Agevolazioni aziende in zone terremotate: domande dal 12 marzo

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Pubblicata la circolare dello Sviluppo economico. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

È stata pubblicata la circolare attuativa dei nuovi interventi (circolare 5 marzo 2018, n. 144220) previsti dalla legge di bilancio 2018 in favore di imprese e professionisti ubicati all’interno della Zona franca urbana (ZFU) istituita nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici (a partire dal 24 agosto 2016) e da lunedì 12 marzo sarà possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni.
Le istanze di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it

  • dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018 per quanto riguarda le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 745 della legge di bilancio 2018 (soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente).
  • dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018 per quanto attiene le domande di accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 746 della legge di bilancio 2018 (i contributi previdenziali ed assistenziali sono riconosciuti ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015).

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, con le modalità e nei  termini indicati con provvedimento dell’agenzia delle Entrate (art. 15, comma 1, del decreto 10 aprile 2013) pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate.

Si segnala che la compensazione va effettuata anche nell’ipotesi in cui i tributi per i quali è prevista l’esenzione siano stati già versati. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalità previste per ciascun tributo per il quale si fruisce dell’esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate in sede di dichiarazione dei redditi).

Agevolazioni aziende in zone terremotate: domande dal 12 marzo - Ultima modifica: 2018-03-09T10:15:26+01:00 da Redazione Terra e Vita

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