Origine nella pasta, ultimo atto di un tira e molla normativo

    Il 7 maggio è stato firmato l’ennesimo decreto ministeriale. Assicurata l’applicabilità delle regole almeno fino al 31 marzo 2020.

    Il 7 maggio 2018 è stato firmato il decreto che assicura l’applicabilità fino al 31 marzo 2020 dei decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di indicare l’origine della materia prima per il latte, il riso, la pasta e i derivati del pomodoro.

    Questo atto si è reso necessario per chiarire le incertezze interpretative nate dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei Paesi membri dell’Ue dello schema del regolamento che stabilisce le norme in base alle quali è possibile indicare in etichetta l’origine dei prodotti agroalimentari.

    Cosa dice il Reg. Ue 1169/2011

    Il Regolamento Ue 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introduce l’obbligo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza qualora la sua omissione possa indure in errore il consumatore e soprattutto quando le informazioni contenute nell’etichetta potrebbero far pensare che l’alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza.

    L’obbligo scatta anche nel caso in cui venga indicato un paese d’origine o un luogo di provenienza che non corrisponde però a quello del suo ingrediente primario. Per cui, se in una confezione di pasta non c’è alcun segno né informazione che possa rimandare ad un’origine diversa da quella effettiva, l’Ue non impone l’obbligo di indicare l’origine della materia prima. Sulla scia di queste disposizioni si sono mossi gli ex-ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, emanando i decreti sull’origine con cui hanno voluto introdurre regole più stringenti.

    I contrasti con Bruxelles

    Il percorso che ha portato l’origine sulle confezioni di pasta è stato certamente il più tortuoso:

    - in primo luogo, a causa delle modalità con cui il decreto grano/pasta è stato varato e formulato; infatti i suddetti Ministri non hanno informato la Commissione europea circa la scelta del decreto legge, risultando in aperto contrasto con le regole europee che prevedono prima la notifica alla Commissione e poi un intervallo di 90 giorni per la risposta;

    - in secondo luogo per le perplessità che ha suscitato sulla sua reale efficacia, che è stata messa in discussione non solo dall’Ue ma anche da alcune associazioni, tra le quali Aidepi e Italmopa; infine, per l’impatto che potrebbe avere sul commercio internazionale, soprattutto sull’accordo commerciale fra Ue e Canada (Ceta).

    La tappa che metterà la parola fine a questo “tira e molla” normativo tra l’Italia e l’Unione Europea, è proprio l’applicazione del provvedimento esecutivo per la piena attuazione dell’articolo 26.3 del Regolamento Ue 1169/2011. Dopo una consultazione pubblica che è rimasta aperta fino al 1° febbraio 2018, lo schema di Regolamento è stato approvato dalla maggioranza degli Stati membri compresa l’Italia, e con l’esclusione della Germania e del Lussemburgo, e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2020.

    Le novità

    L’atto si basa sui principi già enunciati dal Regolamento Ue 1169/2011. La norma propone come riferimenti le seguenti aree geografiche:

    - “Ue”/non Ue” o Ue e non Ue”;

    - Regione o altra area geografica che si trova all’interno di più Stati membri o all’interno di Paesi terzi;

    - Zona di cattura Fao per le specie ittiche;

    - Stato/i membro/i o paese/i terzo/i;

    - Regione, o qualsiasi altra area geografica all’interno di uno Stato membro o all’interno di un Paese terzo, che sia chiaramente comprensibile per consumatori mediamente informati;

    - Il paese di origine o il luogo di provenienza in accordo con le disposizioni specifiche dell’Unione Europea applicabili per l’ingrediente o gli ingredienti primari (ad esempio il livello di dettaglio stabilito per le carni delle specie bovine, suine, ovi-caprine e volatili).

    Chiaramente non rientrano nel campo di applicazione le indicazioni geografiche (Dop e Igp) che già sono vincolate al rispetto dei rigidi disciplinari legati al territorio di produzione, e nemmeno i marchi registrati ai sensi della direttiva Ue 2015/2436 in attesa dell’adozione di specifiche norme sull’applicazione dell’articolo 26.3 ai prodotti alimentari che recano tali indicazioni.

    In sostanza, la norma comunitaria estende l’obbligo di indicare l’origine della materia prima in etichetta a livello europeo ma con obblighi decisamente meno restrittivi visto che è sufficiente indicare se la materia prima è o non è Ue e, inoltre, senza inserire limiti temporali di validità, come per le norme italiane.

