La nuova legislazione fitosanitaria europea vale anche per i nematodi

nematodi
L’Ue ha uniformato la legislazione fitosanitaria in modo che gli Stati membri operino in maniera coordinata e unitaria. Essa riguarda sia i nematodi da quarantena sia i nematodi regolamentati non da quarantena

Negli ultimi anni la legislazione fitosanitaria dell’Unione europea (Ue) riguardante gli organismi da quarantena, come alcuni nematodi, si è fortemente rinnovata. Perciò la Società Italiana di Nematologia ha voluto fare il punto della situazione con un webinar su “Nuova legislazione fitosanitaria e la nematologia smart del futuro” (Questo articolo illustra la prima parte del webinar, la seconda parte verrà pubblicata domani 27 ottobre, N.d.A.).

«La Società Italiana di Nematologia – ha introdotto l’attuale presidente, Eustachio Tarasco, docente del Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Disspa) dell’Università di Bari – è attiva sin dal 1970, continuando a crescere negli ultimi tempi per l’interesse suscitato dal controllo dei nematodi, che sempre più costituiscono un problema per le colture agricole e forestali. L’arrivo di nematodi attualmente non presenti in Italia e in Europa costituirebbe un vero disastro. Perciò i Servizi fitosanitari regionali, seguendo le linee guida della Commissione europea e del Mipaaf, stanno compiendo un’attenta azione di monitoraggio degli ingressi commerciali per individuare eventuali nematodi da quarantena. Tutte le Regioni si stanno attivando per rafforzarli in questo loro importante servizio. Anche nella Regione Puglia il Servizio fitosanitario si sta muovendo in tale direzione con un progetto specifico, affidato al Centro ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo (Ba), che ha in appalto il monitoraggio degli organismi da quarantena, fra cui i nematodi, e partecipato anche dal Disspa-Sezioni di Entomologia e Patologia e dal Cnr Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Bari-Sezione di Nematologia».

La nuova legislazione fitosanitaria dell’Unione europea

Da alcuni anni la normativa fitosanitaria europea sta cambiando, passando dalla Direttiva 2000/29/CE ad alcuni Regolamenti Ue, primo fra i quali il Reg. (Ue) 2016/2031 “Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”, che funge da cornice per altri Regolamenti delegati suoi applicativi, ha informato Giovanna Curto, funzionario del Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna. «Si è reso necessario un nuovo regime fitosanitario perché i rischi di introduzione di organismi nocivi (ON) per le piante nel territorio dell’Ue sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali, degli spostamenti delle persone e dei cambiamenti climatici. Questo ha portato a un adeguamento delle norme fitosanitarie attraverso l’emanazione di Regolamenti, più snelli e per definizione immediatamente applicabili dagli Stati membri (SM), che consentono di determinare i rischi fitosanitari connessi agli ON e ridurli a un livello accettabile. L’obiettivo dell’Ue è far agire gli SM in modo coordinato e secondo le stesse leggi in materia di misure di protezione dagli ON per le piante, intervenendo in modo coordinato, in base al principio di sussidiarietà».

Gli Organismi nocivi da quarantena

Fondamentale, nel Reg. (Ue) 2016/2031, è la definizione di ON da quarantena (OQ), ha aggiunto Curto. «L’articolo 3 del Reg. (Ue) 2016/2031 definisce un OQ come un organismo nocivo che, in riferimento a un territorio definito, soddisfa tutte le seguenti condizioni: la sua identità è stata accertata; non è presente nel territorio oppure, se lo è, la sua presenza non è ampiamente diffusa; è in grado di introdursi, insediarsi e diffondersi all’interno del territorio, quindi è molto pericoloso; il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile; sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l’ingresso, l’insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all’interno di quel territorio e per attenuarne i rischi e l’impatto».

Come dispongono gli articoli 4 e 5, nel territorio dell’Ue non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di OQ rilevanti per l’Ue. «Gli OQ rilevanti per l’Ue non sono elencati nel Reg. (Ue) 2016/2031, ma nel Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/2072 della Commissione: precisamente l’Allegato II riporta l’elenco degli OQ rilevanti per l’Ue, Parte A (di cui non è nota la presenza in Ue) e Parte B (di cui è nota la presenza in Ue). Fra gli OQ vanno poi distinti gli Organismi nocivi da quarantena prioritari (articolo 6), i quali, oltre a essere da quarantena, hanno risvolti economici, sociali e ambientali particolarmente gravi. I prioritari sono OQ rilevanti per l’Ue che soddisfano le seguenti condizioni: a) non sono presenti nel territorio in questione o lo sono in una sua parte limitata o ancora in casi sporadici, irregolari e non frequenti; b) il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto agli altri OQ sul territorio dell’Ue, tanto da poter compromettere le colture e quindi l’economia agricola di una determinata zona (fra essi è compresa, ad esempio, la Xylella fastidiosa, mentre fra i nematodi solo il Bursaphelenchus xylophilus); c) figurano in un apposito elenco. Gli Organismi nocivi da quarantena prioritari non sono elencati nel Reg (Ue) 2016/2031, ma nel Regolamento delegato (Ue) 2019/1702 che riporta appunto un elenco di 20 organismi nocivi prioritari per l’Ue».

