Cambiale agraria, Ismea mette sul piatto 20 milioni a tasso zero

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Le imprese agricole interessate possono già presentare domanda sul portale dell'istituto di Viale Liegi. Finanziamenti fino a 30mila euro in dieci anni a tasso zero

Venti milioni a tasso zero alle aziende agricole danneggiate dall'emergenza generata dal Covid-19. Li mette a disposizione Ismea con una nuova edizione della cambiale agraria. Il portale per l'invio delle nuove domande è già attivo. La misura, autorizzata dalla Commissione europea, denominata CAP10, prevede l'erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi e con durata fino a 10 anni. Le domande, precisa Ismea, saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della dotazione finanziaria. L'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, la stipula del contratto e la gestione del finanziamento non hanno costi per l'impresa agricola.

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Prestito, requisiti e ammortamento

Al momento della domanda di accesso al prestito, la Pmi deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola”. Il valore nominale del finanziamento non può superare il 50% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e non può superare l’importo di 30mila euro.

Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del finanziamento. La durata del prestito è di cinque anni, con due anni di preammortamento e con opzione di allungamento a dieci anni complessivi.

Il finanziamento è erogato dopo la firma tre cambiali agrarie di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria. L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dall'azienda in sede di domanda o mediante assegno circolare intestato alla stessa.

Il rimborso avviene con due rate scadenti rispettivamente a 36 e 48 mesi dalla data di erogazione, di valore pari a 1/8 del valore nominale; una rata scadente a 60 mesi dalla data di erogazione, di valore pari 3/4 del valore nominale.

Alla scadenza dei 60 mesi dalla data di erogazione, l'azienda agricola può scegliere se rimborsare l’intera rata, oppure pagare 1/8 del valore nominale e chiedere l’allungamento per ulteriori cinque anni, emettendo cinque cambiali agrarie con scadenza rispettivamente a 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, tutte di importo pari a 1/8 del valore nominale del finanziamento.

Pegno rotativo, una leva per il credito agricolo

Chi non può fare domanda per la cambiale agraria

Non possono presentare domanda di cambiale agraria Ismea le pmi agricole con esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Oppure che al 31 dicembre 2019 presentavano nei confronti delle banche esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni.

Escluse anche le imprese che al 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli o risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da Ismea.

Agevolazione preclusa anche a quelle destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d). No anche a quelle incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

Aiuti negati anche a quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Non possono ottenere credito agevolato anche le aziende che hanno già ottenuto da Ismea un prestito cambiario nell’ambito della sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid”.

Documenti necessari per presentare la domanda

Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

  • visura Centrale Rischi Banca d’Italia (o di altra Società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) rilevata successivamente al 31 dicembre 2019, contenente le informazioni alla data contabile dicembre 2019;
  • ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, con prova della avvenuta ricezione da parte della Agenzia delle Entrate; per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 o altra idonea documentazione dalla quale risultino i ricavi relativi all’ultimo esercizio contabile;
  • copia del documento d'identità, in corso di validità, del titolare dell'azienda agricola, della pmi o del legale rappresentante, in caso di società.
Cambiale agraria, Ismea mette sul piatto 20 milioni a tasso zero - Ultima modifica: 2020-10-12T17:01:17+02:00 da Simone Martarello

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