Registri online vino: le ispezioni saranno “soft”

    ocm vino
    Lo prevede una circolare ministeriale che invita i controllori a venire incontro agli operatori, badando alla "sostanza" per quanto riguarda le situazioni di giacenza, a seguito dell'obbligo di adeguarsi scattato il primo luglio

    I registri telematici per il vino sono definitivamente partiti il primo luglio scorso ma sempre in maniera difficile per cui gli operatori temono i controlli e le violazioni alle norme di tenuta degli stessi, che potrebbero essere sanzionate pesantemente, nel corso delle ispezioni degli organi di controllo.

    L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità e la repressione delle frodi, che è l’organismo di controllo di riferimento a livello comunitario per il settore vitivinicolo, ha invece emanato alla vigilia di questa storica scadenza, una circolare per tranquillizzare gli operatori.

    Gli ispettori dell’Icqrf sono stati invitati dall’ispettore generale capo Stefano Vaccari a indirizzare durante la fase di avvio dell’obbligatorietà della tenuta del Registro, i loro controlli principalmente sulla “sostanza” delle situazioni di giacenza fisica nelle cantine, cercando di agevolare gli operatori nella soluzione degli aspetti “formali” della dimostrazione delle giacenze stesse.

    Buoni propositi

    La circolare ministeriale non si ferma a impartire disposizioni ispettive al personale dipendente ma chiede che tale comportamento venga messo in atto anche dagli altri organi di controllo. Vi è poi la necessità, in sede di controllo degli operatori vitivinicoli, di tenere conto della complessità e della grande novità costituita dall’informatizzazione dei registri vitivinicoli.

    L’auspicio ministeriale potrebbe essere di difficile attuazione in considerazione del fatto che le centinaia di ispettori dei vari organismi di controllo non sempre sono in grado di applicare in maniera coordinata e generalizzata il buon senso nell’interpretazione e quindi l’applicazione della norma per cui, per convincere tutti i controllori su questo modo di fare le ispezioni, vengono richiamati gli istituti della diffida e del ravvedimento operoso che possono essere applicati anche insieme, per consentire agli operatori di mettersi in regola evitando di comminare subito a ogni minima violazione rilevata, le sanzioni pecuniarie previste.

    A titolo di esempio viene ricordato che, qualora presso uno stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è però diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del Dl n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

    Il ravvedimento operoso

    Si ricorda, altresì, che con l’introduzione dell’istituto del “ravvedimento operoso” ai sensi dell’articolo 85 della legge n. 238/2016, è stato consentito agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori e omissioni, prima che venga avviata l’attività di accertamento degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo sensibilmente ridotto rispetto a quello edittale. Le violazioni sulla tenuta del Registro rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta misura deflattiva del contenzioso. Con il ravvedimento operoso, ricorda la circolare ministeriale, il legislatore ha evidentemente inteso andare incontro agli operatori che resisi conto di aver commesso violazioni od omissioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta rispetto a quella prevista ordinariamente dalla norma, a condizione che si attenga alle modalità di versamento e di comunicazione previste.

    I primi controlli effettuati avevano portato già a sanzionare tutti coloro che non avevano ancora istituito i registri informatici in adesione al principio normativo che impone tale obbligo.

    Ebbene, la circolare ministeriale richiama proprio questa situazione a titolo esemplificativo per confermare la linea “soft” con cui devono essere effettuate le ispezioni e lo spirito di collaborazione e di aiuto che deve essere fornito agli operatori in via prioritaria rispetto all’esercizio formale della funzione squisitamente ispettiva. In particolare la circolare cita il caso in cui dal primo luglio 2017 alcuni operatori potrebbero ancora non aver abilitato lo stabilimento al Registro telematico in quanto presso lo stesso potrebbero non esservi giacenze di prodotti né essere state effettuate movimentazioni, oppure sono state effettuate operazioni per le quali ancora non sono decorsi i termini di registrazione. In tal caso, conclude la circolare, nessuna violazione è configurabile né contestabile e tantomeno sanzionabile.

    Registri online vino: le ispezioni saranno “soft” - Ultima modifica: 2017-07-11T10:44:53+02:00 da Roberta Ponci

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