e loro associazioni (associazioni di agricoltori, associazioni di tali associazioni o delle OP e AOP) nell’ambito della produzione, della vendita di prodotti agricoli, dell’uso di strutture comuni per lo stoccaggio e della lavorazione di prodotti agricoli purché non vengano compromessi gli obiettivi art. 39 del TFUE. In merito a tali accordi e attività viene data la possibilità di verificarne la compatibilità con gli obiettivi della Pac facendo richiesta alla Commissione che darà risposta entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

Di fatto, gli accordi in ambito agricolo possono essere attuati, anche se non rispettano le norme di concorrenza.

La Corte di Giustizia dà ragione agli agricoltori

Al riguardo delle regole di concorrenza, si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 novembre 2017 tramite la quale si stabilisce che una concertazione sui prezzi e sui quantitativi tra più OP e AOP può essere consentita se risponde in maniera proporzionata agli obiettivi assegnati a tale OP e/o AOP.

Questa sentenza deriva da una vicenda, nata in Francia nel 2012, nel quale l’Autorità francese garante della concorrenza aveva sanzionato alcune pratiche giudicate anticoncorrenziali nel settore della produzione e della commercializzazione dell’indivia. Tali pratiche, poste in essere da OP, da AOP, nonché da diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo dell’indivia e sui quantitativi immessi sul mercato nonché in uno scambio di informazioni strategiche. Per contestare la decisione dell’Autorità francese per la concorrenza, le organizzazioni di produttori e gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia francese sostenendo che le loro pratiche non rientrano nel divieto delle intese sancito dal diritto dell’Unione in quanto si collocano nell’ambito della Pac. La Corte di cassazione francese, investita di tale questione, aveva chiesto chiarimenti in merito alla Corte di giustizia europea.

Con la sopracitata sentenza del 14 novembre 2017, la Corte di Giustizia Europea ricorda, innanzitutto, che la Pac ha la preminenza sugli obiettivi della concorrenza, e pertanto il legislatore dell’Unione può escludere dall’ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della Pac, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali.

Deroghe alla concorrenza solo per le OP riconosciute

La Corte ricorda, tuttavia, che le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza. La Corte ne deduce, anzitutto, che le pratiche adottate all’interno di un ente non riconosciuto da uno Stato membro per perseguire uno degli obiettivi assegnati alle OP e alle AOP non possono sfuggire al divieto delle intese (solo gli enti debitamente riconosciuti dagli Stati membri sono, infatti, legittimati ad attuare gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato interessato).

La Corte dichiara, poi, che, nel caso in cui le pratiche siano attuate da un’OP o un’AOP debitamente riconosciuta da uno Stato membro, esse devono rimanere interne a tale sola OP o AOP per poter sfuggire al divieto delle intese.

In sintesi, pur all’interno dei confini precisati dalla Corte di Giustizia, le OP e le AOP riconosciute sono ammesse alle deroghe nell’ambito delle regole di concorrenza, qualora perseguano gli obiettivi della Pac.

Le modifiche e le integrazioni apportate all’art. 209 con il Regolamento Omnibus e la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 novembre 2017 aprono dunque un nuovo capitolo sul ruolo e sul protagonismo degli agricoltori, che – se opportunamente sfruttato dalle OP e dalle AOP – contribuiscono al rafforzamento del potere negoziale degli stessi lungo la filiera agroalimentare.

I testi giuridici della Pac 2014-2020 interessati dalla mini-riforma
Pagamenti diretti Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune...
OCM unica Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli...
Sviluppo rurale Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)...
Regolamento orizzontale Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune...

 

 

Cos’è il regolamento Omnibus?

Il regolamento Omnibus è lo strumento giuridico della rivisitazione delle politiche europee 2014-2020. Il nome “Omnibus” deriva dal fatto che in un unico maxi-regolamento sono contenute tutte le modifiche delle politiche Ue fino al 2020. Infatti il regolamento omnibus modifica il regolamento finanziario che disciplina l’esecuzione del bilancio dell’Ue nonché 15 atti legislativi settoriali, anche nel settore dell’agricoltura.

Il percorso del regolamento Omnibus è iniziato da una proposta, presentata dalla Commissione europea il 14 settembre 2016. Da questa data è iniziato il percorso di approvazione tra il Parlamento e il Consiglio europeo. Il 21 marzo 2017 i parlamentari europei hanno presentato gli emendamenti per il parere della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo; a maggio 2017 si è passati alla votazione in plenaria.

Parallelamente, il Consiglio dei ministri agricoli del 10 aprile 2017 la sua posizione sulla parte agricola del regolamento omnibus.

Da giugno ad ottobre 2017 si sono svolti i triloghi, che hanno portato all’accordo del 12 ottobre 2017 sulla parte agricola del regolamento Omnibus. Visto che l’accordo sulle altre parti del regolamento omnibus procedevano lentamente e i lavori non sarebbero conclusi entro il 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio Ue hanno deciso il 17 novembre 2017 di procedere allo scorporo della parte agricola.

Il 13 dicembre 2017, è stato approvato formalmente l’atto legislativo della parte agricola del regolamento Omnibus, che è stato pubblicato il 29 dicembre 2017, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2018 (vedi box le tappe del regolamento Omnibus).

 

Le nuove misure di mercato nel regolamento Omnibus - Ultima modifica: 2018-01-11T10:53:05+01:00 da K4

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