Dimissioni e risoluzioni consensuali solo via web

Dimissioni
female workers are careful picking tea in the tea garden
Sul sito del ministero del Lavoro. Nuove regole e pesanti sanzioni in vigore dal 12 marzo

Il Dlgs. 151/2015, ha stabilito, in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali, nuove regole e ciò in sostituzione (e peggioramento delle già gravose regole previste dalla legge Fornero – L. 92/2012, valide sino al 12 marzo 2016), ciò per contrastare, secondo il Governo, il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Con tale disposizione, il Jobs act ha dato attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, lett. g), della L. n. 183/14, in cui si disponeva la “previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore”.

In precedenza la legge Fornero condizionava (e sospendeva) l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale “alla convalida” delle dimissioni o della risoluzione consensuale che doveva essere effettuata presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l’impiego o eventualmente presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali; in alternativa la convalida avveniva d’ordinario tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione aggiunta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Con la regola nuova si stabilisce che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni, ovvero a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, potranno esprimere validamente la loro volontà unicamente ed esclusivamente con modalità telematiche e ciò utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito internet del ministero del Lavoro. Le dimissioni (o le consensuali) dovranno successivamente essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Secondo il Jobs act la trasmissione della predetta modulistica potrà anche avvenire utilizzando i servizi di intermediari autorizzati quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

 

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 10/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Dimissioni e risoluzioni consensuali solo via web - Ultima modifica: 2016-03-08T17:00:59+01:00 da Sandra Osti

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