La birra agricola può fruire di un’accisa agevolata

birra agricola
A partire dal 1° luglio 2019 è stata introdotta un’ulteriore riduzione per i microbirrifici (ossia entro i 10mila ettolitri di produzione)

Le attività agricole svolte dalle imprese agricole individuali, società semplici ed enti non commerciali sono soggette a uno speciale regime di tassazione, disciplinato dall’articolo 32 del Testo unico delle Imposte sui redditi, che prevede la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali e non, invece, in base alla differenza tra costi e ricavi.

Possono beneficiare di questa tassazione:

  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • le attività connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con apposito decreto ministeriale. Le attività connesse sono attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.

Una attività si considera connessa ai fini fiscali solo se rispetta tre specifici requisiti:

  • anzitutto deve essere svolta dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale;
  • in secondo luogo è necessario che sia rispettata la prevalenza, cioè i prodotti utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola connessa devono provenire prevalentemente dallo svolgimento dell’attività agricola principale;
  • infine, è necessario che l’attività sia svolta con riferimento a beni inclusi in un apposito decreto ministeriale.

L’inclusione della birra agricola

Non tutti i prodotti trasformati possono essere dichiarati con il reddito agrario in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell’estimo catastale.

Per questo motivo il legislatore ha previsto un apposito decreto in cui elenca i prodotti che possono costituire oggetto di attività agricola connessa.

Con il dm 5 agosto 2010, viene inclusa tra le attività connesse la produzione di malto (codice Ateco 11.06.0) e la produzione di birra (codice Ateco 11.05.0) e tali attività continuano a essere presenti anche nel decreto attualmente vigente (dm 13 febbraio 2015).

La prevalenza

Affinché, dunque, la produzione di birra possa considerarsi agricola e fruire della tassazione in base al reddito agrario è necessario che siano verificati anche gli altri due requisiti previsti dalla norma e che, in particolare, almeno il 51% delle materie prime necessarie alla produzione provenga dall’azienda agricola.

Per produrre la birra sono necessari anzitutto due ingredienti: l’acqua e il malto. A questi si aggiunge il lievito, indispensabile per la fermentazione e il luppolo che gli conferisce il sapore caratteristico. Il malto si ricava principalmente dall’orzo, ma anche da altri tipi di cereali come il frumento o il mais.

Ai fini della verifica della prevalenza, nel caso in cui i prodotti appartengano allo stesso comparto merceologico, occorre confrontare le quantità di prodotti propri con quelli acquistati da terzi.

Ad esempio se utilizzo una quantità pari a 100 di orzo che in parte produco e in parte compro da terzi, la quota prodotta da me deve essere pari almeno a 51.

Se, invece, i prodotti non sono omogenei, il confronto va fatto tra i valori, indipendentemente dalle quantità. Quindi, ad esempio, se produco orzo e acquisto luppolo, devo confrontare il valore dell’orzo da me prodotto e il valore del luppolo acquistato e il primo deve essere prevalente.

Tale ultima ipotesi è frequente. Mentre infatti, l’orzo viene normalmente prodotto dalle aziende agricole, il luppolo viene spesso acquistato da terzi. Negli ultimi anni le produzioni di luppolo in Italia sono incrementate ma la maggior parte proviene ancora dall’estero, principalmente dal centro Europa.

Resta inteso che, qualora per la produzione della birra vengano usate esclusivamente materia prime proprie, non si dovrà fare alcuna verifica della prevalenza.

Si ricorda che le lavorazioni possono essere anche esternalizzate senza perdere il requisito della prevalenza. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’azienda agricola decide di affidare a terzi l’orzo di produzione propria per sottoporlo a maltazione.

Nel caso di mancato rispetto della prevalenza, per i prodotti che sono inclusi nel decreto delle attività connesse, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per imprenditori individuali e società semplici, rientra nel reddito agrario quello proveniente dalla trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantità prodotte dall’impresa agricola mentre l’eccedenza viene tassata “a bilancio”, vale a dire in base alla differenza tra costi e ricavi.

produzione di birra agricola


Le accise previste nella produzione di “birra agricola”

La produzione di birra agricola è soggetta anche al pagamento delle accise.

L’accisa è una imposta dovuta sulla fabbricazione di alcuni prodotti di largo consumo; tra le più comuni vi sono quelle applicate all’alcol e a tutti i prodotti da esso ottenuti, compresa la birra.

La Legge di bilancio per l’anno 2019 ha però previsto due novità in materia, accolte con soddisfazione dagli operatori del settore.

La prima è la rideterminazione, a decorre dal 1° gennaio 2019, della misura dell’accisa dovuta che si riduce da 3,02 € per ettolitro e per grado-Plato a 2,99 €.

La seconda novità è l’introduzione di una tassazione agevolata in favore della birra prodotta dai “piccoli birrifici indipendenti”, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10mila hl.

La definizione di “piccolo birrificio indipendente” è contenuta nella legge 1354 del 1962.

Si definisce tale un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di un qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200mila hl, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto terzi.

La tassazione agevolata consiste nella riduzione della accisa del 40% dell’aliquota ordinaria.

Per l’attuazione di questa misura agevolativa è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il decreto è stato emanato lo scorso 4 giugno 2019.

L’aliquota di accisa agevolata trova applicazione a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e, dunque, dal 1° luglio 2019. Fino a tale data l’aliquota di accisa da applicare alla birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti aventi una produzione annua non superiore a 10mila hl permane quella ordinaria.

La birra agricola può fruire di un’accisa agevolata - Ultima modifica: 2019-08-07T16:50:00+02:00 da K4

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