Assicurazioni, nel 2020 scocca l’ora dei fondi di mutualità

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Con i nuovi strumenti gli agricoltori possono tutelarsi anche da eventuali crisi di mercato. Le risorse pubbliche copriranno fino al 70% delle quote di adesione. Il ruolo centrale dei Condifesa

La campagna 2020 è l’anno del debutto di due nuovi strumenti agevolati per la gestione del rischio in agricoltura. Accanto alle polizze assicurative debutteranno anche i fondi di mutualità e i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale. Come per le assicurazioni, gli agricoltori che aderiranno alle coperture mutualistiche potranno godere di un contributo pubblico a parziale copertura della quota di adesione al fondo.

Questo articolo è la "storia di copertina" di Terra e Vita n. 4

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Terra e Vita n. 4/2020

Il fondo di mutualità e il fondo di stabilizzazione del reddito settoriale sono strumenti previsti dalle norme comunitarie, rispettivamente dal Regolamento Ue 1305/2013 e dal Reg. Ue 2393/2017, quindi entrambi finanziati con le risorse previste dal Programma di sviluppo rurale nazionale. I fondi sono strumenti non sostitutivi di quello assicurativo ma complementari, utili a coprire i rischi che oggi il mercato non copre.

Con l’attivazione di questi nuovi strumenti, in abbinamento a quelli assicurativi, gli agricoltori possono potenzialmente coprire tutti i rischi ai quali sono assoggettate le produzioni agricole e zootecniche, comprese le crisi di mercato.

Questo è l’anno zero per l’attivazione di questi prodotti nell’ambito degli strumenti agevolati, anche se per i fondi di mutualità in questi anni sono già state attivate delle esperienze, ad esempio nella provincia di Trento, in Veneto e in Friuli, seppure senza agevolazione pubblica.

Assicurazioni, gestione collettiva

I fondi di mutualità si caratterizzano perché la proprietà e la gestione sono degli stessi agricoltori che aderiscono, pertanto la gestione dei rischi è una collettiva. Mentre con una polizza assicurativa la cessione del rischio è verso una compagnia di assicurazione, nel caso dei fondi è ceduto al fondo e quindi condiviso tra i soci che hanno aderito allo stesso strumento.

La costituzione dei fondi attivati in questa campagna è stata promossa dagli agricoltori o da loro aggregazioni come i Condifesa, che ne sono il soggetto gestore. Questa tipologia di strumenti prima di essere operativi devono seguire un iter autorizzativo da parte del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e quindi avere un riconoscimento formale dall’autorità competente.

I tre strumenti (polizze assicurative, fondo di mutualizzazione e fondo di stabilizzazione del reddito settoriale), possono essere attivati anche contestualmente, ma è vietata sovra compensazione, ovvero una perdita non può essere risarcita da strumenti diversi.

Le coperture

I fondi di mutualizzazione, in base a quanto previsto dal Reg. Ue 1305/2013, possono coprire potenzialmente i danni arrecati alle produzioni vegetali da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie, mentre per gli allevamenti zootecnici sono coperti i danni da epizoozie (stessi rischi che si possono coprire con lo strumento assicurativo). Di fatto però sono i prestatori di garanzia (ovvero le compagnie di assicurazione), a decidere quali rischi coprire, e a oggi, nell’ambito delle polizze sono coperte quasi esclusivamente le sole avversità atmosferiche, non considerando alcune coperture sperimentali verso le fitopatie. Anche nel caso dei fondi di mutualizzazione è il soggetto gestore che decide le garanzie da mettere nella disponibilità dei soci, tenendo conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario sia dalle norme nazionali e in particolare dal Piano di gestione di rischi in agricoltura, pubblicato annualmente dal Mipaaf.

Le agevolazioni

In questo tipo di strumento, l’agevolazione consiste nella parziale copertura con fondi pubblici della quota di adesione al fondo versata dall’agricoltore fino al 70%; sono agevolabili anche le spese amministrative per la costituzione del fondo al massimo per un triennio e in maniera decrescente. La copertura mutualistica per essere agevolabile deve prevedere una soglia danno del 30% (tab. 1) per attivare la possibilità di compensazioni. L’agricoltore matura il diritto alla compensazione se la perdita di produzione è maggiore del 30% della produzione media annua calcolata come produzione media dell’ultimo triennio o quinquennio escludendo l’anno migliore e quello peggiore.

