Tari, rimborsabili gli errori solo dall’anno 2014

Riguardanti la parte variabile della tassa sui rifiuti sulle utenze domestiche e sugli eventuali rimborsi spettanti ai contribuenti nel caso in cui il proprio comune abbia commesso errori nella determinazione del dovuto. Ci sono cinque anni di tempo per la domanda.

Il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della Tari (Tassa sui rifiuti) sulle utenze domestiche e sugli eventuali rimborsi spettanti ai contribuenti nel caso in cui il proprio comune abbia commesso errori nella determinazione del dovuto. Ed errori è certo che ne siano stati commessi in un gran numero di comuni, dai più piccoli ai più popolosi e importanti, come ha messo in evidenza la risposta ad un’interrogazione parlamentare sin dallo scorso novembre.

L’errore commesso da vari comuni non riguarda l’intera tassa, ma solo la sua parte variabile, applicata due volte (sia all’abitazione, sia alle pertinenze) determinando così, secondo quanto scrive lo stesso ministero, «una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale».

Opportunamente, la circolare delle Finanze riepiloga le regole che devono essere seguite dai comuni per la determinazione delle tariffe della Tari, dettate dal Dpr. n. 185/99, che deve essere composta da due parti o quote, l’una fissa e l’altra variabile.

Le quote Fissa e Variabile

Preliminarmente, va chiarita la nozione di “utenza domestica” ai fini della Tari, «… che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze».

La quota Fissa della Tassa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti, è rapportata alla superficie ed alla composizione del nucleo familiare.

Più precisamente, come ricorda il Ministero “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”. Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa».

La quota Variabile, invece, è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.

Poiché tale misurazione per singola utenza è possibile solo nei casi di applicazione della tariffa puntuale, il citato Dpr. n. 158/99, stabilisce “che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1” al Dpr medesimo.

In base a tale procedura “la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa”.

“Ciò chiarito – prosegue la circolare -, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari”.

I due esempi ministeriali

Accade di rado, ma questa volta la circolare presenta un esempio concreto di calcolo, che mette a confronto due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione: “Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato”.

Così commenta il Ministero: “Come appare evidente dall’esempio (es. 1), se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della Tari risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza. Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte. Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente” (vedi tabelle) ottenendo lo stesso risultato del calcolo riferito al primo nucleo familiare (es. 2).

Istanza di rimborso

Il rimborso di errori che siano riscontrati sulla quota variabile potrà essere richiesto dai contribuenti solo per le annualità a partire dal 2014 (prima non c’era la Tari, ma la Tarsu calcolata con criteri ben diversi) tramite la presentazione di un’istanza entro 5 anni dal versamento, che contenga tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari. Il comune ha 180 giorni di tempo per provvedere al rimborso, anche se trascorsi inutilmente 90 giorni è possibile presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

 

 

es. 1 Primo nucleo familiare
Mq abitazione Parte Fissa Parte Variabile Tari totale
100 mq 100 x € 1,10 = € 110 € 163,27 110 + 163,27 = € 273,27
Secondo nucleo familiare (calcolo errato)
ABITAZIONE
Mq Parte Fissa Parte Variabile Totale A
80 mq 80 x € 1,10 = € 88 € 163,27 88 + 163,27 = € 251,27
CANTINA PERTINENZIALE
Mq Parte Fissa Parte Variabile Totale B
20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22 + 163,27 = € 185,27
TARI TOTALE: 251,27 + 185,27 = € 436,54
es. 2 Secondo nucleo familiare (calcolo corretto)
ABITAZIONE E CANTINA PERTINENZIALE
Mq Parte Fissa Parte Variabile Totale B
80 + 20 = 100 mq 100 x € 1,10 = € 110 € 163,27 110 + 163,27 = € 273,27
Tari, rimborsabili gli errori solo dall’anno 2014 - Ultima modifica: 2018-01-25T09:55:42+01:00 da K4

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