Nell’aranciata tornerà l’arancia: si passa dal 12 al 20%

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Ok dalla Unione europea all'innalzamento. Ma la legge sarà in vigore in Italia solo dal 6 marzo 2018

Si avvia a conclusione la lunga vicenda legislativa per aumentare la quantità di succo d’rancia che deve essere presente nelle bevande che fanno riferimento alla presenza del succo d’arancia, ma si dovrà aspettare il 2018 per avere tale norma completamente applicata

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale italiana del 24 maggio 2017, della Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si rende noto il perfezionamento positivo della procedura di notifica alla Commissione europea dell'articolo 17 della legge n. 161/2014 - si è infatti conclusa positivamente la valutazione da parte di Bruxelles del provvedimento nazionale che innalza dal 12% al 20%.

La modifica della previgente normativa era iniziata sin dal 2012 con un provvedimento legislativo che prevedeva l’aumento del contenuto del succo di arancia nelle bibite analcoliche, ma il provvedimento era rimasto bloccato per cui era intervenuta a ottobre 2014 la legge n.161 che regolamentava definitivamente la questione subentrando la sua applicazione alla definizione della procedura comunitaria di comunicazione del provvedimento e approvazione dello stesso da parte della Commissione.

La Commissione aveva, peraltro, avviato una procedura di infrazione subito dopo l’approvazione della L. 158/2012 che aveva introdotto per la prima volta la norma rilevando che le nuove regole contenute nel Dl. n. 158/2012 erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/Ue, considerato che la misura notificata era riferita esclusivamente alle bibite analcoliche con il nome di uno o più frutti e non quelle di fantasia a base di agrumi, e che, comunque, non era stata disposta la sospensione di tre mesi dell'efficacia delle norme. Si osservava inoltre che le restrizioni alla libera circolazione delle merci, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico, quali la tutela della salute e la vita delle persone; in tal caso occorre supportare le argomentazioni a favore dell'introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell'occasione, non erano state prodotte.

La norma approvata dalla L. n.161/2014 fa riferimento al succo naturale, senza più far riferimento alle altre alternative di succo "concentrato", "liofilizzato" o "sciroppato", con un'indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/Ue). Essa prevede anche che le bibite analcoliche e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc e non inferiore al 20% come inizialmente proposto, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle nuove disposizioni e cioè il 6 marzo 2018, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Nell’aranciata tornerà l’arancia: si passa dal 12 al 20% - Ultima modifica: 2017-05-27T10:22:18+02:00 da Dulcinea Bignami

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