Il Consiglio di Stato smentisce Agea anche sul certificato antimafia

Per l’agenzia il parente di un mafioso è un mafioso. Per tar e consiglio di stato non è assolutamente così. I procedimenti interdittivi vanno rivisti

Il Consiglio di Stato, con il provvedimento pubblicato l’11 ottobre, ha confermato quanto aveva già sostenuto il Tar di Catanzaro che aveva accolto il ricorso presentato dal consigliere di amministrazione di un consorzio beneficiario di aiuti comunitari, contro le decisioni della competente Prefettura e dell’Agea.

Il caso di Catanzaro

Il Consiglio di Stato ha, infatti, pienamente concordato con quanto affermato dai giudici amministrativi di Catanzaro sul fatto che non possono applicarsi provvedimenti interdittivi unicamente sul rapporto di affinità tra un consigliere di amministrazione, che ha peraltro dismesso la qualità di socio nel 2017 e un appartenente ad un’articolazione della ‘ndrangheta locale così come risultante dal certificato antimafia emesso dalla competente prefettura e acquisito dall’Agea.Agea

In altri termini per poter dare validità interdittiva alle indicazioni riportate nel certificato occorre che tutti i soggetti indicati in esso svolgano tra di loro attività criminose tali da poter poi condurre ad un’ipotesi di infiltrazione e influenza della criminalità organizzata nel soggetto giuridico imprenditoriale.

Provvedimenti interdittivi ritenuti illeggittimi

In particolare l’Agea non appena ricevuto il certificato antimafia che attestava che il Consigliere dell’ente beneficiario era “unicamente” parente di un accertato personaggio affiliato alla “ndrangheta” locale, provvedeva immediatamente alla sospensione di tutti i procedimenti di erogazione dei contributi e premi nei suoi confronti, nonché il recesso immediato per insussistenza dei requisiti soggettivi dal contratto in essere per una specifica misura di sostegno comunitario e all’incameramento della fideiussione prestata a garanzia delle azioni da realizzare.

Il soggetto interdetto provvedeva a ricorrere per l’annullamento dei provvedimenti in questione, al Tar di Catanzaro che si pronunciava con una sentenza emessa a luglio 2019.

Con quella sentenza i giudici calabresi accoglievano il ricorso procedendo ad annullare i provvedimenti interdittivi dell’Agea e la stessa nota antimafia della Prefettura. La sentenza affermava infatti che non appariva possibile stabilire alcun “automatismo” tra legame parentale e sussistenza del rischio infiltrativo dovendo invece il rischio di permeabilità mafiosa dell’impresa essere sempre ancorato a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali concreti e certi, idonei a rappresentare l’esistenza del suddetto pericolo. Conclusivamente, quindi, in assenza della rappresentazione o dell’indicazione di alcun riscontro concreto in ordine a tale soltanto supposta potenziale ingerenza criminale, la possibilità che il detto legame possa influenzare l’attività del soggetto ricorrente si rivela astratta e indimostrata.

La conferma del Consiglio di Stato

L’Agea presentava avverso la Sentenza del Tar, ricorso al Consiglio di Stato che confermava in pieno il precedente giudicato aggiungendo a conforto, la giurisprudenza del Consiglio stesso su tale argomento.

In particolare nella sentenza appena pubblicata si legge che non può ritenersi sufficiente ai fini della prognosi interdittiva, anche secondo la giurisprudenza della Sezione, la mera sussistenza di un rapporto di parentela/affinità tra il titolare dell’impresa (o chi, comunque, partecipi della relativa proprietà o vi eserciti un ruolo direttivo/amministrativo) ed il soggetto controindicato, salva la comprovata ipotesi di “regia familiare” dell’attività interdetta, laddove cioè il “sistema familiare” costituisca strumento, influenzato o influenzabile della mafia, per esercitare l’impresa.


I soggetti per i quali vi è l’obbligo della certificazione antimafia

A titolo di esempio applicabile per trasposizione agli altri soggetti si riporta il caso della società di capitali per la quale i soggetti fisici obbligati alla certificazione antimafia sono:

  1. legale rappresentante
  2. componenti organi di amministrazione
  3. socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  4. socio (in caso di società con socio unico)
  5. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c.
  6. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001)
  7. direttore tecnico (ove previsto)
  8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti .
Il Consiglio di Stato smentisce Agea anche sul certificato antimafia - Ultima modifica: 2019-10-17T00:10:17+02:00 da Lorenzo Tosi

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