Salta l’esenzione Imu se si perde la qualifica previdenziale

toscana
Per tutti i terreni, esclusi quelli in zone collinari o montane, o nelle isole minori o in caso di proprietà collettiva. I requisiti necessari per l’iscrizione all’Inps di Cd e Iap

Torniamo sull’argomento dell’applicazione dell’Imu sui terreni agricoli, per affrontare la questione da un punto di vista diverso dal solito.

Abbiamo più volte ribadito che attualmente, i terreni agricoli, anche incolti, a prescindere dall’ubicazione territoriale, sono esenti dall’Imu se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Cosa accade, ai fini Imu, se viene meno l’iscrizione di tali soggetti negli elenchi previdenziali dell’Inps?

Nulla, se i terreni agricoli ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77, secondo i criteri individuati dalla Circolare delle Finanze n. 9/93: si mantiene l’esenzione. Con la cancellazione dagli elenchi Inps, non si perde l’esenzione dall’Imu per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001, e per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Fuori dai casi sopra indicati, invece, la cancellazione dagli elenchi Inps comporta che i terreni agricoli posseduti e condotti diventano soggetti all’Imu.

La perdita dell’esenzione dall’Imu può riguardare (si veda il n. 25/2016 di TV) anche i terreni posseduti da uno o più componenti il nucleo familiare dell’azienda diretto-coltivatrice, qualora tali soggetti perdano l’iscrizione all’Inps.

Si comprende quindi bene l’importanza, anche ai fini dell’Imu, dei requisiti che la legge impone per l’iscrizione negli elenchi previdenziali dell’Inps dei Cd e degli Iap. In presenza dei requisiti, l’iscrizione negli elenchi non rappresenta una facoltà, ma un obbligo. Così come, al venir meno dei requisiti, è obbligatoria la cancellazione dagli elenchi.

A parte il potere di accertamento d’ufficio in capo all’Inps, la legge (Dpr. n. 476/2001, art. 3) impone al titolare dell’azienda (sia esso Cd che Iap) di presentare all’Inps apposita domanda entro 90 giorni dal sorgere dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi, ed entro 90 giorni dal venir meno dei requisiti medesimi.

 

Le caratteristiche indispensabili

Di seguito proponiamo ai lettori una sintesi dei requisiti previdenziali di Cd e Iap, ricordando che le variazioni soggettive che influiscono sull’applicazione dell’Imu (come l’acquisizione o la perdita dell’iscrizione negli elenchi previdenziali) devono essere comunicate nella dichiarazione delle variazioni Imu da presentare nell’anno successivo.

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 29-30/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Salta l’esenzione Imu se si perde la qualifica previdenziale - Ultima modifica: 2016-07-20T10:39:27+02:00 da Sandra Osti

1 commento

  1. Ma se la cancellazione avviene in corso d’anno, bisogna calcolare l’imposta dal giorno della cancellazione o l’esenzione vale ancora fino alla fine dell’anno?

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