La differenza fra OQ e OQ prioritari

La differenza sostanziale è che attualmente, in base al Reg. (Ue) 2016/2031, per gli Organismi nocivi da quarantena è necessario realizzare un programma di indagine pluriennale (5-7 anni), con monitoraggi ad ampio respiro, mentre sugli Organismi nocivi da quarantena prioritari l’indagine deve essere annuale, come già viene fatto dalle varie Regioni degli SM. Si tratta di monitoraggi cofinanziati dall’Ue. Entro il 30 aprile di ogni anno lo SM comunica alla Commissione e agli altri SM i risultati di tali indagini. Il Reg. (Ue) 2016/2031 prevede (art. 25) che ogni SM elabori e tenga aggiornato un piano di emergenza per ogni ON prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio. Entro quattro anni dalla data di redazione dell’elenco degli ON prioritari (1° agosto 2019) gli SM devono avere elaborato un piano di emergenza per ciascuno degli ON inclusi in tale elenco. Inoltre, quando la presenza di un Organismo nocivo da quarantena prioritario venga confermata ufficialmente nel territorio di uno SM, l’autorità competente (Servizio fitosanitario regionale) adotta immediatamente un piano d’azione recante le misure per l’eradicazione di tale organismo nocivo unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure. Il piano d’azione è comunicato immediatamente dall’autorità competente agli operatori professionali interessati».

Nematodi da quarantena (Reg. (Ue) 2019/2072)

Cisti di Globodera rostochiensis (foto Giovanna Curto)

L’Allegato A – Parte II del Reg. (Ue) 2019/2072, ha informato Curto, «comprende i nematodi da quarantena rilevanti per l’Ue di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Ue: Hirschmanniella spp., Hirschmanniella oryzae, Longidorus diadecturus, Nacobbus aberrans, Xiphinema americanum sensu lato, che racchiude diverse specie del genere Xiphinema non presenti in Europa, cioè X. bricolense, X. californicum, X. inaequale, X. intermedium, X. rivesi (popolazioni non europee) e X. tarjanense. Gran parte di questi nematodi sono vettori di virus. Invece l’Allegato II - Parte B comprende i nematodi da quarantena rilevanti per l’Ue di cui è nota la presenza nel territorio dell’Ue: Bursaphelenchus xylophilus, Meloidogyne chitwoodi, M. fallax, Globodera rostochiensis, G. pallida. Intanto la proposta di inserimento di Meloidogyne enterolobii fra gli ON dell’All. II - Parte B è in bozza di discussione con i relativi aggiornamenti delle misure fitosanitarie riguardanti questo nematode. Infine Meloidogyne graminicola: non è segnalato dal Reg. (Ue) 2019/2072, però ha una misura di emergenza italiana (è stato ritrovato, su riso, solo in Italia, ma in bozza è già presente la misura di emergenza europea), per cui, come tutti gli organismi che hanno una misura di emergenza, è assimilabile a un organismo da quarantena».

Nematodi regolamentati non da quarantena (Reg. (Ue) 2019/2072)

Danni da Ditylenchus dipsaci su cipolla (foto Giovanna Curto)

Il Reg. (Ue) 2019/2072 definisce che cosa è un Organismo Regolamentato Non da Quarantena (ORNQ) (articolo 36). «Esso è un organismo nocivo che, in riferimento al territorio dell’Ue, soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sua identità è stata accertata; b) è presente nel territorio dell’Ue; c) non è un organismo da quarantena né un organismo soggetto a misure fitosanitarie; d) è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto; e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all’uso previsto di tali piante; f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto».

Fra gli ORNQ sono compresi anche i nematodi regolamentati non da quarantena, elencati nel Regolamento (Ue) 2019/2072 associati alle varie tipologie di colture; sono nematodi fitoparassiti che possono essere trasmessi soprattutto attraverso il commercio del materiale vivaistico e quindi renderebbero scadente tale materiale e causerebbero una infestazione in aree in cui non sono presenti.

«Perciò – ha raccomandato Curto – è fondamentale la qualità del materiale vivaistico e delle sementi per prevenire la loro diffusione in un territorio, impegno che deve essere a carico dell’operatore professionale impegnato in tale attività. I nematodi Ditylenchus dipsaci (su erba medica e Liliacee) e Aphelenchoides besseyi (su riso), nella precedente legislazione (Direttiva 2000/29/CE) erano considerati organismi da quarantena, mentre attualmente sono diventati regolamentati non da quarantena. Quindi se prima erano soggetti a un controllo diretto del Servizio fitosanitario per il monitoraggio e l’analisi, questo adesso deve essere svolto dall’operatore professionale in autocontrollo, avvalendosi di laboratori di analisi riconosciuti idonei dall’autorità competente e sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario, che opera da supervisore. Ancora in discussione è il ruolo diretto del SFR nell’analisi di A. besseyi su semente di riso».

Gli altri nematodi regolamentati non da quarantena sono quelli definiti in precedenza “di qualità” e già presenti nelle precedenti direttive europee e nei decreti italiani di commercializzazione del materiale vivaistico, ciascuno legato a categorie e specie di piante. Questi nematodi sono A. besseyi su fragola, A. blastophthorus, A. fragariae, A. ritzemabosi, Longidorus attenuatus, L. elongatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum, X. index, Meloidogyne arenaria, M. hapla, M. incognita, M. javanica, Pratylenchus penetrans, P. vulnus, Tylenchulus semipenetrans».

 

La nuova legislazione fitosanitaria europea vale anche per i nematodi - Ultima modifica: 2020-10-26T22:55:10+01:00 da Giuseppe Francesco Sportelli

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