Le nuove valutazioni del rischio ambientale per l’emissione di ogm

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Il ministero dell’Ambiente ribadisce la sua competenza esclusiva sul tema con un decreto pubblicato al fotofinish. L’Italia così si adegua alla normativa comunitaria

L’Italia si adegua alla normativa comunitaria in materia di norme per la valutazione e gestione del rischio ambientale conseguente all’emissione deliberata di organismi geneticamente modificati.

Entrerà in vigore il 22 ottobre 2019 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 18 giugno 2019, n. 108 che modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all’attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

Premessa la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, anche in relazione alla valutazione del rischio ambientale conseguente alla loro lavorazione, l’Allegato I, parte integrante del decreto n.108, va a modificare la precedente disciplina, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale in relazione alle piante geneticamente modificate.

IL DECRETO MINISTERIALE

L’adeguamento alla direttiva comunitaria è avvenuto a pochi giorni dallo scadere del tempo limite stabilito dalla direttiva stessa per il suo recepimento e cioè il 28 settembre 2019 con la pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta ufficiale del 7 ottobre  e la sua entrata in vigore il 22 ottobre 2019.

La Commissione da parte sua sulla base dell'articolo 3 della Direttiva 2015/412 recante modifica alla Direttiva 2001/18/CE aveva disposto che entro il 3 aprile 2017 la Commissione europea aggiornasse gli allegati della citata Direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli orientamenti rafforzati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate.

La direttiva Ue

In attuazione di tale disposizione è stata emanata la Direttiva della Commissione 2018/350 che ha modificato gli allegati:

  • II (“Principi per la valutazione del rischio ambientale”),
  • III (“Informazioni obbligatorie per la notifica”),
  • III B ["Informazioni obbligatorie per le notifiche relative alle emissioni di piante superiori geneticamente modificate (PSGM) (gimnosperme e angiosperme)”] e
  • IV (“Informazioni supplementari”) della Direttiva 2001/18/CE.

In dettaglio modifiche si concretano:

  1. in un aggiornamento della terminologia utilizzata nell'allegato II per descrivere le sei fasi della valutazione del rischio ambientale derivante dagli organismi geneticamente modificati;
  2. in un aggiornamento dell'allegato III in merito alle aree di rischio da esaminare nella valutazione del rischio delle piante superiori geneticamente modificate;
  3. in un aggiornamento della struttura dell'allegato III B, per motivi di chiarezza e semplificazione, separando le prescrizioni concernenti le notifiche a scopo commerciale da quelle per le notifiche a scopo sperimentale;
  4. in un aggiornamento nell'allegato IV delle informazioni riguardanti i metodi di rilevazione degli organismi geneticamente modificati.

Nessuna concertazione

E’ da notare che il Decreto di adeguamento alla normativa comunitaria è stato emanato non di concerto tra i ministeri competenti e cioè Ambiente, Salute, Agricoltura e attività produttive, ma esclusivamente dal Ministero dell’Ambiente previa comunicazione agli altri ministeri in quanto la Direttiva 2018/350, nel disporre la modifica dei citati allegati II, III, III B e IV conformemente al proprio allegato, non ha previsto poteri discrezionali per il proprio recepimento che avrebbero invece richiesto la concertazione interministeriale.

Le nuove valutazioni del rischio ambientale per l’emissione di ogm - Ultima modifica: 2019-10-09T00:33:19+02:00 da Lorenzo Tosi

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