Pratiche sleali, la legge tutelerà gli agricoltori

Uno strumento fortemente atteso che dovrebbe ridurre il gap tra i produttori e i partner commerciali più grandi e potenti

Dal 15 dicembre 2021 è entrato in vigore in Italia il Decreto Legislativo n. 198 dell’8 novembre 2021 relativo alle pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30-11-2021).

Questo decreto attua in Italia - dopo due anni e mezzo - la Direttiva Ue n. 2019/633 del 30 novembre 2021, sulle pratiche sleali: una normativa molto attesa dal mondo agricolo italiano per l’aspettativa di ridurre il gap tra le imprese agricole e i partner commerciali più grandi e potenti che cercano di imporre pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio nelle operazioni di vendita.

Articolo pubblicato sulla rubrica Primo piano di Terra e Vita

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Applicabile solo ai prodotti nazionali

Il decreto legislativo si applica alle cessioni (vendite) di prodotti agricoli e alimentari effettuate da fornitori (venditori) stabiliti nel territorio nazionale. Qualora un soggetto acquisti un prodotto agricolo o alimentare da un venditore ubicato fuori dai confini nazionali, il decreto non si applica.

Angelo Frascarelli, Università di Perugia e membro del Comitato scientifico di Terra e Vita

Per prodotto agricolo si intendono i prodotti individuati nell’allegato I del Trattato dell’Ue (es. animali vivi, frutta, ortaggi, cereali, legumi, carne, latte e suoi derivati, uova, miele, caffè, tè, spezie, paglie e foraggi, olio, vino, zucchero da barbabietola allo stato solido, sidro, tabacchi greggi o non lavorati, alimenti preparati per gli animali, ecc.).

Sono prodotti agricoli anche i mangimi, le sementi e le piantine ancorché utilizzati dall’imprenditore agricolo nella sua attività di impresa come “mezzi tecnici”.

Per prodotto alimentare si intendono i beni trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti agricoli.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto Legislativo:

- le cessioni che non configurano una vendita: donazioni, permute, ecc.;

- le cessioni al consumatore finale (persona fisica che acquista beni agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale);

- i contratti di vendita in cui il pagamento del prezzo e la consegna del bene è contestuale;

- i conferimenti di prodotti agricoli o alimentari effettuati da imprenditori agricoli e ittici alla cooperativa di cui sono soci o ad organizzazioni di produttori.

L’esclusione dei conferimenti a cooperative trova la sua giustificazione dal fatto che non sono vendite. Comunque la cooperativa è soggetta all’applicazione della norma quando acquista del prodotto agricolo o alimentare da non soci ubicati nel territorio italiano e quando vende prodotti agricoli o alimentari.

Ai fini dell’ambito applicativo non ha rilevanza alcuna la dimensione del soggetto venditore e del soggetto acquirente misurabile attraverso il fatturato prodotto.

I contratti obbligatori

I contratti di cessione per essere considerati conclusi, devono essere redatti obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti. Essi devono avere forma scritta e devono essere stipulati prima della consegna dei prodotti e devono indicare: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto ceduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Il decreto legislativo prevede che la disposizione sulla forma e contenuto del contratto costituisce norma imperativa e ritiene nulla qualsiasi pattuizione o clausola contraria alla disposizione. Comunque, il Decreto precisa che la nullità di una clausola non comporta la nullità dell’intero contratto.

La mancanza di contratto scritto o la mancanza di uno dei requisiti (durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di pagamento e di consegna) rende la pattuizione nulla in quanto contraria ad una norma imperativa.

La forma scritta dei contratti

Il decreto legislativo afferma che l’obbligo della forma scritta può essere assolto anche attraverso forme equipollenti quali: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

A tal fine, tuttavia, è necessario che tra le parti sussista un accordo quadro tra venditore ed acquirente, che contenga gli elementi contrattuali di durata, caratteristiche del prodotto, prezzo modalità di consegna e di pagamento.

Durata minima 12 mesi

Il decreto legislativo prevede una durata dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari non inferiore a 12 mesi. Tuttavia le parti possono derogare a tale termine motivando tale deroga all’interno del contratto; ad esempio un motivo di deroga espressamente previsto dalla norma è la stagionalità del prodotto commercializzato.

Inoltre, è possibile derogare al termine minimo quando le parti decidano di farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali di rappresentanza.

