L’assegno di disoccupazione è al massimo per sei mesi

disoccupazione
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Le indicazioni dell’Inps in una recentissima circolare

L’Inps con la circolare n. 47 del 3 marzo scorso ha fornito indicazioni relativamente all’assegno di disoccupazione (ASDI) che ha la funzione di fornire sostegno al reddito ai soggetti che hanno usufruito interamente della NASpI fino al 31 dicembre 2015, i quali risultano privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. Inoltre è necessario che essi siano in possesso di almeno uno di questi requisiti: una età di almeno 55 anni; non aver maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia e un minore nel proprio nucleo familiare. Per richiedere l’ASDI occorrerà che l’interessato invii la domanda telematicamente attraverso il sito dell’Inps, autocertificando il possesso di tutti i requisiti previsti. Inoltre dovrà impegnarsi a comunicare all’Inps, attraverso il modello telematizzato ASDI-com, tutti gli eventi che possono causare variazioni dell’importo dell’assegno o la sua decadenza. Il modello compilato può anche non essere inviato subito, ma in un momento successivo utilizzando la funzionalità che permette di salvare i dati inseriti nella procedura on line. Fino a quando il modello non sarà inviato potrà essere modificato, successivamente la domanda non potrà essere corretta. Essendo incompatibile l’ASDI con la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, la persona che presenta la domanda dovrà necessariamente optare per l’erogazione dell’ASDI. La prestazione ASDI è esente dall’Irpef.

I requisti tecnici necessari

Per poter ottenere l’ASDI occorre trovarsi in una delle seguenti condizioni:

-   essere in stato di disoccupazione;

-   possedere un’attestazione Isee valida il cui valore risulti pari o inferiore ad € 5.000;

-   aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego, con cui si conferma il proprio status di disoccupato;

-   non aver superato i 6 mesi di fruizione dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque non più di 24 mesi nei cinque anni precedenti il medesimo termine.

 

Decorrenza, durata e misura

L’ASDI deve essere erogata con cadenza mensile per un periodo massimo di sei mesi, a partire dal primo giorno seguente a quello del termine del periodo in cui è stata totalmente usufruita la NASpI.....

 

 

 

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L’assegno di disoccupazione è al massimo per sei mesi - Ultima modifica: 2016-03-19T09:56:37+01:00 da Sandra Osti

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