Per il singolo beneficiario la copertura mutualistica deve prevedere così come per le polizze assicurative, nel caso delle produzioni vegetali l’intero prodotto coltivato nel comune, nel caso degli allevamenti o produzioni zootecniche l’intero allevamento o prodotto derivante dai capi in produzione per ciascuna specie (tab. 2) allevata nel territorio comunale. Sempre alla stregua delle coperture assicurative, la copertura mutualistica deve essere sottoscritta entro dei termini prestabiliti secondo la tipologia di coltura.

Assicurazioni, i fondi settoriali

I fondi di stabilizzazione del reddito settoriale aziendale hanno lo scopo di tutelare il reddito aziendale derivante da un determinato settore produttivo. Per il 2020 i settori (tab. 3) che potenzialmente possono utilizzare questo strumento sono: frumento duro, olivicoltura, ortofrutta, latte bovino, latte ovicaprino, avicoltura. Questa tipologia di strumento può coprire i cali drastici di reddito di un determinato settore in seguito a crisi di mercato o altre condizioni negative. La garanzia si attiva quando viene accertato il superamento del trigger event, ovvero si determina una crisi di mercato tale da comportare una variazione negativa di reddito del settore maggiore al 15% del reddito medio del triennio precedente.

Il superamento del trigger event è decretato dall’Autorità di gestione del Psrn 2014-2020 che con il supporto tecnico di Ismea rileva la variazione negativa di reddito del settore, in base all’analisi dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi coerenti specifici per la produzione oggetto di copertura.

Quando scatta l’indennizzo

Una volta stabilito il superamento del trigger event e quindi attivata la garanzia, l’agricoltore può accedere all’indennizzo se la perdita di reddito settoriale aziendale è maggiore del 20% (soglia di danno) del reddito medio annuo generato complessivamente dal settore di riferimento determinato su base unitaria. La soglia si considera superata quando la differenza tra il reddito medio su base unitaria riferita all’anno solare oggetto di copertura e il reddito medio (sempre su base unitaria) dell’agricoltore, ottenuto come media del triennio precedente o del quinquennio precedente escludendo l’anno peggiore e migliore è maggiore del 20%.

In caso fossero attivati anche altri strumenti, eventuali indennizzi derivati da coperture assicurative o fondi di mutualità concorrono al calcolo dei ricavi aziendali.

Con questa tipologia di strumento, la compensazione non può essere maggiore del 70% della perdita di reddito subìta e accertata da parte dell’azienda aderente.

I tempi per aderire

La copertura mutualistica è riferita all’anno solare, l’adesione deve essere formalizzata entro il 31 marzo, salvo proroghe stabilite con apposito decreto da parte del Mipaaf, ed è prevista una contribuzione pubblica rispetto alla quota di adesione al fondo, fino al 70% del costo.

I nuovi strumenti saranno operativi una volta autorizzati dall’Autorità competente e i dettagli delle procedure di adesione saranno rese note con la pubblicazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, attualmente in fase di valutazione in Conferenza permanente Stato delle Regioni e Province autonome.

tab. 1 Caratteristiche degli strumenti agevolati per la gestione del rischio
Strumento Soglia Agevolazione % agevolazione max Termine adesione
Fondo di mutualità 30% Quota di adesione copertura mutualistica fino al 70% in base alla tipologia delle colture
Ist settoriale 20% 31/03/2020
Polizza assicurativa 20% Premio assicurativo in base alla tipologia delle colture

 

tab. 2 Termini di sottoscrizione della copertura mutualistica
Tipologia colture Termine sottoscrizione
a a ciclo autunno - primaverile 31 maggio
b a ciclo permanente
c a ciclo primaverile 30 giugno
d a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
e colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche 31 ottobre

 

tab. 3 Ist, settoriale agevolato
Settori Colture
Produzioni vegetali Frumento duro
Olivicoltura
Ortofrutta
Allevamento Avicoltura
Produzioni zootecniche Latte bovino
Latte ovicaprino

Assicurazioni, nel 2020 scocca l’ora dei fondi di mutualità - Ultima modifica: 2020-01-27T16:51:31+01:00 da K4

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