COMPETITIVITÀ

“Campo libero” alle nutrie

Autogol di un emendamento che, nato per risolvere un problema, lo ha peggiorato

Tra le modifiche apportate alla disciplina della caccia dal Dl. n. 91/2014 (“decreto competitività”) vi è l’art. 12-bis, che interviene all’art. 2 della legge-quadro nazionale sulla caccia e la protezione della fauna (n. 157/92).

La modifica riguarda le nutrie, che sono state aggiunte al breve elenco di animali non inclusi nell’ambito di applicazione della legge-quadro (talpe, ratte, topi propriamente detti, arvicole) sicché non fanno più parte della fauna selvatica-patrimonio dello Stato.

L’altra modifica consiste nell’introduzione di un nuovo comma 2-bis, che, richiamando l’art. 1, comma 3 della legge-quadro, per il quale spetta alle regioni il compito, di provvedere alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, così dispone: “Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni”.

Danni gravissimi

Dal momento che le nutrie, originarie dell’America del sud, sono per l’appunto una specie alloctona, viene naturale attribuire, quanto meno a prima lettura, entrambe le novità alla volontà del legislatore, da più parti sollecitato in tal senso, di porre riparo ai gravissimi danni arrecatiti da questi animali all’ambiente e alla produzione agricola soprattutto per il loro costume di scavare profondi cunicoli negli argini di fiumi e canali e fra le radici degli alberi. Se questa era davvero l’intenzione dei parlamentari le modifiche apportate in sede di conversione al decreto sono state un errore.

Difatti la disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 2 risulta inapplicabile proprio alle nutrie. Queste non fanno più parte della fauna selvatica-patrimonio dello Stato, ma sono tornate “res nullius” e a loro non si applicano le norme della legge n. 157/92, inclusa, ovviamente, quella di cui al comma 2-bis. A prima vista potrebbe sembrare che, non godendo più delle tutele riconosciute alla fauna selvatica-patrimonio dello Stato, potrebbero essere liberamente abbattute. Non è così.

Il legislatore nazionale ha trascurato (forse nemmeno se ne ricordava) che l’art. 544-bis, inserito nel codice penale dalla L. n. 189/2004, punisce con la reclusione da 3 a 18 mesi “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”. Una disposizione utile anche alle nutrie, che non faranno più parte della fauna selvatica-patrimonio dello Stato, ma restano incontestabilmente animali, così come talpe, ratti, topi e arvicole.

Se il legislatore nazionale lo ha trascurato o se n’è dimenticato, se ne sono ricordati invece gli amministratori emiliano-romagnoli, che hanno approfittato della falla così aperta per elidere dal bilancio regionale una tutt’altro che modesta voce di spesa (in quanto correlata all’elevata, potenziale ed effettiva, dannosità delle nutrie) passandola alle amministrazioni comunali in base alla Lr. n. 5/2005 (art. 12/co. 2) che attribuisce ai Comuni il compito di attivare non meglio precisati piani per il controllo dei muridi e altri animali infestanti.

Con circolare del 17 settembre scorso la Regione si è, difatti, affrettata a precisare che per effetto della L. n. 116/2014, a far data dalla sua entrata in vigore (21 agosto 2014) “le competenze attribuite dalla L. n. 157/92 alle Province sulle specie selvatiche per quanto riguarda la nutria sono decadute e, in particolare, non sono risarcibili i danni alle produzioni agricole, verificatisi posteriormente al 21 agosto, non è più possibile fornire materiale specifico a protezione delle colture e non sono più attuabili piani di controllo ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92”.

Regione animalista

Tuttavia la Regione Emilia-Romagna è anche politicamente animalista e ci tiene ai buoni rapporti con le associazioni protezionistiche e ha quindi aggiunto che la nuova situazione giuridica della “specie nutria” non ne autorizza l’abbattimento indiscriminato, dovendosi, appunto, tenere conto “dell’art. 1 della L. 189/2004 che ha apportato modifiche al Codice penale e punisce con pene detentive chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale”.

Il risultato è che in Emilia-Romagna (e probabilmente non solo, perché, trattandosi di risparmiare è verosimile che altre Regioni ne seguano l’esempio) il controllo sulle nutrie, così affidato alla buona volontà e alle scarse risorse degli amministratori comunali, gravati di nuovi compiti e nuove spese, invece di farsi più rigido, diverrà più blando. Buono per le nutrie. Meno per gli agricoltori.

“Campo libero” alle nutrie - Ultima modifica: 2014-10-09T12:06:57+02:00 da Redazione Terra e Vita

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