Compatibilità Naspi, Aspi e Mini Aspi con attività agricola

Naspi
L’Inps con la circolare n. 174 del 23 novembre scorso ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla compatibilità del reddito da lavoro, sia esso dipendente o autonomo.

L’Inps con la circolare n.174 del 23 novembre scorso ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla compatibilità del reddito da lavoro, sia esso dipendente o autonomo, con la Naspi. L’istituto previdenziale ha analizzato i casi in cui è possibile applicare quanto previsto dagli art. 9 commi 2 e 3 e l’art. 10 comma 1 del Dlgs. n.22/2015, che prevedono il diritto a conservare il diritto a ricevere la prestazione della Naspi e ai residui di Aspi e mini Aspi in maniera ridotta dell’80% del reddito previsto derivante dalla prestazione di lavoro.

Sono ritenuti compatibili con la Naspi e i residui di Aspi e mini Aspi, quando la persona interessata riceve compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, in quanto tali redditi non sono riconducibili ad attività lavorativa.

Altro caso di compatibilità, di notevole interesse per le aziende agricole, è quello relativo ai compensi di prestazioni occasionali, previste dall’art. 54 bis della L.96/2017, purchè i compensi non superino € 5.000 nell’anno civile con riferimento alla totalità degli utilizzatori. In tal caso però l’Inps provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa a questa tipologia di prestazioni, gli accrediti contributivi che derivano dalle prestazioni occasionali.

Altro caso di compatibilità totale è quello derivante da redditi di capitale, non riconducibile ad attività lavorativa subordinata o autonoma (ad es. redditi derivanti dalla condizione di socio di persone, socio di società di capitali).

I casi di compatibilità parziale o incompatibilità derivano dallo svolgimento di attività lavorativa riconducibile ad attività di lavoro subordinato o autonomo.

In entrambi i casi occorre avvisare l’Inps, entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa a cui i compensi si riferiscono o da quando invece è stata presentata la domanda di Naspi. Se trattasi di redditi derivanti da lavoro subordinato, il limite da non superare per la compatibilità parziale è di €8.000; mentre nel caso di lavoro subordinato la compatibilità parziale si avrà non superando €4.800 di reddito. Superati tali limiti sorge l’incompatibilità tra redditi di lavoro dipendente e autonomo e i redditi derivanti da Naspi e ai residui di Aspi e mini Aspi. In tale casistica rientrano ad es. i titolari di borse di studio, assegni di ricerca, professionisti iscritti in albi professionali, amministratore, consigliere e sindaco di società, soci di Snc e Sas.

Per quanto attiene coloro che risultano iscritti ad albi professionali o titolari di p. Iva la struttura territoriale dell’Inps verifica se l’attività è effettivamente svolta contattando l’interessato.

Solo nel caso in cui l’attività non risulta svolta si potrà continuare ad avere diritto all’indennità di disoccupazione. Invece se dal controllo emerge che l’attività viene svolta e l’interessato non ha comunicato all’Inps l’avvio di tale attività indicandone il reddito presunto, il soggetto interessato perderà il diritto a ricevere la prestazione di Naspi.

È possibile richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo ancora spettante come Naspi, se l’interessato decide di intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma o sotto forma di impresa individuale, o decide di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di lavoro del socio.

Non è possibile anticipare l’intero importo in un’unica soluzione se la posizione del socio di capitale non è riconducibile ad un’attività di lavoro autonomo o subordinato, in quanto l’interessato si limita a conferire soltanto il capitale.

Per ottenere la liquidazione dell’intero importo l’interessato presenta all’Inps la domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o dalla data di presentazione di Naspi se l’attività era preesistente, o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Compatibilità Naspi, Aspi e Mini Aspi con attività agricola - Ultima modifica: 2017-12-22T10:42:08+01:00 da Dulcinea Bignami

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