Sostegno di 200 €/ha per chi sottoscrive contratti triennali con un trasformatore per la fornitura di orzo distico da birra, 300 €/ha per la canapa e 300 € per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo

Il decreto ministeriale 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2022 n. 38 “Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio” ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 138 della legge 27 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

A seguire, le Istruzioni operative n.27 del 15 marzo 2022 hanno definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo che fa riferimento al suddetto Decreto ministeriale 24 dicembre 2021 n. 38 per il perseguimento della tutela, il rilancio, lo sviluppo e gli investimenti della filiera brassicola e quella della canapa.
Le norme applicative di Agea consentono di conoscere le modalità di presentazione delle domande allo scopo di beneficiare di questo sostegno, nonché le indicazioni operative per la sottoscrizione dei contratti triennali di filiera.

Articolo pubblicato sulla rubrica Primo piano di Terra e Vita

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Le filiere interessate

Le risorse del Fondo per la competitività delle filiere brassicola e della canapa ammontano a:
a) 1,5 milioni di euro per la filiera brassicola (orzo distico da birra e luppolo) per il 2021;
b) 1 milione di euro per la filiera della canapa per il 2021.
In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’organismo pagatore Agea procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.
Il Decreto ministeriale 24 dicembre 2021prevede la concessione dell’aiuto con la finalità di:
- favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);
- migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di affrontare situazioni di crisi.

L’entità del sostegno

Gli aiuti concessi per la campagna 2021 consistono in:
- 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 ettari, oggetto del contratto;
- 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 ettari, oggetto del contratto;
- 300 euro per ogni ettaro coltivato a cannabis sativa L. nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242 e nel limite di 50 ettari, oggetto del contratto.
Gli aiuti alle imprese in regime “de minimis vengono concessi a quelle, che abbiano già sottoscritto, entro il termine di scadenza della domanda di contributo, contratti di filiera di durata almeno triennale, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, con imprese di trasformazione e commercializzazione, e che coltivano:
- orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in sé stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione;
- luppolo;
- canapa (cannabis sativa L.) nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Per la canapa, l’art. 3 della legge 2 dicembre 2016 prevede che il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
L’art. 5 comma 6 del DM 24 dicembre 2021, stabilisce che l’organismo pagatore Agea può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell’importo erogabile dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario; il pagamento dell’anticipo può avvenire all’esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità.

Beneficiari dell’aiuto

Possono accedere all’aiuto le imprese agricole iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltivano:
- orzo distico da birra rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera o chiude in sé stessa la filiera utilizzando tale orzo per la birrificazione;
- luppolo;
- canapa (cannabis sativa L.) nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Contratto triennale

Il requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto almeno triennale, già sottoscritto, entro il termine di scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione e commercializzazione.
Qualora l’impresa di commercializzazione e trasformazione associ direttamente le imprese agricole, anche informa cooperativa, il contratto di filiera deve essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione che preveda anch’esso una durata triennale.

Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.
Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’Organizzazione di Produttori riconosciuta, il Contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera che preveda anch’esso una durata triennale.

In particolare, il Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:
a) imprenditore agricolo e impresa di commercializzazione e trasformazione;
b) cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e impresa di commercializzazione e trasformazione;
c) imprenditore agricolo, singolo o associato e impresa di commercializzazione e trasformazione. Nel caso in cui l’imprenditore agricolo non sottoscrive il Contratto di filiera direttamente con l’impresa di commercializzazione e trasformazione, deve essere presente nel fascicolo aziendale l’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’Organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto.

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole, iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltivano orzo distico da birra, luppolo e canapa

I contenuti del contratto

Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente.
Tale contratto di filiera può essere costituito da una parte generale di durata triennale, che può essere integrato in successivi contratti annuali, così come l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente.
Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dall’imprenditore agricolo deve essere allegato alla Domanda di aiuto.

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Aiuto de minimis

L’aiuto è concesso all’impresa agricola nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal Regolamento (Ue) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel regime de minimis, può cumulare il sostegno relativo al contratto di filiera fino alla concorrenza di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

I termini per la presentazione delle domande verranno comunicati da Agea con una successiva istruzione operativa.

1Deroghe al greening per aumentare la produzione di commodity

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha generato un forte squilibrio tra domanda e offerta mondiale delle commodity agricole, accentuato da una critica situazione di scorte basse, derivante dai bassi raccolti del 2021.
Le difficoltà delle esportazioni ucraine hanno provocato un repentino aumento dei prezzi nel mese di marzo 2022. Mais e grano tenero hanno superato 400 €/t, la soia addirittura 700 €/t.

