Solo le dop possono mettere le “cartoline” in etichetta

Anche l’uso delle immagini dei luoghi può evocare fraudolentemente una denominazione d’origine. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Ue, chiamata in causa per un caso spagnolo, con una sentenza che farà giurisprudenza per casi analoghi e frequenti

Il caso più tipico e sotto gli occhi di tutti i consumatori è quello di mozzarelle, prosciutti e formaggi che pur non appartenendo alla categoria dei prodotti a denominazione protetta geografica come Dop e Igp, riportano in etichetta e/o nella pubblicità, segni ed immagini di luoghi e altro riconducibili all’area geografica di una Dop della stessa categoria.

I giudici comunitari in una sentenza emessa il 2 maggio 2019 hanno affermato in maniera netta  affermando che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.

Il caso spagnolo

La sentenza comunitaria è arrivata al termine di un procedimento nel quale il consorzio di tutela di un formaggio spagnolo aveva chiamato in causa una società casearia che utilizzava segni e immagini del luogo di produzione del formaggio Doc pur non producendo essa stessa tale formaggio ma piuttosto un prodotto diverso anche se della categoria formaggi.

In particolare la ditta casearia spagnola commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, nonché i termini «Quesos Rocinante» («Formaggi Ronzinante»). Tali immagini e il termine «Ronzinante» fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove «Ronzinante» è il nome del cavallo montato da Don Chisciotte. I formaggi in questione non sono compresi nella denominazione di origine protetta (DOP) «queso manchego», che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP.

La sentenza

Nella sua sentenza la Corte considera, preliminarmente, che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi. La Corte rileva, anzitutto, che il regolamento prevede una protezione delle denominazioni registrate contro «qualsiasi evocazione», e che l’utilizzo del termine «qualsiasi» rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un elemento figurativo. Il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione.

Il rinvio al giudice nazionale

I giudici comunitari erano stati chiamati in causa per un parere consultivo per cui con la loro sentenza affidano al giudice nazionale la valutazione di competenza sul rispetto del principio giurisprudenziale espresso nellla sentenza stessa.

Infatti, afferma la sentenza, il regolamento sulle Denominazioni d’origine non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un’area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest’ultima. Spetta pertanto al Tribunale nazionale esaminare se esiste una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi utilizzati dalla impresa casearia e la DOP «queso manchego», che rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, vale a dire la regione La Mancia.

l giudice nazionale dovrà assicurarsi che tali segni figurativi, in particolare quelli che rappresentano un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, un cavallo magro e paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP.

A tale riguardo, il Tribunale nazionale dovrà anche valutare se si debba considerare congiuntamente l’insieme degli elementi, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti in questione, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo.

I casi italiani

E’ frequente trovare semplici mozzarelle di latte vaccino o anche di latte di bufala che evocano sulla confezione immagini di paesaggi napoletani o di bufale che possono indurre facilmente il consumatore ad evocare la famosa Mozzarella di bufala campana Dop.

Semplici cipolle rosse o solo dorate sono presentate in retine con etichette che ricordano paesaggi calabresi che fanno subito tornare alla mente la più famosa Cipolla rossa di tropea Dop.

L’inventario di questi prodotti a rischio evocativo di una denominazione geografica potrebbe essere più lungo dell’elenco delle stesse Dop e Igp e i casi di evocazioni con immagini si potrebbe allungare a dismisura.

La sentenza della Corte di giustizia europea potrebbe ora mettere un freno ad un ulteriore proliferare di tali ingannevoli evocazioni attraverso un un maggiore lavoro di controllo dei Consorzi di tutela e dei loro agenti vigilatori.

Solo le dop possono mettere le “cartoline” in etichetta - Ultima modifica: 2019-05-02T22:46:15+02:00 da Lorenzo Tosi

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