    2020 l’anno decisivo

    In attesa che il provvedimento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Paolo Gentiloni, in qualità di ministro delle Politiche agricole e forestali, e il ministro dello Sviluppo economico, Calenda, hanno firmato il 7 maggio 2018 il decreto che assicura l’applicabilità dei decreti italiani sull’origine fino al 31 marzo 2020. Questo provvedimento ha lo scopo di evitare ulteriori sforzi legislativi per modificare tali decreti e chiarire ogni incertezza circa l’esatta interpretazione della norma comunitaria. Pertanto, se la sperimentazione sul latte si concluderà un anno prima della piena attuazione di questo regolamento, quella sulla pasta, che si dovrebbe concludere il 31 dicembre 2020, avrà comunque a disposizione ulteriori mesi di sperimentazione, utili ad estrapolare dati significativi circa la reale efficacia di questo strumento.

    La posizione dell’Ue

    Il Regolamento Ue 1169/2011 ha aperto un ventaglio di dibattitti ed interpretazioni circa l’indicazione del Paese di provenienza in etichetta: infatti, nonostante emerga chiaramente che questo obbligo sussista solo quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore o qualora l’origine dichiarata non corrisponda alla realtà, il testo sembra giustificare la pretesa degli Stati membri di esigere sistematicamente la menzione del paese d’origine nell’etichetta dei prodotti alimentari. Tuttavia, contrariamente alle aspettative dei Paesi membri, la Commissione Europea non ha accettato di buon grado i numerosi tentativi di introdurre l’obbligo per alcuni prodotti.

    Nonostante questa evidente disapprovazione, a partire dal 2016, l’Italia ha emanato diversi decreti tra cui il decreto 26 luglio 2017 che norma l’indicazione d’origine del grano duro per la pasta e che prevede in etichetta le seguenti diciture:

    - “Paese di coltivazione del grano”: [nome del Paese in cui il grano duro è stato coltivato];

    - “Paese di molitura”: [nome del Paese in cui il grano è stato macinato].

    In merito all’obbligo dell’origine in etichetta la Commissione aveva già espresso il suo punto di vista nella relazione [COM(2015) 204], pubblicata il 20 maggio 2015, in cui si valutava l’opportunità di estendere la dichiarazione del paese di origine o del luogo di provenienza per gli alimenti non trasformati, ovvero i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

    Dai risultati degli studi di impatto socio-economico contenuti nel rapporto, infatti, emergeva che:

    - nonostante l’interesse dei consumatori per l’origine dei prodotti in questione, la loro disponibilità globale a pagare per tali informazioni sembra essere modesta;

    - tra i fattori che influenzano le decisioni di acquisto dei consumatori, l’interesse dei consumatori nei confronti dell’etichettatura d’origine è inferiore per importanza a fattori quali prezzo, gusto, data di scadenza/data di consumo consigliata, comodità e/o aspetto;

    - l’attuazione dell’etichettatura d’origine obbligatoria a livello di paese implica un aumento sostanziale dei costi di produzione che sarebbe a carico dei consumatori;

    - l’etichettatura d’origine obbligatoria a livello di Ue (Ue/non Ue o Ue/paese terzo) comporta aumenti dei costi di produzione meno significativi.

    Già allora, dunque, l’Unione europea aveva riaffermato lo status quo (ovvero l’etichettatura d’origine su base facoltativa) quale soluzione favorita, considerando che questa opzione implica il minor numero di perturbazioni del mercato, mantiene invariati i prezzi di vendita e consente comunque ai consumatori di scegliere, se lo desiderano, prodotti con origini specifiche senza pregiudicare la competitività degli operatori del settore alimentare e senza incidere sul mercato interno e sugli scambi internazionali. Tuttavia, le motivazioni che hanno spinto la Commissione a questo ultimo intervento sarebbero anche da ricercarsi altrove. L’Italia non è stata né il primo né l’ultimo paese ad aver tanto voluto (a volte prendendoselo forzatamente) l’origine in etichetta per difendere il proprio “Made in ...”. A dare l’input è stata la Francia di cui l’Ue ha accolto nel 2016 la richiesta di imporre l’obbligo di indicare l’origine del latte e della carne. Come ci si poteva aspettare, da allora si è generata una reazione a catena che ha portato numerosi altri Stati a rivendicare questa possibilità per i propri prodotti di punta. L’ultima notifica di etichettatura di origine è arrivata dalla Finlandia su pesci e carni congelati e refrigerati. Che cosa potrebbe accadere dunque, se ad ogni Paese venisse concessa la possibilità di introdurre l’obbligo sui prodotti simboli di identità nazionale?

    Verrebbero imposte delle condizioni ai principi di libero scambio su cui si fonda il mercato unico agroalimentare.

    Origine nella pasta, ultimo atto di un tira e molla normativo - Ultima modifica: 2018-05-24T11:11:19+02:00 da K4

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