Oltre ai prezzi “stellari”, per alcune commodity si è verificata anche una certa difficoltà di approvvigionamento.
Per contribuire al riequilibrio tra domanda e offerta e attenuare le ripercussioni sul mercato dei prodotti agricoli, la Commissione europea ha adottato una serie di provvedimenti, su sollecitazione del Consiglio dei ministri europei, riunitisi il 21 marzo 2022. L’obiettivo è di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile delle loro superfici disponibili per la produzione di alimenti e di mangimi.

A tal fine, la Decisione di Esecuzione (Ue) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 (Guue 25/03/2022 L 98/10) adotta disposizioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento (greening) per l’anno di domanda 2022, con l’obiettivo di aumentare il potenziale di produzione agricola dell’Unione sia per ciò che riguarda l’approvvigionamento dell’alimentazione umana che animale.
Le deroghe al greening riguardano esclusivamente l’anno di domanda 2022 e sono relative a due impegni:
- diversificazione delle colture (art. 44, Reg. 1307/2013);
- aree di interesse ecologico (art. 44, Reg. 1307/2013 e art. 45, Reg. 639/2014).

2Deroga alla diversificazione

La diversificazione prevede che i terreni a riposo sono una coltura e contribuisce al rispetto delle due o tre colture. Gli Stati membri possono decidere di derogare la diversificazione delle colture e precisamente possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati con colture azotofissatrici. In altre parole, i terreni a riposo si possono coltivare, senza problemi di greening.
Ad esempio, un agricoltore con 200 ettari di Sau che aveva scelto una diversificazione di 130 ettari a grano, 60 a girasole e 10 a terreno a riposo; dopo questa decisione, potrà coltivare i 10 ettari a riposo a qualsiasi coltura, anche a girasole.

3Deroga alle aree Efa

I terreni a riposo sono considerati aree ecologiche (Efa). Gli Stati membri possono decidere di derogare alle aree di interesse ecologico e precisamente possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati con colture azotofissatrici. Inoltre, se gli Stati membri si avvalgono di questa deroga, possono anche decidere di consentire l’utilizzo di prodotti fitosanitari su tali superfici.

Ad esempio, un agricoltore con 200 ettari di Sau aveva scelto un ordinamento colturale di 100 ettari a mais, 90 a grano e 10 a terreno a riposo. Dopo questa decisione, l’agricoltore potrà coltivare i 10 ettari a riposo a qualsiasi coltura, anche a mais.
Altro esempio, un agricoltore aveva scelto un ordinamento colturale di 100 ettari a mais, 70 a grano e 30 con colture azotofissatrici. Dopo questa decisione, l’agricoltore potrà coltivare i 30 ettari ad azotofissatrice, anche con l’impiego di fitofarmaci e diserbanti.

4Deroghe valide solo per il 2022

Tali deroghe hanno validità esclusivamente per l’anno di domanda 2022 e, affinché siano valide, devono essere adottate dagli Stati membri e poi, tali decisioni, andranno notificate alla Commissione entro sette giorni dalla data della loro adozione.
Entro il 15 dicembre 2022, gli Stati membri comunicheranno alla Commissione europea il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe e il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe, così da misurare l’aumento effettivo della superficie a seminativo totale disponibile per la produzione di alimenti e mangimi che hanno generato queste decisioni e l’impatto che hanno avuto sull’offerta e sulla domanda di prodotti agricoli.

5Impatto delle deroghe

Le deroghe adottate con la Decisione (Ue) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 consentiranno di mettere in coltivazioni tutte le superfici agricole italiane, potendo coltivare i terreni a riposo, senza i vicoli della diversificazione e delle Efa. Di rilievo è anche l’abolizione del divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici azotofissatrici-Efa.
Tuttavia, l’impatto non sarà rilevantissimo, visto che - giunti a primavera - consente solamente di ampliare la superficie a colture primaverili-estive. Questa deroga avrà effetti soprattutto nelle zone irrigue del Nord Italia e solo marginalmente al cento-sud Italia. Sicuramente si verificherà un aumento delle superfici a mais, girasole, soia, sorgo e leguminose.

Ecco i fondi per le filiere brassicola e della canapa - Ultima modifica: 2022-04-04T16:57:41+02:00 da Roberta Ponci

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