CONTRATTI

Art. 62, tempi diversi per i vitivinicoli

I 60 giorni per il pagamento scattano dalla consegna dei prodotti, e non dalla fatturazione

Un chiarimento seppure informale è venuto dal Mipaaf relativamente all’applicazione dell’art. 62 per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

Era stato sollecitato da più parti sempre in maniera informale e in particolare dalla Lega delle Cooperative che ne ha dato poi diffusione nel suo sito. Il quesito nasce dal fatto che all’art. 5 comma 5 del D.M. applicativo si dice che “Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e successive modificazione e integrazioni”.

Tale legge regolamenta il pagamento delle accise e all’articolo 22 stabilisce che “… i corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”.

Da ciò è sorto il dubbio che per i prodotti vitivinicoli, che dovrebbero rientrare tra le fattispecie dell’articolo 22 della legge 28/19 citato, non valgono gli stessi termini di pagamento di cui si parla nel Decreto applicativo dell'art. 62, ovvero decorrenza per il calcolo degli interessi per mancato pagamento, dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura bensì la decorrenza dei 60 giorni andrebbe calcolata dal momento della consegna del prodotto.

Secondo gli esperti del Mipaaf è stata confermata l’interpretazione che, per quanto riguarda tutti i prodotti alcolici, la decorrenza dei 60 giorni per il pagamento va calcolata dal momento della consegna di tali prodotti, anziché dalla fatturazione come avviene per gli altri prodotti.

Il motivo di ciò risiede nell’esistenza della citata legge del febbraio 1999, che, pur trovando poca applicazione, stabiliva già tali tempistiche di pagamento. A loro volta, tali tempistiche erano dettate dal fatto che si tratta di prodotti soggetti ad accisa (seppure il vino sia ad accisa assolta), e dunque essendo l’erario uno dei possibili creditori era necessario stabilire una certezza nei tempi di pagamento. In tale quadro, non risultava percorribile l’ipotesi di ignorare tali disposizioni, né tantomeno di modificare una legge per il mezzo di un Decreto ministeriale applicativo della norma legislativa contenuta nell'art. 62.

Il chiarimento informale contribuirà solo a risolvere in anticipo gli eventuali contenziosi che potrebbero insorgere dall'applicazione del termine di pagamento di 60 giorni dai quali decorrono i termini per il calcolo degli interessi.

Diversamente per la stessa fattispecie, cessione di prodotti vitivinicoli, vi sarebbero stati due termini di partenza per il calcolo degli interessi di mora con conseguenti difficoltà per gli operatori per poter rispettare entrambi i termini. Il chiarimento quindi previene ogni possibile contestazione in fase di controllo, ma conferma le difficoltà operative degli operatori che oltre ad aggravare i termini di pagamento per i prodotti vitivinicoli costringe gli operatori stessi a gestire termini diversi per i vari prodotti agricoli acquistati per la gestione del vigneto e della cantina.

Art. 62, tempi diversi per i vitivinicoli - Ultima modifica: 2012-11-12T10:41:28+01:00 da Redazione Terra e Vita

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