Indennità anti-Covid, riesame delle domande respinte

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Entro il 7 novembre possono essere ripresentate le domande rigettate, come indicato nel Messaggio Inps n. 3530/2021

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020 è stata prevista l’elargizione di una indennità una tantum pari a 800 euro elargita dall’Inps, così come stabilito dall’articolo 69 comma 1 del dl.73 del 25 maggio 2021 convertito, con modificazioni, nella l. 106 del 23 luglio 2021.

L’istituto previdenziale per controllare le domande pervenute ha creato una procedura che verifichi automaticamente l’esattezza delle domande, controllandone i requisiti e l’eventuale incompatibilità ed incumulabilità previste dalla norma. Coloro che hanno già beneficiato della indennità una tantum non hanno dovuto presentare una nuova domanda per beneficiare della indennità prevista dal Decreto Sostegni bis, (dl. 73/2021), in quanto l’indennità spettante è stata loro erogata direttamente dall’Inps. Questo è quanto chiarito dall’Inps con il messaggio n.3530 del 18 ottobre 2021.

I requisti

I lavoratori agricoli per poter ottenere l’indennità una tantum non devono risultare essere titolari di un contratto a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente per il quale non deve essere prevista la indennità di disponibilità.

Altro requisito fondamentale è quello di non risultare pensionati e aver svolto almeno 50 giornate lavorative in un’azienda del comparto agricolo. Inoltre i lavoratori agricoli non devono risultare essere beneficiari del Reddito di Emergenza e con la riscossione del Reddito di Cittadinanza alla data del 26 maggio 2021.

Richiesta del riesame

Per verificare se la domanda è stata approvata o rigettata e leggerne le motivazioni occorrerà andare sul sito dell’Inps servendosi del servizio chiamato “Indennità Covid-19” alla voce “Esiti”. Tale procedura potrà essere attuata autonomamente dal singolo lavoratore interessato utilizzando le proprie credenziali, oppure rivolgendosi a un Patronato.

Nel caso in cui la domanda risulti essere respinta per cui c’è necessità di ripresentarla, l’interessato potrà farlo entro il 7 novembre 2021, ovvero 20 giorni dal 18 ottobre data di pubblicazione del Messaggio Inps n. 3530/2021.

Reperimento dei dati

Qualora al lavoratore agricolo dovesse essere respinta la domanda di indennità una tantum per mancanza del requisito delle 50 giornate di lavoro effettivamente svolte nell’anno 2020 per una azienda del comparto agricolo, non occorrerà presentare documentazione aggiuntiva per la domanda di riesame.

Tutto ciò perché i dati relativi alle giornate lavorate nel comparto agricolo nel 2020, sarà possibile reperirli nei Dmag trimestrali elaborati dalla gestione agricola con riferimento ai flussi Uniemens (Posagri) pervenuti all’istituto previdenziale nel periodo di riferimento del primo e secondo trimestre 2021 e validati dalla struttura competente territorialmente. Questo metodo dovrà essere utilizzato in quanto sono cessate le attività di compilazione e pubblicazione degli elenchi di variazione riferite ai lavoratori agricoli, da cui sarebbe stato possibile reperire i dati utili al controllo delle effettive giornate lavorate.

Limite complessivo di spesa

Infine è stato precisato dall’istituto previdenziale che i riesami accolti relativi al respingimento delle domande relative all’indennità una tantum prevista per i lavoratori agricoli potranno essere pagate nei limiti dell’autorizzazione di spesa di 448 milioni di euro stanziati per l’anno 2021

Indennità anti-Covid, riesame delle domande respinte - Ultima modifica: 2021-11-02T17:18:30+01:00 da Alessandro Maresca

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