Una task force contro il lavoro fittizio

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Le istruzioni per il personale ispettivo in una circolare dell’Inps

L’Inps ha diramato al proprio personale ispettivo le indicazioni operative per la redazione dei verbali in materia di accertamento dei rapporti di lavoro fittizi in agricoltura (messaggio n. 7068 del 20 novembre). Vediamo in sintesi i più rilevanti elementi operativi.

 

Verbale di primo accesso in azienda

La circolare precisa che una volta concluse le attività di verifica nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve obbligatoriamente formare il verbale di primo accesso da consegnare materialmente al datore di lavoro o a soggetti all’uopo delegati e legittimati o, in loro assenza, ai soggetti individuati a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), compreso il professionista all’uopo delegato. Qualora agli ispettori non sia stato possibile accedere in azienda l’Inps dispone che i verbalizzanti, contrariamente alla prassi esistente, invece che utilizzare impropriamente il verbale di primo accesso (come mero strumento di richiesta di documenti) rilevino nel verbale conclusivo i motivi del mancato accesso.

L’ispettore, nel verbale di primo accesso, deve dare atto di avere informato il datore di lavoro sia delle possibilità di farsi assistere da un professionista, abilitato ai sensi della L. n. 12/79 (consulente del lavoro, avvocato, funzionario dell’associazione di categoria ecc.), che di rilasciare dichiarazioni, dando conto, nel verbale, dell’eventuale mancato esercizio delle predette facoltà da parte del titolare dell’azienda oggetto di verifica.

Ulteriori elementi necessari del verbale sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione. Nel verbale, il personale ispettivo dovrà formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Tra gli elementi da riportare nel verbale di primo accesso:

-   Elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle attività svolte;

-   Acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda;

-   Indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso;

-   Descrizione delle attività compiute durante l’accesso;

-   Acquisizione di elementi inerenti l’azienda: colture, macchinari presenti, edifici, ecc.;

-   Richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione utile per l’accesso;

-   Sottoscrizione degli ispettori che partecipano all’accesso in azienda.

 

Verbale unico di accertamento

Con tale verbale si conclude l’accertamento ispettivo, procedendosi cioè alla constatazione e alla notificazione di tutti gli addebiti e illeciti amministrativi riscontrati dal funzionario di vigilanza Inps, nel corso dell’accesso.

In tale provvedimento, che in ogni caso deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso ovvero i motivi del mancato accesso, devono essere riportati gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione specifica delle fonti di prova degli illeciti rilevati.

La circolare Inps precisa che deve essere evitata la prassi di ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo “dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che ...” senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

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Una task force contro il lavoro fittizio - Ultima modifica: 2015-12-03T14:50:36+01:00 da Sandra Osti

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