La disposizione della durata minima di dodici mesi non si applica alle cessioni effettuate in favore di esercizi commerciali che effettuano attività di somministrazione al pubblico (bar, ristoranti, latterie, ecc.). Inoltre viene espressamente previsto che si facciano salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, contenute in accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Prezzo, quantità, caratteristiche

Il prezzo è la controprestazione del cessionario a fronte dell’acquisto della proprietà del bene. Il prezzo è determinato nel contratto oppure è ammissibile l’inserimento di un prezzo determinabile in una fase successiva alla conclusione del contratto purché faccia riferimento a parametri oggettivi prefissati (es. prezzo variabile a seconda del peso del prodotto a destino; prezzo stabilito sulla base di una data piazza di affari).

La mancanza dell’indicazione del prezzo, oltre ad valere effetti sulla validità del contratto, salve le condizioni contrattuali contenute in accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato.

Nei contratti è indispensabile inserire la quantità esatta di prodotto venduto pena la sanzione amministrativa.

La mancanza della quantità potrebbe anche comportare la nullità del contratto se l’oggetto della cessione è descritto in maniera talmente generico da essere indeterminato.

Nei contratti è necessario che siano individuate le caratteristiche del prodotto nei suoi elementi qualitativi e se si tratti di prodotto alimentare deperibile (cioè che per loro natura o nella fase di trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla loro raccolta o produzione o trasformazione) ovvero prodotto agricolo o alimentare non deperibile.

La “deperibilità” del prodotto, infatti, è rilevante ai fini dei termini di pagamento.

Il contratto deve stabilire anche il luogo ed i tempi in cui il cedente si libera dall’obbligazione di immettere nel possesso il cessionario dei prodotti oggetto di contratto.

Articolo pubblicato sulla rubrica Primo piano di Terra e Vita

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I termini di pagamento

Per quanto riguarda i termini di pagamento, il decreto legislativo disciplina la materia all’interno dell’articolo 4 dedicato alle pratiche sleali.

Una clausola contrattuale con termini di pagamento difformi e comunque più ampi di quelli previsti dalla norma sarebbe nulla ma il contratto sarebbe da ritenersi valido.

Il prezzo deve essere pagato entro 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili.

Sono previsti termini specifici per i “contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica”. Tali contratti sono i contratti quadro o gli accordi di fornitura che prevedono prestazioni periodiche o continuative (ad esempio forniture con un calendario annuo in cu il fornitore effettua consegne ogni 15 del mese).

tab. 1a Pratiche commerciali sleali, le pratiche commerciali vietate
1 Ritardi nei pagamenti a. accordo di fornitura su base regolare dei prodotti: per i prodotti deperibili il pagamento deve essere corrisposto in un periodo non superiore a 30 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stato stabilito l'importo. Nel caso di prodotti non deperibili il pagamento deve essere corrisposto entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui si è stabilito l'importo. Il periodo di pagamento decorre a partire dal termine del periodo di consegna convenuto, il giorno seguente il fornitore sono dovuti al creditore gli interessi di mora (D.L. 9 ottobre 2002, n.231).
b. accordo di fornitura non su base regolare dei prodotti: per i prodotti deperibili il pagamento deve essere corrisposto in un periodo non superiore a 30 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stato stabilito l'importo. Nel caso di prodotti non deperibili il pagamento deve essere corrisposto entro 60 giorni dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui si è stabilito l'importo. Il periodo di pagamento decorre a partire dalla data di consegna, il giorno seguente il fornitore sono dovuti al creditore gli interessi di mora (D.L. 9 ottobre 2002, n.231).
Il divieto non si applica ai pagamenti effettuati nel quadro di programma delle scuole, agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e nell'ambito di contratti di fornitura, tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.
2 Annullamento degli ordini dei prodotti deperibili Gli acquirenti non possono annullare gli ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni (fatta eccezione per alcuni settori stabiliti a livello nazionale ).
3 Modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura non possono essere attuate, dagli acquirenti, modifiche unilaterali degli accordi di fornitura riguardo: luogo, tempi, volume fornitura, volume della consegna, norme di qualità, termini di pagamento e prestazioni di servizi.
4 Pagamenti non connessi alla vendita L'acquirente non può richiedere al fornitore pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari
5 Pagamenti per il deterioramento e la perdita di prodotti dopo la vendita L'acquirente non può esigere pagamenti per la perdita od il deterioramento delle forniture dei prodotti agricoli e alimentari, avvenute dopo la vendita, non causate da negligenza del fornitore.
6 Rifiuto di concedere un contratto scritto L'acquirente non può rifiutarsi di confermare per iscritto le condizioni di accordo di una fornitura, a meno che non si tratti di una fornitura tra un socio ed un'organizzazione produttori il cui statuto non preveda effetti analoghi alle disposizioni dell'accordo di fornitura.
7 Abuso di informazioni confidenziali L'acquirente non può acquisire, utilizzare o divulgare illecitamente segreti commerciali del fornitore (direttiva UE 2016/943).
8 Ritorsioni commerciali L'acquirente non può mettere in atto o minacciare ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore
9 Risarcimento costo esaminazione reclami L'acquirente non può richiedere risarcimenti legati al costo sostenuto per l'esaminazione dei reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti, a meno che non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.
tab. 1b Pratiche commerciali sleali, le pratiche commerciali vietate salvo specifiche pre-accordo
10 Restituzione della produzione invenduta L'acquirente non può restituire prodotti agricoli invenduti senza corrispondere alcun pagamento o senza corrispondere alcun pagamentoper lo smaltimento a meno che tale pratica non sia stata precedentemente concordata in modo chiaro ed univoco nell'accordo di fornitura o in accordi successivi.
11 Imposizione pagamenti per servizi non correlati alla vendita L'acquirente, a meno che non sia stato precedentemente accordato, non può richiedere al fornitore di farsi carico delle spese per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari e per la messa a disposizione sul mercato.
12 Attribuzione degli sconti L'acquirente non può richiedere al fornitore di farsi carico degli sconti sui prodotti agricoli venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che non sia stato preventivamente ed univocamente accordato da entrambe le parti.
13 Attribuzione costi pubblicitari L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti venduti.
14 Attribuzione costi del marketing L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi del marketing, effettuato dall'acquirente, dei prodotti venduti.
15 Pagamento del personale incaricato l'acquirente non può richiedere al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore meno che non sia stato preventivamente ed univocamente stabilito negli accordi.

