Trasferimento dei titoli Pac entro il 15 giugno

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Le fattispecie di trasferimento dei titoli, dalla vendita alla successione. Come operare prima della scadenza della Domanda Unica

In queste settimane, gli agricoltori e gli operatori dei Caa sono fortemente impegnati nella presentazione della Domanda Unica 2017; il lavoro è molto intenso e pressante, nonostante la proroga della scadenza della domanda unica dal 15 maggio 2017 al 15 giugno 2017 (vedi box).

Questa proroga implica la ridefinizione di tutte le scadenze inerenti la Pac 2017 (vedi tab. 1), tra cui i trasferimenti dei titoli che è uno degli impegni di maggiore rilevanza da parte degli operatori dei Caa in questo periodo, visto che molti agricoltori hanno stipulato contratti di affitto o di compravendita oppure devono gestire casi di successione.

Le modalità applicative e le procedure per il trasferimento dei titoli sono note da oltre un anno e sono contenute nella Circolare Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016; ciononostante è utile ricordare gli aspetti più salienti e rispondere alle domande più frequenti.

Attenzione alle scadenze per il trasferire i titoli

I trasferimenti dei titoli possono essere eseguiti fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2017, quindi fino al 15 giugno 2017 e devono essere comunicati agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il 15 giugno 2017.

L’Organismo pagatore comunica il trasferimento ad Agea, entro cinque giorni lavorativi. Agea, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini della decorrenza dell’efficacia del trasferimento titoli in una campagna piuttosto che nell’altra, occorre far riferimento alla data di rilascio/protocollazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’Organismo pagatore rispetto alla data ultima di scadenza della domanda unica.

Così, ad esempio, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 20 maggio 2017 produce effetti a partire dalla campagna 2017. Al contrario, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 14 luglio 2017 produce effetti a partire dalla campagna 2018.

Agricoltore attivo, differenza fra cedente e cessionario

Una domanda frequente riguarda il requisito di “agricoltore attivo” ai fini del trasferimento dei titoli.

Il cedente può anche non essere “agricoltore attivo”, invece il cessionario deve essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente. Questo vincolo non esiste nel caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.

Il requisito di “agricoltore attivo” non è particolarmente stringente, anche se è molto complicato. Pochissimi sono gli agricoltori esclusi; bisogna ricordare che ci sono ben sei fattispecie per la dimostrazione dell’agricoltore attivo (vedi Terra e Vita n. 2/2016).

Debiti e trasferimento dei titoli

Ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente.

In presenza di un debito, la domanda di trasferimento non viene validata, quindi è annullata. Tuttavia, in presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.

Le fattispecie di trasferimento

La Circolare Agea n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 stabilisce con precisione le possibili fattispecie di trasferimento (vedi tab. 2). La stessa Circolare, per ciascuna fattispecie, indica i documenti che devono essere prodotti e allegati al fascicolo aziendale, ai fini del trasferimento.

Ad esempio, la vendita dei titoli richiede due documenti:

  1. contratto di trasferimento registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti;
  2. modulo di comunicazione del trasferimento.

La scissione di una società richiede due documenti:

  1. copia dell’atto di variazione dello statuto con ripartizione dei titoli;
  2. modulo di comunicazione del trasferimento.

Trasferimento mediante atto scritto

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti.

La domanda di trasferimento dei titoli è presentata dall’agricoltore cessionario (ricevente) all’Organismo pagatore competente tramite il Caa o direttamente all’Organismo pagatore competente se l’agricoltore non è associato ad alcun Caa.

La domanda di trasferimento deve contenere le informazioni riportate in un fac-simile di modello, predisposto da Agea.

Assenso del cedente

Elemento indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento titoli è l’assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso è uno strumento indispensabile per la legittimità del trasferimento dei titoli a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di illeciti, che possono essere effettuati a insaputa degli agricoltori.

L’assenso del cedente con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal Caa. Non è richiesto l’assenso del cedente nei casi di successione mortis causa, subentro in un contratto di affitto, rientro anticipato da contratto di affitto.

Le trattenute sui trasferimenti

I trasferimenti non comportano nessuna penalizzazione sul valore dei titoli, con un’unica eccezione: l’affitto dei titoli senza terra (vedi tab. 3).

I titoli dati in affitto senza terra subiscono una riduzione del valore unitario iniziale del 30% che è riversato nella riserva nazionale in via definitiva (art. 16, decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015). In altre parole, il 30% del valore dei titoli affittati senza terra è decurtato e riversato in via definitiva nella riserva nazionale.

Tutte le altre forme di trasferimento non comportano alcuna riduzione dei valore dei titoli.

 

Trasferimento per successione

I titoli all’aiuto possono essere trasferiti per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata).

Nella fattispecie della successione anticipata rientra anche:

a) consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l’atto pubblico).

Per la fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso, il Caa deve acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

 

TRASFERIMENTO FRA TRE SOGGETTI

Nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli. Due esempi:

- persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;

- socio dell’azienda proprietario delle superfici concesse in godimento alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti e l’indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela o del rapporto societario. Non si applica la decurtazione pari al 30% del valore dei titoli, anche se la persona intestataria dei titoli non è proprietaria della terra.

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 16/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Trasferimento dei titoli Pac entro il 15 giugno - Ultima modifica: 2017-05-11T14:56:55+02:00 da Barbara Gamberini

4 Commenti

  1. buongiorno,
    ma per il 2018 vale quanto fatto per il 2017?
    ossia possibilità di passare titoli come di far domanda entro il 15 giugno 2018?

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