La Tari è illegittima sui terreni agricoli

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Lo afferma una nota del ministero dell'ambiente. Ora stop a tutti i Comuni

Qualche Comune ha provato a fare cassa applicando la Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti urbani, anche ai terreni agricoli e il caso del comune di Laives (Bz) ha portato prima, ad un’interrogazione parlamentare e poi ad un preciso chiarimento del ministero dell’Ambiente.

Nella nota del Ministero del 25 settembre (indirizzata alla Coldiretti che aveva formulato la richiesta di chiarimento) viene precisato senza possibilità di dubbio che è illegittima l’applicazione della Tari ai terreni agricoli produttivi di rifiuti speciali o che, in considerazione delle particolari attività svolte, non siano suscettibili di produrre rifiuti.

La vicenda era sorta allorquando nell’ambito della delibera di modifica del regolamento comunale in materia di tariffa rifiuti, il Comune di Laives aveva stabilito di prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione della Tari per il settore agricolo, tutte le aziende operanti sul territorio amministrato dal Comune e iscritte nell’Anagrafe provinciale imprese agricole (APIA) commisurando l’ammontare del tributo all’estensione degli stessi.

In più occasioni il Comune era stato sollecitato dagli agricoltori per il tramite della Coldiretti a rivedere tale provvedimento, evidenziando come i terreni agricoli non sono produttivi di rifiuti urbani, dato che dall’attività agricola derivano o residui esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, ai sensi del Dlgs. n.152/2006, o rifiuti classificati dalla legge come speciali. D’altra parte, anche nel caso della possibile assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, la normativa vigente impone che l’assimilazione avvenga per quantità e tipologia di rifiuti, non essendo ammessa un’assimilazione generalizzata di tutti i rifiuti prodotti, e pone specifici limiti alla possibilità di tariffazione.

Il Ministero ha chiarito come i rifiuti derivanti dalle attività svolte su terreni agricoli sono classificati, per legge, come rifiuti speciali e che, quand’anche il Comune stabilisca di procedere all’assimilazione di tali tipologie di rifiuti a quelli urbani, è necessario, comunque, assicurare il rispetto delle norme di riferimento che impongono che “l’assimilazione sia limitata a rifiuti speciali non pericolosi ed avvenga per determinate qualità e quantità”.

Ora quindi i Comuni che ancora ipotizzavano di applicare la Tari ai terreni agricoli, dovranno rivedere la loro posizione.

 

Terra e Vita 40/2015 L’Edicola di Terra e Vita

La Tari è illegittima sui terreni agricoli - Ultima modifica: 2015-10-09T15:01:07+02:00 da Sandra Osti

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