Al rush finale la direttiva Ue contro le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare

pratiche commerciali sleali
Con la direttiva, attesa da anni, l’Ue interviene per riequilibrare i rapporti fra imprese agroalimentari e Gdo. Paolo De Castro: «Questa direttiva è figlia di un gioco di squadra. L’accordo è arrivato alla fase finale, il 6 dicembre dovremmo chiudere l’ultimo trilogo».

Dopo oltre dieci anni di discussioni, dopo 3 Comunicazioni da parte della Commissione europea e dopo che 20 Stati membri (tra cui l’Italia) hanno legiferato in materia, lo scorso 12 aprile il Commissario all’agricoltura Phil Hogan ha presentato la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare.

Verso il quinto trilogo

«Abbiamo fatto già quattro triloghi, ora il negoziato è entrato nella fase finale e l’accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio potrebbe arrivare già il prossimo 6 dicembre», specifica Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale al Parlamento europeo e relatore della direttiva, in occasione della conferenza svoltasi a Roma alla sala stampa della Camera dei Deputati. L’ultimo trilogo del 6 dicembre, sotto la presidenza austriaca, dovrebbe dunque definitivamente sancire l’accordo politico prima della pubblicazione della direttiva in Gazzetta. «A quel punto – incalza De Castro - i vari Stati dovranno recepire la direttiva e potranno poi integrarla».

Questa direttiva rappresenta un importante passo avanti, che si posiziona sulla strada già tracciata dal Regolamento Omnibus, e vuole fornire agli agricoltori strumenti per rafforzare le proprie prerogative contrattuali per fare fronte a un mercato caratterizzato da una sempre maggiore volatilità, tutelando la sostenibilità economica, sociale ed ambientale della catena di approvvigionamento alimentare.

Riconoscendo le già buone basi di partenza contenute nella proposta iniziale, il Parlamento, specifica De Castro, è intervenuto apportando una serie di interventi (leggi qui  gli emendamenti dell'EuroParlamento al testo della direttiva) volti a rendere ancora più ambiziosa la proposta iniziale, pur tenendo a mente gli stretti margini di manovra, quali: «Da un lato i tempi limitati, dovendo chiudere l’accordo entro Natale con la Presidenza austriaca “in scadenza” e comunque entro la fine della legislatura, dall’altro la base giuridica, ex art. 43(2) del Trattato, che obbliga a prendere in considerazione solo quelle pratiche sleali che creino effetti negativi (diretti o indiretti) sugli agricoltori europei».

Più equilibrio nei rapporti di filiera

Il carattere innovativo della proposta, oltre all’armonizzazione a livello europeo e la conseguente possibilità per i produttori di essere protetti anche quando esportano in qualsiasi Paese dell’Unione, sta proprio nell’aver individuato pratiche commerciali che devono essere proibite indipendentemente da qualsiasi altro parametro, evitando complicazioni burocratiche che rischiano di annacquarne la portata. Inoltre, verrà introdotta un’Authority nazionale di riferimento e i produttori potranno denunciare in forma anonima la pratica sleale anche attraverso le loro associazioni.

L’obiettivo di questa direttiva è dunque quello di dare più potere agli agricoltori e alle imprese alimentari riequilibrando la forza negoziale tra i vari attori della filiera, in un contesto attuale che vede lo strapotere dei grandi gruppi della Gdo, in particolare delle centrali d’acquisto (come dimostra la recente alleanza tra Carrefour e Tesco che fa 170 miliardi di euro di acquisti di prodotti alimentari), sulle parti più deboli della filiera.

Inutile tentare di delocalizzare

«Altra cosa importantissima - sottolinea De Castro - che è già nel testo finale è l’applicazione della direttiva anche alle centrali d’acquisto che hanno sede fuori l’Ue. Ciò che conta è il luogo in cui avviene la pratica sleale. Quindi, lì dove c’è il punto vendita in cui si genera la pratica sleale scatta l’applicazione della direttiva. Non solo, il fornitore potrà scegliere di fare denuncia alla sua autorità nazionale di garanzia ma anche all’autorità nazionale di garanzia del Paese in cui si è generata la pratica sleale».

La questione ‘fatturato’

De Castro spiega poi che tra gli ultimi «Dettagli da definire» c’è quello relativo al fatturato delle aziende da tutelare. Il testo iniziale del provvedimento presentato dalla Commissione limitava a 50 milioni di euro il fatturato a cui applicare la direttiva, poi, nei successivi passaggi il Pe ha votato un parere che toglie questo limite. «E’ ovvio che alla fine della trattativa un tetto lo dovremo mettere - ha affermato De Castro -. Noi vogliamo ampliarlo per rendere più estesa possibile la platea che potrà avere la protezione. Quello che posso dire è che sicuramente il tetto non sarà la proposta della commissione, cioè i 50 milioni di euro. Sarà un tetto più alto. Non escludo che se non ce la faremo sotto presidenza austriaca andremo sotto presidenza rumena, ma in ogni caso dovremo chiudere entro gennaio».

La lista minima di pratiche commerciali proibite

La proposta del Commissario Phil Hogan prevede una lista minima di pratiche commerciali sleali che ogni stato membro dovrà proibire, lasciando poi alle autorità nazionali la possibilità di integrarle a seconda delle proprie specificità e necessità. Tale proibizione sarà automatica per: ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni); modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura; cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso; pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente.

Per quanto riguarda le seguenti 4 pratiche, lo Stato Membro dovrà vietarle solo nel caso non ci sia un previo accordo tra fornitore e acquirente: restituzione dei prodotti invenduti; pagamenti per poter diventare fornitore; pagamenti per spese promozionali; pagamenti per spese pubblicitarie.

«Le pratiche sleali sono diffusissime, cito un caso di cui l’Antitrust italiano si sta occupando in queste settimane che riguarda la restituzione di prodotto invenduto nell’industria della panificazione. Nel momento in cui il prodotto passa dal fornitore al distributore, i rischi e le responsabilità sono del distributore. Non possono essere ristornate al fornitore. La Gdo si fa pagare per i prodotti non venduti, per la pubblicità non concordata, per l’ingresso sullo scaffale, queste sono tutte pratiche sleali da abolire».


In Italia una normativa inefficace

In Italia è in vigore dal 2012 una normativa che disciplina la contrattazione e le pratiche sleali (Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 articolo 62), la cui responsabilità è stata attribuita all’Agenzia Garante della Concorrenza dei Mercati. Tuttavia la stessa AGCM, nel definire le proprie competenze nell’applicazione, le ha limitate ai soli scambi tra operatori con un significativo squilibrio di forza commerciale, introducendo un elemento di forte incertezza e difficoltà per individuare in modo oggettivo e non contestabile tale squilibrio. Così, mentre in Spagna, Francia, Regno Unito (per citare alcuni dei Paesi con legislazioni avanzate in questo senso) si registrano ogni anno decine di denunce e conseguenti indagini, decisioni e sanzioni, in Italia in 6 anni e mezzo si è riscontrato un solo caso di denuncia. «La nostra legge – ha affermato De Castro -ha funzionato poco o niente nell’individuazione delle pratiche sleali. L’auspicio è che la normativa europea possa aiutare a colmare questo gap italiano. Dobbiamo costituire un’Autorità nazionale di garanzia che abbia efficacia pari a quella spagnola o francese».

 

Al rush finale la direttiva Ue contro le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare - Ultima modifica: 2018-12-03T18:45:19+01:00 da Laura Saggio

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