Dal vino alla IV gamma, più facile l’etichettatura

La Commissione europea ha risposto al ministero della Salute

Con l’entrata in vigore il 13 dicembre scorso delle norme comunitarie in materia di indicazioni nutrizionali sulle etichette dei prodotti alimentari (TV 49-50/2016), il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme nazionali in tema di etichettatura.

I chiarimenti che il Ministero a ottenuto dalla Commissione europea sono stati resi necessari in quanto l’Italia non dispone di un provvedimento sanzionatorio delle nuove norme riportate nel Reg. 1169/2011 e fino ad ora si sono applicate quelle del Dlgs. n. 109/92.

Riportiamo di seguito i punti sui quali interviene la circolare:

- ornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (gelatai, pizzaioli, pasticcieri) i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche per preparare “alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”: tali forniture non sono sottoposte agli obblighi informativi sugli alimenti disciplinati dallo stesso regolamento;

- indicazione de “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”: possono essere usati anche un’abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché essi consentano un’agevole identificazione della società e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa;

- prodotti preconfezionati che devono riportare all’esterno dell’imballo tutte le indicazioni obbligatorie (denominazione dell’alimento, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare o dell’importatore in caso di vino importato): l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per il vino, quindi per il trasporto da un operatore all’altro, è sufficiente riportare sull’imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le altre indicazioni del Reg. (Ue) n.1169/2011;

- indicazione dell’acqua tra gli ingredienti dell’aceto: gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l’aceto in continuità con la prassi precedente senza indicare l’acqua tra gli ingredienti; lo stesso vale anche per gli aceti di fermentazione;

-  indicazione del termine minimo di conservazione per “i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi”: con l’entrata in vigore del nuovo regolamento non è più possibile mantenere in atto tale esenzione per tali prodotti in quanto il Reg. 1169 consente la deroga solo per i “prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati” per cui la deroga viene a cadere per gli edulcoranti;

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Dal vino alla IV gamma, più facile l’etichettatura - Ultima modifica: 2017-01-24T17:05:02+01:00 da Sandra Osti

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