Controlli a distanza sui lavoratori senza autorizzazione

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Per l'uso degli strumenti indispensabili all’attività lavorativa (smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita ecc.). Lo prevede il Jobs act

Il Dlgs. n. 151/2015, che ha per scopo specifico l’introduzione di norme di “semplificazione” del rapporto di lavoro (Jobs act) ha disciplinato, modificando lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70), le regole sui controlli a distanza dei lavoratori.

In particolare il legislatore pare avere tenuto in considerazione l’evoluzione tecnologica, cercando di relazionare in modo corretto le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

In sintesi da un lato la norma ribadisce il principio secondo cui gli strumenti di controllo possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (o autorizzazione amministrativa); dall’altro, invece, ed è la vera novità, sono esonerati dalla procedura autorizzativa i casi di utilizzo degli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa (smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita ecc.).

La nuova norma esonera dalla necessità dell’autorizzazione (sindacale o amministrativa) l’installazione degli strumenti che il dipendente utilizza per eseguire la prestazione lavorativa, parimenti non occorre l’autorizzazione per gli strumenti e gli apparati necessari per registrare gli accessi e le presenza. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di alcuna autorizzazione.

Ulteriore novità è prevista con l’introduzione della possibilità di utilizzare “a tutti i fini connessi a rapporti di lavoro” le informazioni raccolte attraverso i dispositivi di controllo a distanza; tali informazioni potranno essere, quindi, utilizzate, a fronte di adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti loro affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy).

In sostanza, le predette informazioni sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, anche per i fini disciplinari.

Ecco il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al 1° comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi del 1° e del 2° comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. n. 196/2003”.

Controlli a distanza sui lavoratori senza autorizzazione - Ultima modifica: 2015-10-23T09:08:54+02:00 da Sandra Osti

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