Le inefficienze del Sian non ricadano sugli agricoltori

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Vendetta dalla domanda cartacea rispetto alle procedure digitali (che non funzionano). «Le colpe del malfunzionamento del portale Sian non devono ricadere su chi deve presentare la domanda Pac». Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato dopo un doppio ricorso in Campania

Le domande di aiuto della Pac e di quello dello Sviluppo Rurale vengono presentate informaticamente attraverso le funzioni messe a disposizione dal Sian e alle quali accedono i richiedenti, solitamente attraverso i Caa, Centri di assistenza agricola. Ma non sempre le procedure informatiche funzionano alla perfezione e può anche verificarsi che i malfunzionamenti non consentano di presentare le domande nei termini stabiliti dalla corrispondente normativa comunitaria e nazionale.

sianIl Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata il 18 marzo 2019 ha affermato che occorre garantire il corretto funzionamento delle procedure informatiche ed evitare che gli agricoltori ne possano essere penalizzati in caso di malfunzionamento.

Confermata la sentenza del Tar campania

Il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso presentato dalla Regione Campania che aveva subito la sentenza del Tar Campania che aveva annullato il provvedimento regionale di rifiuto della domanda di incentivi nell’ambito del ‘Programma di sviluppo rurale 2007/2013’ presentata in forma cartacea per evidente, oltre che ripetutamente segnalato malfunzionamento del sistema informatico Sian.

Nello specifico, il Tar non riteneva di condividere la tesi della Regione per cui la contestata tardività dell’inoltro dell’istanza fosse da imputare alla parte, dovendo essa piuttosto essere ascritta ad un malfunzionamento del portale informatico Sian gestito dalla Regione stessa insieme all’Agea ed inoltre  a fronte del mancato rispetto delle regole fissate per l’inoltro online della domanda, quello cartaceo non avrebbe potuto avere efficacia sanante, in quanto non previsto quale alternativa in tal senso.

sianLa sentenza del Consiglio di Stato conferma preliminarmente quanto affermato dal Tar Campania e cioè che «per principio generale l’imposizione di modalità informatiche per la presentazione di domande e per le interlocuzioni con l’amministrazione deve tradursi in una semplificazione e in una riduzione degli oneri, degli impegni e dei rischi a carico dei cittadini e delle imprese, e non può mai trasmodare in un aggravamento del rischio di inammissibilità delle domande e di perdita dei benefici per malfunzionamenti del sistema che la stessa amministrazione non è poi in grado di spiegare e di chiarire nella loro origine, dinamica e portata effettuale».

Se l’online è solo un miraggio

Sempre secondo i giudici di Palazzo Spada tale principio rileva nell’ipotesi in cui -diversamente da come avvenuto nel caso di specie, l’interessato abbia presentato un’eventuale istanza in modalità cartacea, quando non sia stato possibile l’inoltro on line.

Il Consiglio di Stato, riconferma poi, quanto affermato in passato in analoghi casi con sentenze che costituiscono ora giurisprudenza e cioè che «Né, in difetto dell’indicazione di modalità alternative di inoltro delle domanda, era esigibile che la parte istante ricorresse ad una qualsiasi altra forma di presentazione delle domande, non prevista dalla disciplina normativa, la quale prevedeva come unica ed esclusiva modalità e quindi, a pena di inammissibilità, evidentemente anche a tutela della par condicio dei richiedenti, quella dell’inoltro telematico».

Nel caso di specie, l’avvenuta presentazione della stampa cartacea ha attestato la diligenza del ricorrente, e doveva essere oggetto di una specifica valutazione in sede amministrativa e non di rigetto della domanda.

In sintesi, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, grava su chi impone determinate modalità di interfaccia con la Pubblica Amministrazione presidiarne la funzionalità, indagando in concreto, a maggior ragione a fronte di esplicite segnalazioni, le criticità emerse.

Le inefficienze del Sian non ricadano sugli agricoltori - Ultima modifica: 2019-03-26T03:23:42+01:00 da Lorenzo Tosi

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