Iva, la data di arrivo della fattura detta i tempi della detrazione

Nuove scadenze per annotare le fatture di acquisto e detrarre l’imposta.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio scorso l’agenzia delle Entrate ha finalmente illustrato alcune delle novità sull’Iva apportate dalla “manovrina” 2017 (decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017). Due sono gli aspetti modificati dal provvedimento:

a) il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e va esercitato al massimo nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto (art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge Iva, Dpr 633/1972). Secondo la normativa previgente, il diritto alla detrazione si poteva esercitare entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto alla detrazione;

b) l’annotazione, nell’apposito registro, delle fatture relative agli acquisti di beni e di servizi e delle bollette doganali relative alle importazioni di beni, deve essere effettuata “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (art. 25, comma 1, ultimo periodo, del Dpr 633/1972).

Termini da coordinare

Appare evidente, anche all’agenzia delle Entrate, che le due cose non coincidono. Infatti un paragrafo della circolare è dedicato al coordinamento tra il termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta e quello di registrazione delle fatture di acquisto: il primo termine è più lungo del secondo, rischiando così di non poter portare in detrazione l’Iva di fatture di acquisto correttamente registrate nei termini previsti.

L’Agenzia, prendendo spunto dalle indicazioni della Corte di Giustizia europea, ha risolto il problema stabilendo che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: a) il presupposto sostanziale per cui l’operazione è stata effettuata, ai sensi dell’art. 6 del Dpr. 633/72; b) il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

“La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente…È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”.

Ipotesi operative

La circolare esamina le varie ipotesi operative, che di seguito riproponiamo.

1. Ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nel 2018 (e relativa, ad es. ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità non oltre il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018); se la registrazione di questa fattura avverrà nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.

2. Un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017.

3. Un contribuente che effettua le liquidazioni dell’imposta mensilmente, ha acquistato dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese. L’imposta a credito confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre i beni sono stati consegnati e la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario. Il medesimo soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31/12/2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione dichiarazione Iva relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017.

4. Chi ha acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 e riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017). Il medesimo soggetto in relazione allo stesso acquisto potrà detrarre l’imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato nel corso del 2018, l’imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese; qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa Iva a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Clausola di salvaguardia

Vale infine la pena di evidenziare che l’Agenzia, secondo le norme che tutelano i contribuenti, ha stabilito una “salvaguardia” con particolare riferimento ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa a dicembre 2017: gli effetti sono fatti salvi e non saranno applicate sanzioni.

 

Iva, la data di arrivo della fattura detta i tempi della detrazione - Ultima modifica: 2018-03-26T10:21:43+02:00 da K4

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