Biodinamica e “preparati” sono riconosciuti dalla legge

La normativa italiana e Ue li annovera tra i corroboranti. ll metodo dell’agricoltura biodinamica risponde infatti a precisi requisiti nell’ambito della legislazione nazionale ed europea del biologico

Una consolidata giurisprudenza italiana e comunitaria riconosce l’agricoltura biodinamica come uno specifico dell’agricoltura biologica. I termini biologico e biodinamico, pur comparendo in diversi marchi registrati, non sono proprietà esclusiva di qualcuno, ma possono essere usati in Europa solo per i prodotti agricoli assoggettati ai regolamenti Ue del settore. È quindi totalmente privo di fondamento che il termine biodinamica sia di proprietà privata.  Diversamente sono altri termini come “sinergica”, “permacultura”, “naturale” che la Ue non assoggetta ai regolamenti e quindi ai controlli della bioagricoltura.

Per questo il legislatore ha inteso richiamare la definizione dei due termini, recependola correttamente, nell’articolo 1, comma 3, dal ddl che finalmente regolamenta il settore “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, approvato alla Camera in discussione al Senato. Nell’articolo 1 è presente il riferimento ai disciplinari e ai preparati dell’agricoltura biodinamica.

Cumulo biodinamico

Infatti l’agricoltura biodinamica non si identifica solo con l’uso dei preparati (contemplati del resto dai regolamenti Ue come facoltativi per tutte le aziende biologiche), ma anche per i disciplinari di conduzione che si sono affermati per lunga tradizione di applicazione e che per primi hanno caratterizzato la gestione aziendale ecologica a ciclo chiuso.

La tradizione del metodo biodinamico agroecologico ha ormai un secolo di applicazione ed è alla base della nascita dell’agricoltura biologica, poi regolamentata in Europa dal 1991, attraverso normative in buona parte mutuate dai disciplinari biodinamici, i primi protocolli di processo della “bioagricoltura”. Dal 1924 la biodinamica fu infatti definita e aggiornata nei principi, nelle pratiche, nei disciplinari e nelle regole tecniche attraverso gli indirizzi culturali della sezione di Agricoltura dell’Istituto Für Geisteswissenschaft am Goetheanum e da diversi altri istituti di ricerca. Condizione questa recepita in Italia fino alla più recente normativa di settore, il dm 6793/2018.

L’agricoltura bio

La biodinamica è un’agricoltura ecologica, che non utilizza sostanze di sintesi. Prevede l’assetto agroecologico aziendale tramite il ciclo chiuso, almeno il 10% di Sau destinata alla biodiversità, il solo diserbo meccanico e il rispetto del rapporto concimazioni-rotazioni, con l’obbligo della presenza animale per l’approvvigionamento delle sostanze concimanti, che vanno compostate in situ. Anche per queste caratteristiche il prestigioso rapporto Green Italy 2018 di Fondazione Symbola e Unioncamere definisce l’agricoltura biodinamica “il fiore all’occhiello della sostenibilità in agricoltura”.

Il riconoscimento dell’agricoltura biodinamica del ddl risiede nella circostanza che i regolamenti Cee, che fin dal ’91 legalizzarono, l’agricoltura biologica in Europa, utilizzarono nella definizione dell’agricoltura biologica, tutte le pratiche e tutte le sostanze usate dall’agricoltura biodinamica.

Il richiamo alla biodinamica compare infatti nella normativa Ue in tutti i regolamenti in materia di agricoltura biologica.

I preparati biodinamici sono riconosciuti come propri della bioagricoltura fin dalla prima regolamentazione. Il reg. Cee 2092/91, All. 1. 2. B, definiva le preparazioni biodinamiche “appropriate” per l’attivazione del compost. Il successivo e vigente reg. Ue 834/07 confermò ciò all’articolo 1, comma 2, lettera C e negli allegati. Infine, il nuovo reg. Ue in materia di bioagricoltura 848, approvato il 30 maggio 2018 e in vigore dal 1 gennaio 2021, ha confermato la precedente giurisprudenza e contempla l’Agricoltura biodinamica insieme all’agricoltura biologica.

I preparati biodinamici, nell’art. 3, “Definizioni”, sono indicati come sostanze “tradizionalmente utilizzate in agricoltura biodinamica”.  Lo stesso regolamento include i preparati biodinamici nell’elenco delle sostanze ammesse (allegato 2). Rilevante il riferimento della normativa comunitaria alla “tradizione”, un termine peculiare, che ha pregio in diritto e che il legislatore europeo ha inteso riconoscere.

Prodotti biologici

Nel Convegno “Innovazione e ricerca. Alleanze per l’Agroecologia”, Milano, Politecnico, 24 novembre 2018, Filippo Briguglio, docente di Fondamenti di diritto europeo all’Università di Bologna, comparando la normativa italiana ed europea, dichiarava: «La normativa fa dei prodotti biodinamici prodotti biologici ed evidenzia la stretta correlazione fra biologico e biodinamico».

Una zolla biodinamica su terreno sciolto, sabbioso

Anche la normativa italiana, infatti, comprende inequivocabilmente l’agricoltura biodinamica e la equipara all’agricoltura biologica. Ciò si affermava già nel dm 18354 del 27 novembre 2009, art. 3, comma 5 “Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale”. Nell’Allegato 1 dello stesso decreto sono riconosciuti i preparati biodinamici al punto 5, quali “prodotti impiegati come corroboranti potenziatori delle difese naturali dei vegetali” previsti dal reg. Cee 834/07, art. 12 lettera c.

Il dm 4416 del 2013 assoggettava poi i preparati biodinamici all’esame periodico di una commissione tecnico scientifica composta da esperti del Mipaaf, del ministero della Salute, del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rappresentanti del Cra  e ne confrontava le decisioni con Regioni e Provincie autonome, Organizzazioni professionali agricole rappresentati delle Associazioni di categoria più rappresentative del biologico, (Federbio e Aiab), Organizzazioni di produttori di mezzi tecnici (Agrofarma e Ibma). Tale commissione ha sempre tenuto i preparati tra i mezzi ammessi.

Un metodo riconosciuto

Il dm 6793 del 18 luglio 2018 ha recentemente sostituito la precedente normativa in materia, riconoscendo inequivocabilmente la comune appartenenza dell’agricoltura biologica e biodinamica, che così descrive: "I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, basati sulla sostenibilità dei processi produttivi, favoriscono la biodiversità e la naturale capacità di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente.

L'agricoltura sostenibile e in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualità e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilità è stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale".

Il dm 6793/2018, in continuità con la precedente normativa, riconosce “i preparati biodinamici le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate e inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi la nota della Commissione europea del settembre 2013)".

 

Una valutazione tecnico-scientifica

I preparati biodinamici sono compresi nella lista dei corroboranti dell’agricoltura biologica e pertanto sono soggetti alla valutazione di una commissione tecnico scientifica di esperti del Mipaaft, del ministero della Salute e del ministero dell’Ambiente.

Il dm 6793/2018 recita in proposito “il ricorso a prodotti di origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri, in linea con i recenti indirizzi dettati dal pacchetto di misure della Commissione del 2 dicembre 2015, così detto, «Circular economy», trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori biologici alla corretta applicazione del metodo biologico o biodinamico."

Il decreto esenta i preparati biodinamici dall’obbligo di registrazione e ne regola l’immissione in commercio e la diffusione con le stesse procedure e gli stessi obblighi vigenti per tutti i corroboranti in agricoltura

Biodinamica e “preparati” sono riconosciuti dalla legge - Ultima modifica: 2019-08-27T15:31:39+02:00 da Alessandro Maresca

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