La passata di pomodori non ha più segreti

pomodoro da industria
Scatta l’obbligo dell’indicazione d’origine sulle etichette dei trasformati del pomodoro. Le sanzioni per gli inadempienti arriveranno fino a 16mila euro

Il 27 agosto 2018 è entrato definitivamente in vigore il decreto interministeriale, Ministero dell’agricoltura e Ministero delle Strutture, che impone di etichettatura d'origine per i derivati del pomodoro.  Il Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 47 del 26 febbraio 2018) si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Smaltimento scorte

I sei mesi intercorsi tra la pubblicazione del Decreto e la sua entrata in vigore sono stati concessi alle imprese del settore per smaltire le scorte non etichettate regolarmente secondo le nuove disposizioni ed adeguare la nuova produzione. Il provvedimento ha comunque carattere sperimentale in quanto è previsto che rimanga in vigore per due anni nelle more dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di indicazione dell’origine dei prodotti alimentari.  il decreto, infatti, decadrà in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, ad oggi non  ancora emanati.

I prodotti interessati dall’obbligo

Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro - Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro, ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

In particolare i derivati del pomodoro di cui al punto a) si classificano in:
a) conserve di pomodoro che a loro volta comprendono pomodori non pelati, pomodori non pelati interi e pomodori in pezzi;
b) concentrato di pomodoro;
c) passata di pomodoro;
d) pomodori disidratati (che si distinguono in: pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro; polvere di pomodoro).

Le indicazioni obbligatorie

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia riportino obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: ‘Paesi UE’, ‘Paesi non UE’, ‘Paesi UE e non UE’. Se tutte le operazioni avvengono in Italia si può utilizzare la dicitura ‘Origine del pomodoro: Italia’.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

Le sanzioni

Il Decreto prevede, infine, pesanti sanzioni pecuniarie per coloro che non applicheranno le nuove disposizioni in relazione all’origine fino a 16.000 euro.

La passata di pomodori non ha più segreti - Ultima modifica: 2018-08-28T23:00:46+02:00 da Lorenzo Tosi

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