Servizio civile universale in agricoltura

servizio civile universale agricolo
Un’opportunità di impiego per i giovani operatori volontari. In particolare in zone montane e per chi si occupa di agricoltura sociale e biodiversità

Il Dlgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (G.U. n. 78/2017) istituisce e disciplina il “nuovo” servizio civile definito come “Universale”.

Con tale norma, in adempimento alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106 (art. 1) viene istituto il servizio civile universale finalizzato, secondo i princìpi della Costituzione (artt. 52, I c., ed 11), alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori (artt. 2 e 4 Cost.) fondativi della Repubblica.

I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale sono:

a) assistenza;

b) protezione civile;

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

d) patrimonio storico, artistico e culturale;

e) educazione e promozione culturale e dello sport;

f) agricoltura in zona montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Tra i settori prescelti e ammessi, e cioè tra gli ambiti di intervento in cui si realizza il servizio degli operatori volontari del servizio civile universale, vi è l’agricoltura, avuto particolare riguardo alle zone di montagna, le aziende impegnate nell’agricoltura sociale (vedi al riguardo la L. n. 141/2015) e nella biodiversità.

Ricordiamo che possono svolgere il servizio civile su base esclusivamente volontaria i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anni di età.

L’ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.

Non possono svolgere il servizio civile i soggetti che abbiano subito la condanna, in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

 

La selezione dei candidati

La selezione dei candidati al servizio avviene mediante un bando pubblico, edito dai soggetti/enti iscritti ad un apposito albo (art. 11) ed accreditati. Dal punto di vista del rapporto la legge istitutiva precisa che il rapporto di servizio civile si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rapporto di servizio civile non è ammissibile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il contratto dovrà prevedere la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente, il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali l’operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni. Gli emolumenti corrisposti, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Il servizio civile universale ha durata non inferiore ad 8 mesi e non superiore a 12. Durante tale periodo gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

 

Trattamento economico

L’art. 17 della legge prevede le norme di trattamento economico dei volontari. Ai giovani è corrisposto un assegno mensile, che può essere adeguato con periodicità biennale, per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all’estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell’anno di riferimento. Oggi l’assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all’estero (pari a circa € 500 mensili).

Previste norme per la tracciabilità, per la sicurezza e previdenziali e/o assistenziali (assistenza sanitaria, maternità, infortuni ecc.).

Il servizio civile può avere successivamente riflessi in materia formativa (crediti) nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo (art. 18), nei concorsi pubblici, nelle graduatorie.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, per favorire il collocamento nel mercato del lavoro di chi ha svolto il servizio civile universale.

 

Età, compenso e durata
18-28 anni I giovani
€ 500 Assegno mensile
8-12 mesi La durata

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 26/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Servizio civile universale in agricoltura - Ultima modifica: 2017-09-02T09:54:03+02:00 da Barbara Gamberini

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