L’elenco delle pratiche sleali

L’articolo 4 del decreto legislativo 198/2021 elenca le pratiche commerciali sleali vietate (tabella 1a e tabella 1b), che rappresentano una ripartizione sproporzionata del rischio a favore dell’acquirente, queste sono manifestamente sleali e quindi devono essere vietate.

Tutte le pratiche ritenute sleali siano vietate, fatta eccezione per le pratiche riportate nella tabella 1b, che possono essere concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente.

L’articolo 5 elenca altre pratiche commerciali sleali vietate che si collocano al di là del livello minimo garantito dall’Unione, e che, anche in questo caso, sono manifestamente sleali e quindi devono essere vietate (tab. 2).

tab. 2 Altre pratiche commerciali sleali
Pratica commerciale vietata Descrizione
Acquisto tramite gare e aste a doppio ribasso Non si può procedere all’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso.
Condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore Non possono essere imposte condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
L’omissione delle condizioni richieste nelle relazioni contrattuali È vietata l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste nelle Relazioni Contrattuali riportate dall’articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
L’imposizione di condizioni contrattuali gravose Non possono essere imposte, né in modo diretto né indiretto, condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.
Condizioni diverse per stesse prestazioni È considerata sleale e vietata l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
Subordinare le relazioni commerciali a contraenti non coinvolti con l’oggetto Non può essere subordinata la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.
II conseguimento di indebite prestazioni unilaterali È vietato il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.
L’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale Non è ammessa l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale che risulti sleale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
L’imposizione di servizi e prestazioni accessorie Non è possibile l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto.
L’applicazione di mora al creditore Non è considerata leale l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti.
Clausola che imponga al fornitore un termine minimo prima di poter emettere la fattura Non possono essere previste nel contratto clausole che obbligatoriamente impongano al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Ad esclusine del caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, in qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico È vietata l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte.
L’imposizione del fornitore all’acquirente a. di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
b. di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
c. dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento;
d. di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale.

Le buone pratiche commerciali

L’articolo 6 riporta alcune buone pratiche commerciali da esercitare nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari.

Vengono considerate tali: gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi quadro.

I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando rispettano i seguenti criteri: conformità dell’esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

Inoltre, viene considerata buona pratica commerciale nei contratti anche l’utilizzo di messaggi pubblicitari con la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».

Le vendite sottocosto

La vendita sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

In questi casi, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo risultante dalle fatture d’acquisto oppure, in mancanza di quest’ultimo, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’Ismea o dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.

Il ruolo centrale della Repressione Frodi (Icqrf)

L’autorità nazionale di contrasto, deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, è il dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi.

L’Icqrf, nell’esercizio delle sue attività, può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Pratiche sleali, la legge tutelerà gli agricoltori - Ultima modifica: 2022-01-04T10:47:42+01:00 da K4

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