PAC 2015-2020

Superfici ammissibili: dalle serre ai pascoli

variazioni
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Anche castagneti da frutto, vivai e bosco ceduo a rapida rotazione

La domanda Pac al 15 maggio 2015 asse-gna i titoli a tutti gli agricoltori e a tutte le superfici ammissibili. Questa è una grande novità della nuova Pac: per la prima volta in Italia (in Germania è così già da 10 anni), tutti gli agricoltori e tutte le superfici agricole potranno beneficiare di un sostegno.

Per questa ragione è importante comprendere con esattezza quali sono le superfici ammissibili.

Titoli assegnatialle superfici agricole

I nuovi titoli all’aiuto sono assegnati, al 15 maggio 2015, su tutta la superficie agricola ovvero su qualsiasi superficie occupata da (tab. 1):

- seminativi;
- colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);
- prati e pascoli permanenti.

Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda Pac al 15 maggio 2015.

Rimarranno non ammissibili solo le superfici forestali e gli usi non agricoli (tare).

Negli anni successivi al 2015, per ricevere i pagamenti diretti della Pac, gli agricoltori do-vranno abbinare annualmente i titoli alla superficie ammissibile, la quale corrisponderà a tutta la superficie agricola: seminativi, colture permanenti, prati e pascoli permanenti.

La superficie ammissibile presenta alcune specificità che è utile conoscere.

Seminativi

Il seminativo è terreno utilizzato per coltivazioni agricole avvicendate.

Da precisare che il seminativo comprende anche i terreni a riposo (set aside), comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda.

In pratica, anche gli incolti, se rispettano le norme della condizionalità sui terreni a riposo, possono beneficiare dei pagamenti diretti. Le norme della condizionalità saranno indicate in un decreto ministeriale che sarà approvato entro dicembre 2014.

Il terreno lasciato a riposo prevede comunque un’attività di gestione del suolo e può essere:

a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea, che può essere usata per l’alimentazione animale oppure interrata;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di fertilizzanti verdi.

Nei seminativi rientrano anche le coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Colture permanenti

Le colture permanenti sono le colture fuori avvicendamento, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta guscio, ecc.

Anche i castagneti da frutto rientrano tra le colture permanenti; tali superfici (con particolare riferimento al macrouso 120-frutta a guscio), a condizione che siano rilevate nel GIS, sono ammissibili se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname.

Anche i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida fanno parte delle colture permanenti e quindi sono ammissibili ai pagamenti diretti.

La definizione di vivai comprende (art. 4, par. 1, lett. j, Reg. 1307/2013) “le seguenti superfici investite a piantine legnose all’aperto, destinate al trapianto”, con tutte le fattispecie riportate in tabella 2.

Il bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare il pioppo, è un caso particolare.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 definisce il “bosco ceduo a rotazione rapida” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del Reg. 1307/2013: “le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un’attività agricola”.

Il bosco ceduo a rotazione rapida fa parte delle colture permanenti e quindi è ammissibile ai pagamenti diretti.

Pioppeto

PioppetoDal punto di vista della Pac, il pioppeto si divide nettamente in due categorie:

1) pioppo con ciclo produttivo superiore a 8 anni, che viene considerato alla stessa stregua di un bosco;
2) pioppo con ciclo produttivo inferiore a 8 anni, che rientra nelle “colture permanenti” (art. 4, Reg. 1307/2013).

Il pioppeto con ciclo produttivo superiore a 8 anni:

a. non è una superficie ammissibile ai titoli;
b. non è utilizzabile per il soddisfacimento degli impegni del greening.

L’unica eccezione è il pioppeto oggetto di imboschimento con la specifica misura dei PSR passati e futuri; in questo caso il pioppeto è utilizzabile come area di interesse ecologico del greening, con un fattore di ponderazione di 1.

Il pioppeto con ciclo produttivo inferiore a 8 anni rientra nelle “colture permanenti” (art. 4, Reg. 1307/2013):

a. è una superficie ammissibile ai titoli, come tutte le “colture permanenti”;
b. è utilizzabile come area di interesse ecologica del greening.

Prati e pascoli permanenti

Sono terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più.

Un prato di erba medica o altra foraggera, non avvicendato dopo cinque anni, diventa un prato permanente.

Nei prati e pascoli permanenti rientrano i pascoli magri, definiti come: “pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate”.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 contiene alcune specificazioni per i pascoli ed individua diverse tipologie con vari gradi di ammissibilità (tab. 3).

L’ammissibilità dei pascoli

Il problema nasce dal fatto se il pascolo magro possa beneficiare dei pagamenti diretti come tutte le altre superficie agricole, tenendo conto che spesso si tratta di grandi superfici ad elevate altitudini e notevoli pendenze, con la presenza di roccia affiorante e arbusti.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 individua quattro situazioni:

1) pascoli non magri (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini inferiori a seicento metri sul livello del mare;
2) pascoli non magri (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare;
3) pascoli magri, con tara dal 5% al 50%;
4) superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del Reg. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali.

L’ammissibilità ai titoli cambia in funzione dei diversi tipi di pascolo e della presenza o meno degli animali.

I pascoli non magri (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini inferiori a seicento metri sul livello del mare, sono ammissibili al 100% e 1 ettaro genera 1 titolo.

I pascoli, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine, sono ammissibili:

- in funzione della tara (tab. 3);
- in funzione dell’agricoltore che dichiara tali pascoli.

Un ettaro di tali pascoli genera 1 titolo, se sono:

- dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato al medesimo richiedente da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda Pac, (quindi al 15 settembre 2014);
- a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno 2005. Tali pascoli e tali soggetti sono censite dalle Regioni.

L’ammissibilità è ridotta dell’80% (quindi 1 ettaro genera 0,2 titoli) in tutti gli altri casi:

- pascoli non dichiarati da agricoltori che non hanno un codice allevamento, attivo dal 15 settembre 2014;
- pascoli con pascolamento di terzi.In altre parole, un pascolo senza animali o con pascolamento di terzi genera un 20% di titolo.

Allegati

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Superfici ammissibili: dalle serre ai pascoli - Ultima modifica: 2014-12-16T00:00:00+01:00 da Redazione Terra e Vita
Superfici ammissibili: dalle serre ai pascoli - Ultima modifica: 2014-12-16T16:18:54+01:00 da Redazione Terra e Vita

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